Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 323 del 18/07/2023

Provvedimento del 18 luglio 2023

Garante Privacy323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato una pluralità di violazioni commesse da Maximum International Corp. S.r.l. in relazione ad attività di telemarketing e all’uso di dati raccolti tramite il sito web. In particolare, ha ritenuto illecito il trattamento per telefonate promozionali effettuate senza valido consenso, il mancato riscontro alle richieste di accesso e cancellazione e la mancata gestione tempestiva dell’opposizione. Ha inoltre rilevato criticità nel form online, dove l’accesso ai servizi era subordinato all’accettazione di consensi per marketing e profilazione, e uno scollamento tra informativa e trattamenti effettivamente svolti. Oltre al divieto e alla cancellazione dei dati, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.

Maximum International Corp. S.r.l.: trattamento illecito di dati per telemarketing e form online senza valido consenso, mancato riscontro ai diritti dell’interessata

Maximum International Corp. S.r.l. - telemarketing, form online e mancato riscontro ai diritti dell'interessata

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Maximum International Corp. S.r.l. in relazione a contatti promozionali telefonici e all’utilizzo dei dati raccolti tramite il sito internet della Società. Il provvedimento trae origine da un reclamo dell’interessata, che aveva lamentato telefonate indesiderate reiterate, l’assenza di un valido consenso al marketing e il mancato riscontro all’istanza di accesso e cancellazione.

Origine del procedimento e fatti contestati

L’istruttoria è stata avviata a seguito del reclamo presentato il 9 gennaio 2023, con cui l’interessata ha riferito di aver ricevuto, negli anni e da ultimo il 1° dicembre 2022, chiamate promozionali per conto della Società senza aver prestato uno specifico consenso e dopo aver manifestato opposizione nel corso dei contatti indesiderati. L’interessata ha inoltre lamentato l’assenza di riscontro all’istanza del 2 dicembre 2022 con cui aveva chiesto accesso e cancellazione dei propri dati personali ai sensi degli artt. 15 e 17 GDPR. Successivamente ha segnalato un’ulteriore telefonata promozionale del 7 aprile 2023.

Difese della Società

Maximum ha sostenuto di non vendere direttamente ai privati e di avvalersi di agenzie concessionarie indipendenti per l’attività promozionale, affermando di non detenere i dati dell’interessata e di non averla contattata. Quanto al sito web, ha dichiarato che i dati raccolti tramite form online servivano solo per rispondere a segnalazioni e reclami su problemi tecnici e non per finalità commerciali; ha anche negato di svolgere attività di newsletter, sostenendo che i dati raccolti vengono eliminati dopo 90 giorni.

Titolarità del trattamento e accountability

Il Garante ha ricondotto i trattamenti alla titolarità di Maximum, ritenendo che le telefonate fossero effettuate in nome e nell’interesse della Società e che l’utente avesse legittimamente percepito di essere stata contattata dalla stessa. La presenza di call center o soggetti terzi formalmente indipendenti non esonera il titolare, quando l’attività promozionale si inserisce in un disegno economico unitario volto a promuovere prodotti e servizi della Società. L’Autorità ha anche richiamato la possibile adozione di tecniche di mascheramento del CLI e, più in generale, l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate a governare la filiera promozionale.

Violazioni accertate

Il Garante ha confermato la violazione di più disposizioni del GDPR e del Codice privacy, in particolare:

  • artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, per la mancata adozione di misure organizzative idonee a controllare la filiera e a dimostrare la conformità;
  • artt. 12, parr. 2 e 3, 15, 17 e 21, par. 2, GDPR, per il mancato riscontro all’istanza dell’interessata e la mancata gestione tempestiva dell’opposizione;
  • artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché art. 130 Codice privacy, per le telefonate promozionali prive di valido consenso;
  • artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 e 25, par. 1, GDPR, per il trattamento dei dati raccolti via sito in assenza di idoneo presupposto giuridico e per la non corretta impostazione dei trattamenti.

Form online e consenso al marketing

L’Autorità ha rilevato che la procedura di richiesta di assistenza/consulenza online era condizionata all’acquisizione di consensi per marketing diretto e profilazione, rendendo di fatto obbligatoria l’accettazione per accedere al servizio. Ciò ha determinato una compressione della libertà di scelta dell’interessato e l’assenza di un consenso realmente libero, specifico e inequivocabile. Inoltre, la documentazione acquisita ha evidenziato uno scarto tra l’informativa privacy, che menzionava l’invio di newsletter, e i consensi concretamente richiesti o non richiesti, sintomo di una impostazione non corretta dei trattamenti.

Misure adottate dal Garante

Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha:

  • vietato il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sito internet in assenza di idoneo consenso per marketing e profilazione;
  • ingiunto la cancellazione di tali dati, salvo quelli da conservare per obblighi di legge, difesa giudiziale o altre finalità lecite non basate sul consenso;
  • prescritto, qualora la Società intenda proseguire nei trattamenti, di fornire informativa adeguata, individuare una base giuridica idonea, facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e adottare procedure per tracciare le attività di trattamento e assicurare il rispetto della disciplina sulle comunicazioni commerciali.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Per le violazioni accertate è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00. Nella quantificazione, il Garante ha richiamato l’art. 83 GDPR e considerato, tra gli elementi aggravanti, la gravità della violazione del diritto di opposizione, la colpa grave connessa all’assenza di controllo sulla filiera e la difformità rispetto alla consolidata prassi provvedimentale in materia di telemarketing. Tra gli elementi attenuanti, sono stati valorizzati la natura comune dei dati, l’assenza di precedenti, la cooperazione con l’Autorità e la capacità economica della Società. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Termine per l’adempimento e rimedi

La Società è stata ingiunta di comunicare al Garante, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure prescritte. È stata richiamata anche la facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice e la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni

Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessata, che lamentava chiamate promozionali reiterate per conto della Società senza specifico consenso e nonostante l’opposizione espressa, oltre al mancato riscontro all’istanza di accesso e cancellazione dei dati. L’Autorità ha contestato alla Società violazioni relative a accountability, gestione dei diritti, consenso al marketing, utilizzo del sito web e coerenza tra informativa e trattamenti.

Accertamento della titolarità del trattamento

Il Garante ha ricondotto a Maximum la titolarità dei trattamenti, ritenendo che le telefonate fossero effettuate in nome e nell’interesse della Società. La presenza di soggetti terzi o di call center formalmente indipendenti non esclude la responsabilità del titolare, soprattutto in un contesto commerciale unitario finalizzato alla promozione dei prodotti Maximum. È stato richiamato anche il possibile uso di tecniche di mascheramento del numero chiamante.

Violazione degli obblighi di accountability e organizzazione della filiera

È stata confermata la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR per l’assenza di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a controllare la filiera promozionale e a dimostrare la conformità al Regolamento. Il Garante ha rilevato che la Società non aveva adottato iniziative efficaci, neppure dopo la richiesta di informazioni e l’avvio del procedimento, per prevenire contatti abusivi o per documentare il corretto governo dei partner commerciali.

Mancato riscontro alle istanze e gestione dell’opposizione

La Società non ha riscontrato nei termini l’istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 e 17 GDPR e non ha tempestivamente registrato l’opposizione al marketing, in violazione degli artt. 12, parr. 2 e 3, 15, 17 e 21, par. 2, GDPR. Il Garante ha evidenziato che l’obbligo di agevolare l’esercizio dei diritti e di rispondere senza ritardo vale anche per il diritto di opposizione, esercitabile in qualsiasi momento.

Assenza di consenso per le telefonate promozionali

È stata confermata la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR nonché dell’art. 130 Codice privacy, poiché non risultava acquisito un valido consenso dell’interessata alla ricezione di telefonate promozionali. Il diniego espresso durante i contatti indesiderati prevale su ogni eventuale consenso precedente e rende illecito l’ulteriore trattamento.

Criticità del form online e incoerenza tra informativa e trattamenti

Sul sito web della Società il Garante ha rilevato che la richiesta di assistenza/consulenza tramite form era subordinata all’accettazione dei consensi per marketing diretto e profilazione, con compressione della libera volontà dell’utente. È stata quindi confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 e 25, par. 1, GDPR, anche per il disallineamento tra l’informativa, che menzionava newsletter, e i consensi effettivamente previsti o non previsti.

Misure correttive, divieto e cancellazione

Il Garante ha vietato il trattamento dei dati raccolti tramite il sito in assenza di consenso valido per marketing e profilazione, ha ingiunto la cancellazione dei dati, salvo quelli da conservare per obblighi di legge, difesa in giudizio o finalità lecite non basate sul consenso, e ha prescritto, per l’eventuale prosecuzione dei trattamenti, informativa adeguata, base giuridica idonea, procedure per l’esercizio dei diritti e tracciabilità delle attività di trattamento nella filiera.

Sanzione pecuniaria e pubblicazione del provvedimento

Per le violazioni accertate è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, ritenuta proporzionata e dissuasiva alla luce dell’art. 83 GDPR, tenendo conto di gravità, colpa, assenza di precedenti, cooperazione e capacità economica. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingdiritti dell'interessatomisure di sicurezzarapporto di lavorosanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.