Deliberazione n. 600 del 26/09/2024
Provvedimento del 26 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e LinkedIn Ireland Unlimited Company. Le misure erano state disposte a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale a contenuto sessualmente esplicito che l’interessata temeva potesse essere diffuso sulle piattaforme indicate senza il suo consenso. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook, Meta, TikTok, Google e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro piattaforme digitali per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e LinkedIn Ireland Unlimited Company, nell’ambito di una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento è stato attivato dalla persona interessata che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, Youtube e LinkedIn.
Contesto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene in particolare evidenziato l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede l’intervento dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione. È altresì richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza misure preventive, poi soggette a ratifica.
Misure urgenti adottate dal dirigente
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 469-472 del 23 settembre 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. Le misure disposte sono state le seguenti:
- ordine di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, Youtube e LinkedIn;
- trasmissione del materiale in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- indicazione di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica delle determinazioni d’urgenza
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 469/2024-472/2024 adottati il 23 settembre 2024. La ratifica riguarda tutti i destinatari indicati e conferma l’efficacia delle misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria per il tempo stabilito.
Esito del procedimento
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né una valutazione di illecito già consumato, ma si limita a confermare l’intervento preventivo dell’Autorità in materia di revenge porn, finalizzato a impedire la circolazione online di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e, in via accessoria, a preservare eventuali evidenze utili all’accertamento dei fatti.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e la disciplina speciale che consente di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante, che consente l’adozione d’urgenza di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate sulle piattaforme
Con determinazioni nn. 469-472 del 23 settembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto ai gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok, Youtube e LinkedIn di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. Contestualmente ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 469/2024-472/2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e LinkedIn Ireland Unlimited Company. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
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