Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 8/2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il CORECOM, ne definisce composizione, elezione, incompatibilità, durata, indennità, funzioni proprie e delegate, organizzazione, rapporti istituzionali, finanziamento e regime transitorio. Prevede applicazione nel territorio regionale e contiene disposizioni collegate all’insediamento e alla sostituzione dei precedenti organismi, con decorrenze e norme transitorie ormai superate dai successivi rinnovi.

Istituzione e disciplina del CORECOM regionale

Istituzione e ruolo del CORECOM

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), quale organo di consulenza e gestione della Regione e organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Comitato opera per assicurare funzioni di governo, garanzia e controllo nel settore delle comunicazioni nel territorio regionale.

Composizione, durata e elezione

Il CORECOM è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente. I componenti sono eletti dal Consiglio regionale tra soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nei settori culturale, giuridico, economico e tecnologico delle comunicazioni e in condizioni di assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore.

La durata dell’incarico è di cinque anni. È previsto un limite di rieleggibilità: chi abbia ricoperto due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, salvo che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L’elezione avviene nella medesima seduta del Consiglio regionale con votazioni separate: prima Presidente e Vice Presidente, poi il terzo componente. In caso di parità per Presidente e Vice Presidente si procede a ballottaggio. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità l’elezione e l’insediamento del CORECOM.

Incompatibilità, decadenza e dimissioni

La legge individua numerose cause di incompatibilità, tra cui l’appartenenza a Parlamento, Governo, Giunte e Consigli regionali, provinciali e comunali; il servizio presso uffici di vigilanza sugli enti interessati; la titolarità di cariche apicali in enti pubblici; ruoli direttivi nazionali o territoriali in partiti e sindacati; legami con imprese operanti nei settori radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione ascolti e monitoraggio; lo status di dipendente regionale o di ente dipendente; e rapporti di collaborazione o consulenza con tali soggetti.

Ogni componente deve segnalare immediatamente eventuali incompatibilità sopravvenute. La decadenza interviene, oltre che per incompatibilità non rimossa, anche per assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nell’anno solare. La procedura prevede contestazione del Presidente del Consiglio regionale, contraddittorio con termine per osservazioni e, ove possibile, rimozione della causa entro quindici giorni; poi archiviazione o proposta di decadenza al Consiglio regionale.

Le dimissioni sono presentate tramite il Presidente del CORECOM al Presidente del Consiglio regionale; quelle del Presidente sono presentate direttamente. I dimissionari restano in carica fino alla seduta in cui si insediano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d’atto.

Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e organizzazione interna

Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca, ne fissa l’ordine del giorno, presiede le sedute, sottoscrive verbali e deliberazioni e cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Entro un mese dall’insediamento il CORECOM adotta un regolamento interno che disciplina convocazione e svolgimento delle sedute, definisce un codice etico per componenti, dipendenti e consulenti, e regola la consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati operanti nelle comunicazioni e nell’informazione. Il Comitato può attribuire compiti istruttori a uno o più componenti.

Funzioni proprie e funzioni delegate

Il CORECOM esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall’Autorità mediante convenzioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del CORECOM, secondo le modalità previste dal regolamento dell’Autorità.

Tra le funzioni proprie rientrano, in particolare, pareri e proposte su:

  • piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, bacini di utenza e uso dei relativi piani;
  • progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie;
  • programma regionale di cui alla l.r. 6 agosto 1997, n. 51 e verifica delle agevolazioni connesse;
  • piani di programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  • proposte di legge regionale in materia di comunicazioni;
  • ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti;
  • programmazioni radiofoniche e televisive di concessionari pubblici e privati;
  • forme di collaborazione tra servizio pubblico radiotelevisivo e realtà culturali e informative regionali;
  • attività di formazione e ricerca su informazione e comunicazione;
  • iniziative regionali di sviluppo della formazione e ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
  • tenuta dell’archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive e degli impianti di trasmissione/ripetizione di segnali di telefonia fissa e mobile;
  • ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese regionali delle comunicazioni;
  • disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale.

Le funzioni delegate sono quelle individuate nelle convenzioni e sono svolte con le risorse in esse previste.

Rapporti istituzionali, partecipazione e controlli

Nell’esercizio delle sue funzioni il CORECOM collabora con Consiglio e Giunta regionali, con le amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti competenti, inclusi la Commissione regionale per le pari opportunità, il Difensore civico regionale e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

La legge prevede forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni delle emittenti private, dell’editoria locale, degli utenti e gli altri soggetti interessati del settore, mediante incontri periodici e consultazioni sugli atti di competenza. Il CORECOM promuove anche conferenze regionali periodiche su informazione e comunicazioni, d’intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.

In caso di inadempimento nell’esercizio delle funzioni proprie, il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida, può esercitare poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

Programmazione annuale, relazione e pubblicità degli atti

Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta il programma di attività per l’anno successivo, con indicazione del fabbisogno finanziario. Entro il 31 marzo presenta una relazione conoscitiva sul sistema regionale delle comunicazioni e sull’attività svolta nell’anno precedente, includendo la gestione delle risorse proprie e delegate. Tale relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

Programma e relazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Personale, collaborazioni e autonomia finanziaria

Per lo svolgimento delle funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall’Ufficio di Presidenza, in particolare personale di ruolo della Regione, del Ministero competente ai sensi della legge statale n. 249/1997 e di enti locali.

È prevista la possibilità di affidare a una unità di personale regionale, in possesso di specifici requisiti professionali e iscrizione all’ordine dei giornalisti, le funzioni di controllo sull’operato dei mass media, i rapporti con gli stessi e la redazione di notizie e contenuti connessi alle attività del CORECOM; in tal caso si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo la normativa regionale.

Il CORECOM può inoltre avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Per il funzionamento del Comitato è iscritto a bilancio regionale un finanziamento apposito, determinato sulla base del programma di attività. Le risorse trasferite dall’Autorità per le funzioni delegate sono iscritte in entrata in uno specifico capitolo di bilancio.

Disposizioni finanziarie e regime transitorio

Gli oneri decorrono dall’anno 2001 e sono coperti mediante lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 2000/2002 e con le risorse destinate alle funzioni delegate. La Giunta regionale è autorizzata a istituire i capitoli necessari.

Fino alla costituzione del CORECOM, le funzioni sono svolte dal precedente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, purché i suoi membri non si trovino in situazioni di incompatibilità. In attesa del regolamento interno si applicano, per quanto compatibili, le regole del previgente Comitato; in attesa della definizione della dotazione organica, il personale resta quello già assegnato al precedente organismo, con mantenimento del trattamento giuridico ed economico.

L’insediamento del CORECOM doveva avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Le norme finali prevedono inoltre l’abrogazione, dalla costituzione del CORECOM, della precedente disciplina sul comitato radiotelevisivo, salvo quanto necessario per il regime transitorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.