Accordo 25025 del 03/08/2021
Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione del nuovo Accordo tra Italia e Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, entrato in vigore il 12 luglio 2021 e valido fino al 12 luglio 2026. Stabilisce i presupposti per la conversione, le modalità operative per gli UMC, le limitazioni temporali e soggettive, nonché la gestione dei casi dubbi in attesa di aggiornamenti dell’Accordo. È inoltre allegata l’informativa privacy e un aggiornato elenco degli Stati le cui patenti sono convertibili in Italia.
Applicazione in Italia dell’Accordo Italia-Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
Albania. Entrata in vigore e istruzioni per la conversione delle patenti di guida
La circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili disciplina l’applicazione in Italia del nuovo Accordo con la Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021 ed entrato in vigore il 12 luglio 2021. Il documento fornisce agli UMC istruzioni operative, chiarisce i presupposti soggettivi e oggettivi della conversione e richiama la documentazione allegata, inclusa l’informativa privacy.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dalla Direzione generale per la motorizzazione del MIMS ed è indirizzato a:
- Direzioni generali territoriali e Uffici Motorizzazione Civile;
- amministrazioni centrali coinvolte nelle verifiche di polizia e cooperazione internazionale;
- Regioni e Province autonome interessate;
- associazioni di categoria e strutture interne del Ministero.
Oggetto e quadro generale
L’oggetto è l’applicazione del nuovo Accordo Italia-Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. La circolare precisa che il testo dell’Accordo è allegato e che esso cesserà di produrre effetti il 12 luglio 2026. Per gli UMC e le forze dell’ordine sono trasmessi anche gli allegati tecnici necessari all’applicazione, con esclusione delle immagini dei modelli di patenti italiane, riservate agli operatori addetti alle procedure di conversione.
Presupposti per la conversione
La conversione delle patenti albanesi senza esami è ammessa solo se, al momento della presentazione dell’istanza:
- la patente albanese è ancora valida;
- il titolare è residente in Italia da meno di quattro anni.
La circolare richiama inoltre il divieto di accettare domande relative a patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia e di patenti albanesi rilasciate in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. In assenza di tali condizioni, l’Accordo non si applica.
Modalità operative per gli UMC
Gli UMC devono convertire le patenti albanesi in conformità alle tabelle di equipollenza I e II (Albania-Italia) contenute negli allegati dell’Accordo. Possono essere accettate solo le patenti redatte sui modelli individuati nell’elenco dei modelli di patente validi.
Sul piano procedurale:
- la patente estera non viene ritirata al deposito della domanda;
- presso l’UMC ne va trattenuta copia fino alla conclusione della procedura;
- l’originale della patente albanese è ritirato al momento della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, per essere restituito alla rappresentanza diplomatica albanese;
- senza deposito dell’originale non è possibile consegnare la patente italiana.
Casi dubbi e articolo 8 dell’Accordo
La circolare segnala che la procedura di scambio di informazioni tra autorità competenti, prevista dall’art. 8 dell’Accordo per dubbi su validità, autenticità e dati della patente, non è al momento applicabile. Tale profilo è sospeso in attesa di un aggiornamento dell’Accordo da definire con il MAECI.
Di conseguenza, gli UMC:
- definiscono normalmente le domande quando è sufficiente la traduzione ufficiale della patente e la documentazione ordinaria;
- sospendono l’iter nei casi in cui sorgano dubbi sulla validità o autenticità del documento o sui dati in esso riportati.
Diritti acquisiti, decorrenza delle istruzioni e regime transitorio
Le istruzioni della circolare si applicano dal settimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del MIMS. Per evitare pregiudizi agli interessati, la circolare introduce una disciplina transitoria per le patenti in scadenza tra il 12 luglio 2021 e i sei giorni successivi alla pubblicazione, nonché per i casi in cui maturino i quattro anni di residenza nello stesso intervallo.
In tali ipotesi, ai fini del calcolo dei termini rilevanti per gli articoli 1 e 4, paragrafo 2, dell’Accordo, si riconosce un maggior numero di giorni pari all’intervallo compreso tra il 12 luglio 2021 e i sei giorni successivi alla pubblicazione. Le domande interessate potevano essere presentate entro il 31 ottobre 2021.
La circolare chiarisce inoltre che restano salvi i diritti acquisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda di conversione, indipendentemente dal tempo necessario alla definizione della pratica.
Possibilità di guida durante la procedura
Nei casi disciplinati dalla circolare, il richiedente può continuare a condurre veicoli in Italia con la patente albanese, purché non risulti residente in Italia da oltre un anno e nel rispetto dell’art. 135 del Codice della strada e dell’art. 2 dell’Accordo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
È allegata una specifica informativa privacy per l’applicazione dell’Accordo, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR. L’informativa è rivolta ai titolari di patente albanese che chiedono la conversione in patente italiana e chiarisce:
- quali dati personali, particolari e penali possono essere definiti e trattati;
- che non è ammessa la profilazione né il ricorso a procedure automatizzate;
- che, nei limiti indicati, sono vietati trasferimento ulteriore, comunicazione ulteriore e trasferimento ulteriore dei dati.
La base giuridica è individuata negli obblighi derivanti dal Codice della strada, dall’Accordo Italia-Albania, dall’interesse pubblico alla sicurezza stradale, dalle Convenzioni internazionali di Ginevra e Vienna e dal consenso dell’interessato. Il mancato conferimento o consenso comporta l’improcedibilità della richiesta di conversione.
Titolare, diritti dell’interessato e conservazione
Il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, DGMOT. L’informativa riconosce i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e non sottoposizione a decisioni automatizzate, oltre alla facoltà di revoca del consenso prima del rilascio della patente convertita e al diritto di proporre reclamo al Garante.
I dati sono trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità della procedura e conservati secondo l’art. 226, commi 10-13, del Codice della strada.
Elenco degli Stati convertibili
La circolare allega anche l’elenco aggiornato degli Stati le cui patenti possono essere convertite in Italia. Per alcuni Paesi sono previsti limiti temporali di validità dell’elenco o conversione solo per specifiche categorie di cittadini, come personale diplomatico, consolare o persone in missione governativa e familiari.
Punti principali
Parti e ambito di applicazione
Il documento è una circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la motorizzazione, indirizzata agli Uffici della Motorizzazione Civile, alle Direzioni generali territoriali, ad amministrazioni centrali e locali e ad altri soggetti istituzionali. Riguarda l’applicazione in Italia dell’Accordo Italia-Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.
Decorrenza, durata e presupposti della conversione
L’Accordo è in vigore dal 12 luglio 2021 e cesserà di produrre effetti il 12 luglio 2026. La conversione senza esami delle patenti albanesi è ammessa solo se, al momento della domanda, la patente non è scaduta e il titolare risiede in Italia da meno di quattro anni. Non sono accettate domande per patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia o ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Istruzioni operative per gli UMC
Gli UMC devono applicare le tabelle di equipollenza Albania-Italia contenute negli allegati dell’Accordo e accettare solo i modelli di patente albanese individuati nell’elenco dei modelli validi. La patente estera non va ritirata al deposito dell’istanza, ma di essa va trattenuta copia fino alla definizione della procedura; l’originale albanese viene ritirato al momento della consegna della patente italiana e restituito alla rappresentanza diplomatica albanese. In assenza dell’originale albanese non si può procedere alla consegna della patente italiana.
Applicazione dell’articolo 8 e sospensione dei casi dubbi
La circolare evidenzia che la procedura di scambio di informazioni tra autorità competenti prevista dall’articolo 8 dell’Accordo non è temporaneamente applicabile, in attesa di aggiornamenti dell’intesa. Nei casi in cui basti la traduzione ufficiale della patente e l’ulteriore documentazione di prassi, la domanda va definita normalmente; se invece sorgono dubbi sulla validità, autenticità o sui dati della patente, l’iter deve essere sospeso fino all’entrata in vigore delle modifiche concordate con il MAECI.
Tutela dei diritti dell’interessato e regime transitorio
La circolare precisa che restano salvi i diritti acquisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda. Per il computo dei termini relativi alla validità della patente e al periodo di residenza in Italia, rileva la data di presentazione dell’istanza. Nei casi transitori tra il 12 luglio 2021 e i sei giorni successivi alla pubblicazione della circolare, viene riconosciuto un maggior numero di giorni equivalente a tale intervallo; le domande interessate potevano essere presentate entro il 31 ottobre 2021. Il richiedente può comunque continuare a guidare con la patente albanese, se non residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto dell’art. 135 C.d.S. e dell’art. 2 dell’Accordo.
Informativa privacy e allegati
È allegata un’informativa sul trattamento dei dati personali per le procedure di conversione, ai sensi dell’art. 13 GDPR. L’informativa indica finalità, base giuridica, modalità di trattamento, diritti dell’interessato e titolare del trattamento; prevede la raccolta di una dichiarazione di presa visione e autorizzazione al trattamento. È inoltre allegato l’elenco aggiornato degli Stati le cui patenti sono convertibili in Italia, con indicazione dei regimi speciali per alcune categorie di cittadini.
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