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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 7 dicembre 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A00710Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce criteri e destinatari della compensazione versata dai Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese ai comuni italiani di confine, con riferimento esclusivo agli anni 2020 e 2021. Le quote sono calcolate in base ai frontalieri residenti al 31 agosto e assegnate secondo regole differenziate per Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte e Lombardia. I fondi finanziano opere pubbliche e, fino al 30%, servizi connessi a opere realizzate con precedenti erogazioni.

Ripartizione della compensazione finanziaria ai comuni italiani di confine per il 2020 e il 2021

Ripartizione della compensazione finanziaria ai comuni di confine

Il decreto definisce i criteri per ripartire e utilizzare le somme dovute dai Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese a titolo di compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine. I criteri riguardano esclusivamente le compensazioni riferite agli anni 2020 e 2021.

Ambito territoriale e dati di riferimento

Sono ammessi alla ripartizione i comuni il cui territorio ricade, anche solo in parte, entro 20 km dalla linea di confine italiana dei tre Cantoni; il decreto li denomina «Comuni di confine».

La consistenza del frontalierato è rilevata sulla base dei dati delle autorità competenti dei Cantoni, riferiti al 31 agosto 2020 e al 31 agosto 2021 e acquisiti direttamente dalle autorità italiane. Per ciascun anno sono considerati i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine alla data di riferimento che abbiano svolto, nel corso dell’anno interessato, lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni.

Criterio di calcolo delle quote

La ripartizione è effettuata separatamente per il 2020 e per il 2021. Per ciascun anno, la quota pro capite si ottiene dividendo l’importo globale della compensazione versata per quell’anno per il numero complessivo dei frontalieri rilevanti residenti nei Comuni di confine. Gli importi spettanti ai destinatari sono determinati moltiplicando la quota pro capite per il numero dei frontalieri considerati secondo le regole territoriali previste.

Destinazione delle somme in Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano

Le somme spettanti ai territori valdostano e altoatesino sono attribuite:

  • alle unioni di comuni, in base al numero di frontalieri residenti nei Comuni di confine ricadenti, anche parzialmente, nell’unione;
  • ai singoli Comuni di confine non ricadenti, neppure in parte, nelle unioni di comuni, applicando il medesimo criterio di calcolo.

Destinazione delle somme in Piemonte

Per i Comuni piemontesi, le somme sono assegnate all’Unione montana Valli dell’Ossola in relazione ai frontalieri residenti nei Comuni di confine ricompresi, anche parzialmente, nell’Unione, con esclusione del Comune di Domodossola.

All’Unione montana Alta Ossola è attribuita la quota riferita ai frontalieri residenti nei Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo. Le quote relative ai frontalieri degli altri Comuni indicati dal decreto sono assegnate direttamente ai rispettivi enti: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette. Valle Cannobina è indicata come derivante dall’unione dei comuni di Falmenta, Cavaglio Spoccia e Cursolo Orasso.

Destinazione delle somme in Lombardia

Ai Comuni di confine lombardi è attribuita direttamente la quota corrispondente ai propri frontalieri quando questi rappresentano almeno il 4% della popolazione residente nel Comune, con riferimento alla popolazione rilevata rispettivamente al 31 agosto 2020 e al 31 agosto 2021.

Quando il rapporto tra frontalieri residenti e popolazione è inferiore al 4%, la quota è attribuita alla comunità montana nella quale il Comune ricade, anche solo in parte. Il calcolo considera esclusivamente i frontalieri residenti nei Comuni di confine sotto la soglia. Se un Comune sotto soglia non appartiene, neppure parzialmente, a una comunità montana, la somma è attribuita alla Regione Lombardia, secondo il medesimo criterio di quantificazione.

Utilizzo delle somme

Gli enti assegnatari destinano le somme alla realizzazione, al completamento e al potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per l’edilizia abitativa e i trasporti pubblici. Entro il limite del 30% delle somme attribuite, è inoltre possibile finanziare servizi resi ed effettivamente fruiti relativi a opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

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