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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14815/2021 del 27/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine; la Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione in ruolo (assunzione a tempo indeterminato) avesse "sanato" l'illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio, stabilendo il principio che l'immissione in ruolo è riparatoria dell'abuso solo quando sussiste una stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e stabilizzazione: soggettivamente la stabilizzazione deve avvenire nei ruoli dell'ente che ha compiuto l'abuso; oggettivamente la stabilizzazione deve essere l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Ha precisato che l'assunzione conseguente a procedure concorsuali, anche se riservate, non garantisce automaticamente tale rapporto diretto e immediato e quindi non è di per sé idonea a sanare l'abuso. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per l'applicazione del principio.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.Lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina dei contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte ha valutato la compatibilità dell'uso reiterato di contratti a termine con le regole sul lavoro a tempo determinato del pubblico impiego.

  • Art. 4, comma 6, D.L. 31/08/2013 n. 101 (conv. L. 30/10/2013 n. 125)

    la procedura è qualificata nella sentenza come "procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami"

    Prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure per titoli ed esami, anche riservate; la Corte ha stabilito che una procedura concorsuale prevista da questa norma, pur se riservata, non è di per sé equivalente a una stabilizzazione riparatoria dell'abuso a meno che non emerga una relazione causale diretta e immediata tra abuso e immissione in ruolo.

  • Clausola 5 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Rilevante per il parametro europeo: la clausola ammette che misure nazionali possano escludere risarcimenti se la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato non è incerta o aleatoria; tuttavia la Corte di Giustizia ha precisato che procedure concorsuali generiche non suppliscono all'obbligo di prevedere una misura adeguata di sanzione per l'abuso.

  • Cass. Sez. Un. sent. n. 5072/2016

    Fondamentale pronuncia che ha riconosciuto il diritto al risarcimento per la reiterazione abusiva di contratti a termine, fornendo i criteri per la quantificazione del danno e reprimendo l'abuso; base del confronto giurisprudenziale utilizzato dalla Corte.

  • Cass. sez. lav. sent. n. 16336/2017

    Ha riconosciuto che la stabilizzazione può avere valore riparatorio in alcuni casi di pubblico impiego diverso dalla scuola, aprendo la possibilità generale che l'immissione in ruolo ripari l'abuso, purché sussistano specifiche condizioni di nesso causale.

  • Cass. sent. n. 15353/2020

    Ha ribadito che l'efficacia riparatoria della stabilizzazione richiede una prova della "stretta correlazione" fra abuso e procedura di stabilizzazione; ha escluso che una semplice agevolazione dovuta all'esperienza maturata con contratti a termine sia sufficiente.

  • Corte di Giustizia UE, causa C‑494/17 (Rossato) e cause riunite C‑103/18 e C‑429/18 (Sanchez Ruiz e Fernandez Alvarez)

    La giurisprudenza comunitaria è stata richiamata per interpretare la clausola 5: Rossato ammette che la trasformazione possa escludere il risarcimento quando non sia aleatoria; Sanchez Ruiz e Fernandez Alvarez precisano che procedure di selezione ordinarie (concorsi) non sono idonee a sanzionare l'abuso e non rimuovono le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • La stabilizzazione in ruolo può avere efficacia riparatoria dell'illegittima reiterazione di contratti a termine solo se sussiste una "stretta correlazione" tra l'abuso e la stabilizzazione: soggettivamente deve intervenire nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e oggettivamente deve essere l'effetto diretto e immediato dell'abuso.
  • L'assunzione conseguente a una procedura concorsuale ordinaria (anche se riservata a personale a termine) non è, di per sé, idonea a sanare l'abuso perché rimane dipendente dall'esito selettivo e non costituisce un rapporto causale diretto e immediato.
  • Spetta all'amministrazione che invoca l'effetto sanante della stabilizzazione fornire la prova delle modalità e delle condizioni di ammissione alla procedura di selezione, dimostrando il nesso di causalità tra l'abuso e l'immissione in ruolo.
  • Nei casi in cui la stabilizzazione derivi da disposizioni legislative o da procedure esplicitamente riservate e finalizzate a sanare il precariato (es. piani straordinari che determinano l'immissione diretta), l'effetto riparatorio è più facilmente riconoscibile.
  • Se non è possibile dimostrare il nesso diretto ed immediato, il lavoratore mantiene il diritto al risarcimento del danno secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. Cass. SU 5072/2016).

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