L.R. Marche 11/2001
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento finanziario annuale della Regione Marche per il 2001: rifinanzia numerosi interventi settoriali, istituisce fondi e autorizza spese e limiti d’impegno in ambiti come trasporti, ambiente, sociale, scuola, lavoro e ricostruzione post-sisma. Molte disposizioni hanno efficacia limitata all’anno 2001 o a termini specifici, con alcune proroghe al 30 settembre 2001/2002.
Legge finanziaria regionale 2001 delle Marche
Legge finanziaria regionale 2001 delle Marche
La legge disciplina il rifinanziamento e la modifica di numerose leggi regionali ai fini del bilancio annuale e pluriennale della Regione Marche per l’anno 2001. Interviene in modo diffuso su spesa corrente, investimenti, fondi settoriali, autorizzazioni pluriennali e misure organizzative, con molte disposizioni espressamente limitate al solo esercizio 2001 o a scadenze puntuali.
Spese continuative, reiscrizioni e nuove obbligazioni
Il provvedimento determina per il 2001 le autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali che prevedono interventi continuativi, ricorrenti o pluriennali, rinviando alla tabella A allegata. Stabilisce inoltre l’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sul bilancio 2001 secondo la tabella D e consente alla Giunta di reiscrivere economie, recuperi e rimborsi relativi a stanziamenti con specifica destinazione, anche da assegnazioni statali o comunitarie.
È inoltre autorizzata, per il 2001, l’assunzione di nuove obbligazioni sui capitoli indicati in tabella F, purché con scadenza non anteriore al 2002.
Interventi generali di programmazione, cooperazione e patrimonio regionale
Sono finanziate nel 2001 spese per incarichi, studi, ricerche e consulenze connessi agli strumenti di programmazione, nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, comprese quelle con Cuba e, in prospettiva, con Polonia, Eritrea e paesi SEE.
Sul patrimonio regionale, la Giunta è autorizzata ad acquistare dallo Stato il complesso immobiliare “Rocca della Cittadella” di Ancona, da destinare a sedi di servizi della Giunta o del Consiglio regionale.
Trasporti, mobilità e infrastrutture
Numerosi interventi riguardano il settore trasporti: miglioramento del servizio ferroviario a sud di Ancona, progetto di comunicazione per la strada Fano-Grosseto, orario regionale integrato del trasporto su rotaia e gomma, piano regionale dei trasporti e osservatorio per la mobilità, rimborso delle rate dei mutui per parcheggi e realizzazione di parcheggi e nodi di scambio.
Sono inoltre previsti fondi per il periodo giugno-settembre 2001 connessi alla l.r. 22/1999 e un meccanismo di graduale riequilibrio della spesa storica nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La legge rinnova e proroga vari limiti d’impegno ventennali per contributi a enti locali e opere di rilevanza regionale, con scadenze documentali fissate al 30 settembre 2001; per alcuni interventi la proroga è estesa al 30 settembre 2002.
Fondo per la progettazione e disciplina dei contributi agli enti locali
È istituito un fondo di rotazione per la progettazione destinato ai Comuni sotto i 15.000 abitanti, con anticipazioni da rimborsare entro tre anni e possibilità di revoca se non viene presentata la prima richiesta di erogazione entro un anno, salvo proroga fino a dodici mesi. Sono disciplinati i criteri di priorità, l’introito dei rimborsi e l’estensione della proroga anche alle anticipazioni del 1999 e 2000.
Viene inoltre disciplinato il riutilizzo delle economie di spesa su opere finanziate dalla Regione, la rimozione del vincolo di destinazione sulle opere realizzate dagli enti locali dopo dieci anni e la rateizzazione dei recuperi di crediti regionali fino a 30 rate, con interessi legali e decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
Ambiente, montagna, energia e difesa del suolo
Sono finanziati l’avvio delle riserve naturali di Ripa Bianca e della Sentina, la partecipazione alla società consortile Centro di ecologia e climatologia, il programma “Tetti fotovoltaici” e studi/attrezzature per la difesa del suolo.
Viene istituito per il 2001 il fondo regionale per la montagna, alimentato da quote del fondo nazionale e da stanziamenti regionali, con riserve specifiche per UNCEM, per la Comunità montana zona D/2 e per programmi triennali di sviluppo dell’occupazione. Le Comunità montane possono impegnare le risorse secondo i criteri della l.r. 35/1997.
Lavori pubblici, edilizia scolastica e frana di Ancona
Sono previsti stanziamenti per la frana di Ancona, per interventi urgenti di edilizia scolastica non differibili per ragioni di igiene e sicurezza e per altre iniziative di investimento. La legge modifica anche termini di presentazione di programmi e documentazione per contributi in materia di lavori pubblici, con diverse proroghe al 30 settembre 2001 e, per un intervento specifico sulla ferrovia Ascoli Piceno–San Benedetto del Tronto, al 30 settembre 2002.
Istruzione, lavoro e occupazione
È istituito il Fondo per l’istruzione per sostenere l’autonomia scolastica e l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro. È istituito anche il Fondo per l’occupazione, destinato a molteplici interventi di politica attiva del lavoro, stabilizzazione dei LSU, sostegno al reddito, formazione, tirocini, stages, funzionamento di Marche Lavoro e collocamento obbligatorio.
La legge prevede inoltre un contributo per ogni LSU assunto a tempo indeterminato, il sostegno alle scuole professionali regionali e contributi per enti fieristici.
Politiche sociali, famiglia, infanzia, disabilità e integrazione
È istituito il fondo unico regionale per il cofinanziamento delle funzioni delegate alle Province e quello per l’attuazione del piano sociale per i Comuni associati; è previsto anche l’Osservatorio regionale per le politiche sociali e il rifinanziamento di interventi per persone con disturbi mentali, minori in situazioni multiproblematiche, minori stranieri non accompagnati, protezione sociale delle vittime di tratta, assistenza penitenziaria e post-penitenziaria, cofinanziamento di strutture socio-assistenziali e cooperazione sociale.
Sono inoltre autorizzati contributi per gli asili nido, con importi massimi differenziati per dimensione demografica dei Comuni, e misure di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Sanità, sicurezza sul lavoro e organizzazione sanitaria
La legge destina alle Aziende USL i proventi delle sanzioni in materia di lavoro per potenziare i servizi PSAL. Stabilisce inoltre che la designazione del componente del collegio sindacale delle Aziende ospedaliere sia effettuata dalla Conferenza regionale delle autonomie, in attesa del riordino legislativo.
Pesca, agricoltura e zootecnia
Sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni amministrative delegate nel settore della pesca, finanziate con risorse statali già previste. È inoltre concesso un contributo straordinario alle Associazioni provinciali allevatori per le attività di tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico svolte nel 2000.
Ricostruzione post-sisma e ulteriori misure speciali
Per la ricostruzione post-terremoto del 1997 sono estese varie disposizioni ai soggetti e agli interventi previsti dalla normativa statale e regionale; vengono ricompresi specifici beni culturali ecclesiastici, consentiti trasferimenti gratuiti di immobili regionali ai Comuni e alle Comunità montane, e introdotte regole sull’impiego di imprese qualificate per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
Sono inoltre previste misure sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale per favorire l’uso di mezzi a metano, GPL o biodiesel.
Regime temporale e disposizioni obsolete
Molte autorizzazioni di spesa e fondi sono limitati all’anno 2001. Il testo contiene anche rinvii a limiti d’impegno pluriennali con decorrenza dal 2002 e durata fino al 2021/2022, nonché varie proroghe di termini al 30 settembre 2001, al 31 dicembre 2001 o al 30 settembre 2002.
Risultano espressamente abrogati o sostanzialmente superati gli articoli 9, 38, 47, 52, 57 e 69 del testo, oltre a numerose disposizioni di modifica di leggi regionali antecedenti. La legge, in quanto legge finanziaria del 2001, contiene numerose previsioni ormai storicamente riferite a quell’esercizio e quindi, nel complesso, ha oggi rilevanza soprattutto ricostruttiva.
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