Ordinanza ingiunzione o revoca n. 317 del 18/07/2023
Provvedimento del 18 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da Prodav s.r.l. mediante un sistema di videosorveglianza attivo nel negozio "Camille Albane Paris" di Peschiera Borromeo. La telecamera era funzionante, ma mancava il cartello informativo e l’installazione era avvenuta senza la previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, nonostante la presenza di dipendenti e quindi la possibile configurabilità di controllo a distanza. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa di 1.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Prodav s.r.l.: videosorveglianza nel negozio "Camille Albane Paris" senza informativa e senza autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori
Prodav s.r.l. - videosorveglianza nel negozio "Camille Albane Paris" senza informativa e senza autorizzazione lavoristica
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato da Prodav s.r.l. mediante un impianto di videosorveglianza installato presso il punto vendita "Camille Albane Paris" di Peschiera Borromeo (MI). Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo e degli esiti di un accertamento della Guardia di finanza, che ha riscontrato una telecamera funzionante priva di cartello informativo e installata in assenza delle garanzie previste per il controllo a distanza dei lavoratori.
Origine del procedimento e accertamenti
Il reclamo del 14 gennaio 2022 segnalava la presenza di telecamere all’interno e all’esterno del negozio senza adeguata segnalazione. L’attività ispettiva, svolta il 10 novembre 2022 e trasmessa al Garante il 22 novembre 2022, ha accertato la presenza di una telecamera funzionante all’interno del locale, senza cartelli informativi. È stato anche rilevato che il sistema era stato installato in un contesto lavorativo senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Difese della società
Nelle osservazioni del 1° marzo 2023, la società ha sostenuto che fosse attiva una sola telecamera, che i dipendenti ne fossero consapevoli, che vi fosse stata buona fede nell’erronea convinzione di non dover apporre il cartello informativo e che, dopo il controllo, l’impianto fosse stato dismesso. Il Garante ha preso atto della rimozione della telecamera, documentata fotograficamente.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama innanzitutto i principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e l’obbligo informativo dell’art. 13 GDPR. Per la videosorveglianza richiama il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, che impongono una segnaletica chiara e visibile prima dell’accesso all’area sorvegliata.
In ambito lavorativo, il provvedimento richiama l’art. 88 GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, quale norma nazionale più specifica, che rinvia all’art. 4 della legge n. 300/1970. Tale disposizione consente l’uso di impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza solo per specifiche esigenze e previa procedura di garanzia: accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Valutazione dell’illiceità
Il Garante ha ritenuto dimostrato che il trattamento fosse avvenuto in violazione dell’obbligo di informativa e in assenza della procedura prevista dalla normativa lavoristica. La conoscenza della telecamera da parte dei dipendenti non è stata considerata sufficiente, poiché il consenso o la mera consapevolezza dei lavoratori non sostituiscono gli adempimenti imposti dall’art. 4 della legge n. 300/1970. L’illiceità del trattamento è stata quindi dichiarata con riferimento agli artt. 5, 13 GDPR e 114 del Codice.
Sanzione e criteri di quantificazione
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha considerato:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la presenza di una sola telecamera, rimossa nel corso dell’istruttoria;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la collaborazione della società, che ha prodotto scritti difensivi e documentazione;
- le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio 2022.
Sulla base di tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 1.000,00.
Dispositivo
Il Garante ha ordinato a Prodav s.r.l. il pagamento di euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con l’avvertenza della possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini previsti dalla legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
Il procedimento trae origine da un reclamo del 14 gennaio 2022, con cui veniva segnalata l’installazione di un impianto di videosorveglianza non conforme presso il negozio "Camille Albane Paris" situato nel centro commerciale "Galleria Borromea" di Peschiera Borromeo, di proprietà di Prodav s.r.l. A seguito di attività ispettiva della Guardia di finanza del 10 novembre 2022, trasmessa al Garante il 22 novembre 2022, è stata accertata la presenza di una telecamera funzionante all’interno del locale, in assenza del cartello informativo. È stato inoltre rilevato che il sistema era stato installato senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, pur essendo presenti dipendenti.
Difese della società e riscontri documentali
Nelle osservazioni del 1° marzo 2023 la società ha sostenuto che fosse attiva una sola telecamera, che i dipendenti fossero a conoscenza della sua presenza, di avere agito in buona fede ritenendo non necessario il cartello informativo e di avere comunque dismesso l’impianto subito dopo il controllo, con documentazione fotografica a supporto. Il Garante ha preso atto che, successivamente all’ispezione, la società aveva effettivamente rimosso la telecamera posta sopra la cassa.
Quadro normativo applicato
L’Autorità richiama i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare trasparenza e liceità, e l’obbligo informativo di cui all’art. 13 GDPR. Richiama inoltre il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, che impongono un’informativa per livelli e segnaletica ben visibile prima dell’ingresso nell’area videosorvegliata. Sul piano del rapporto di lavoro, viene richiamato l’art. 88 GDPR e, quale norma nazionale più specifica, l’art. 114 del Codice privacy, che rinvia all’art. 4 della legge n. 300/1970: gli impianti dai quali derivi anche possibilità di controllo a distanza possono essere installati solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale e previa accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. È richiamato anche l’art. 171 del Codice per il profilo sanzionatorio penale della violazione.
Valutazioni del Garante sull’illiceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto comprovato che il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza fosse avvenuto senza la prescritta informativa e senza la previa attivazione della procedura di garanzia prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. La circostanza che i lavoratori fossero a conoscenza della telecamera non è stata considerata idonea a sanare l’illiceità, poiché il consenso dei singoli dipendenti non sostituisce gli adempimenti previsti dalla disciplina lavoristica e privacy. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 GDPR e 114 Codice privacy.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai fini della quantificazione ex art. 83 GDPR, il Garante ha valutato la natura, gravità e durata della violazione, la circostanza che fosse installata una sola telecamera poi rimossa in corso di istruttoria, l’assenza di precedenti specifici a carico della società e la collaborazione dimostrata tramite scritti difensivi e documentazione prodotta. Sono state considerate anche le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio 2022. All’esito, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 1.000,00.
Dispositivo e ulteriori conseguenze
Il Garante ha ordinato a Prodav s.r.l. il pagamento di euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
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