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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 314 del 18/07/2023

Provvedimento del 18 luglio 2023

Garante Privacy314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Cat s.r.l., nell’ambito della gestione di un sistema di videosorveglianza del Comune di Modica per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, ha trattato dati personali in assenza di un valido atto di designazione quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. La nomina a ausiliario di polizia giudiziaria non è stata ritenuta idonea a disciplinare il rapporto titolare-responsabile e a legittimare il trattamento. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, in combinato disposto con l’art. 2-ter Codice privacy, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Cat s.r.l.: videosorveglianza per il controllo dell'abbandono dei rifiuti svolta senza valido inquadramento del ruolo di responsabile del trattamento

Cat s.r.l.: trattamento illecito in videosorveglianza per il controllo dei rifiuti

Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da Cat s.r.l. nell’ambito della gestione di un sistema di videosorveglianza installato dal Comune di Modica per contrastare l’abbandono e il non corretto conferimento dei rifiuti. Il procedimento è nato da una segnalazione e si è concluso con l’accertamento della non conformità del trattamento ai principi del GDPR, con conseguente ordinanza ingiunzione e sanzione pecuniaria.

Origine della segnalazione e attività istruttoria

Un cittadino ha segnalato la presenza di telecamere nei pressi dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti. L’istruttoria ha chiarito che il Comune aveva affidato a Cat s.r.l. attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei dispositivi, nonché di prelievo e analisi dei filmati relativi a possibili violazioni ambientali, sia amministrative sia penali. Il Comune ha riferito di avere nominato la società quale ausiliario di polizia giudiziaria per il prelievo, l’analisi e la consegna dei filmati. La società ha confermato di aver inizialmente svolto attività di spostamento delle telecamere, sostituzione delle memorie e consegna dei supporti, e successivamente di visione ed estrazione delle immagini dalle micro SD.

Valutazione sulla base giuridica e sul ruolo della società

L’Autorità ha richiamato il principio per cui i trattamenti effettuati da soggetti pubblici devono essere fondati su una base giuridica riconducibile all’art. 6, par. 1, lett. c) o e), GDPR; in ogni caso, il titolare deve rispettare i principi di cui all’art. 5 GDPR. Quanto al rapporto con soggetti terzi, il Garante ha ricordato che l’art. 28 GDPR richiede un atto giuridico scritto che disciplini in modo puntuale il trattamento e consenta al responsabile di operare solo su istruzione documentata del titolare.

Nel caso esaminato, la nomina della società come ausiliario di polizia giudiziaria non è stata considerata sufficiente a integrare un valido atto di designazione a responsabile del trattamento, poiché mancavano gli elementi richiesti dall’art. 28 GDPR in relazione alla disciplina del trattamento dei dati personali. In assenza di tale inquadramento e di altri presupposti di liceità indicati dalla società, il trattamento è stato considerato privo di valida base giuridica.

Violazioni accertate

Il Garante ha quindi ritenuto integrata la violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
  • art. 6 GDPR, in combinato disposto con l’art. 2-ter del Codice privacy, per assenza di un idoneo presupposto normativo.

L’Autorità ha anche osservato che, pur essendo il trattamento iniziato prima dell’entrata in vigore del GDPR, la violazione aveva natura permanente e doveva essere valutata alla data di cessazione della condotta, avvenuta in piena vigenza del Regolamento e del Codice come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Determinazione della sanzione

In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. Nella quantificazione ha considerato:

  • l’ampiezza potenziale del trattamento, riferito ai residenti del Comune di Modica e ai non residenti;
  • la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza;
  • l’assenza di dolo;
  • l’assenza di precedenti violazioni a carico della società.

La sanzione è stata ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.

Misure accessorie e tutela giurisdizionale

Il provvedimento dispone:

  • la pubblicazione sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità;
  • la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

È inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata della controversia mediante pagamento, entro 30 giorni, della metà della sanzione comminata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da una segnalazione di un cittadino del Comune di Modica relativa alla presunta violazione della disciplina privacy mediante telecamere collocate presso i cassonetti dei rifiuti. Dagli accertamenti è emerso che il Comune aveva affidato a Cat s.r.l. fornitura, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e attività di prelievo/analisi dei filmati.

Attività svolta dalla società

Il Comune ha dichiarato di aver incaricato la società per acquistare, installare e manutenere telecamere fisse e per prelevare e analizzare i filmati relativi a violazioni ambientali, qualificando la società come ausiliario di polizia giudiziaria. La società ha confermato di aver operato inizialmente sul posizionamento delle telecamere e sulla sostituzione delle memorie, e successivamente sulla visione ed estrazione delle immagini contenute nelle micro SD.

Mancata disciplina del ruolo ex art. 28 GDPR

Il Garante ha rilevato che, per il periodo in cui la società ha gestito il sistema fino alla scadenza dell’incarico, il trattamento non era stato formalmente regolato da un contratto o altro atto giuridico conforme all’art. 28 GDPR. La nomina ad ausiliario di polizia giudiziaria non conteneva gli elementi richiesti per qualificare la società come responsabile del trattamento.

Violazioni accertate

Poiché non risultava una valida designazione quale responsabile del trattamento né altri presupposti di liceità, il trattamento è stato ritenuto effettuato in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e in assenza di un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR, in combinato disposto con l’art. 2-ter del Codice privacy.

Sanzione e misure disposte

Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva, valorizzando l’ampiezza potenziale dei soggetti interessati (residenti e non residenti nel Comune), ma considerando l’assenza di dolo e di precedenti violazioni. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

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