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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 dicembre 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A00266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’applicazione dei massimali europei agli aiuti COVID-19 concessi in base alle misure elencate, l’autodichiarazione dei beneficiari e il controllo del rispetto delle condizioni delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo UE. Fissa soglie differenziate in base alla data di concessione; per la sezione 3.12 richiede una perdita di fatturato di almeno il 30% e limita l’aiuto ai costi fissi non coperti. Gli aiuti eccedenti devono essere restituiti o recuperati da aiuti successivi.

Modalità di verifica e recupero degli aiuti di Stato COVID-19

Verifica dei massimali degli aiuti COVID-19

Il decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2021 sulla fruizione dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato connessi all’emergenza COVID-19. La disciplina riguarda gli aiuti previsti dalle misure elencate, tra cui contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali ed esenzioni IMU, concessi in base agli atti normativi richiamati nel decreto.

Massimali applicabili e periodi di riferimento

Per la sezione 3.1, gli aiuti sono soggetti ai seguenti massimali per impresa unica:

  • per gli aiuti messi a disposizione dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021: 800.000 euro; 120.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura; 100.000 euro per le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • per gli aiuti messi a disposizione dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 1.800.000 euro; 270.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura; 225.000 euro per le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli.

Quando ricorrono le condizioni del paragrafo 87 della sezione 3.12, gli aiuti possono essere imputati ai massimali di tale sezione: 3.000.000 di euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 e 10.000.000 di euro per quelli ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021. Per individuare il massimale rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. Nel calcolo si considerano le relazioni di controllo tra imprese rilevanti per la nozione di «impresa unica».

Requisiti per il regime dei costi fissi non coperti

Per avvalersi della sezione 3.12, l’operatore economico deve attestare che il fatturato e i corrispettivi registrati nel periodo rilevante per la misura, ricompreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, sono inferiori di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il periodo considerato può essere di almeno un mese e non può essere successivo alla presentazione dell’autodichiarazione.

L’aiuto richiesto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo considerato; per le micro e piccole imprese il limite è il 90%. Sono costi fissi quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili dipendono da tale livello. I costi fissi non coperti sono quelli non compensati dai ricavi, al netto dei costi variabili, né da assicurazioni, altri aiuti di Stato o altre misure di sostegno. Le perdite subite nel periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Autodichiarazione e flussi informativi

I beneficiari presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando che il totale degli aiuti fruiti rispetta il massimale della sezione 3.1 oppure quello della sezione 3.12. Chi applica quest’ultima sezione dichiara inoltre il rispetto dei requisiti di riduzione del fatturato e dei limiti di intensità dell’aiuto rispetto ai costi fissi non coperti.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione e le modalità tecniche con cui le dichiarazioni sono rese disponibili ai comuni. La dichiarazione è finalizzata a consentire agli enti impositori di verificare le condizioni per la fruizione e, se necessario, recuperare gli aiuti fruiti illegittimamente.

Restituzione e recupero degli importi eccedenti

Se è superato il massimale applicabile, il beneficiario restituisce volontariamente l’importo eccedente, maggiorato degli interessi di recupero calcolati secondo il regolamento (CE) n. 794/2004. In mancanza di restituzione, l’importo dovuto, con gli interessi maturati fino alla data di messa a disposizione, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla stessa impresa. Se non vi sono nuovi aiuti o questi non bastano a coprire il recupero, la somma residua deve essere effettivamente riversata. Le modalità e i termini di attuazione sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decorrenza

Il decreto è stato emanato l’11 dicembre 2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I massimali disciplinati si riferiscono agli aiuti messi a disposizione entro il 31 dicembre 2021, secondo i periodi specificamente indicati per ciascuna sezione.

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