L.R. Valle d'Aosta 17/2005
Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta l’attività di noleggio di autobus con conducente: requisiti e autorizzazioni regionali, registro delle imprese, obblighi per conducenti e mezzi, divieto di uso di autobus acquistati con contributo pubblico, sanzioni e sospensione/revoca. Le autorizzazioni comunali preesistenti sono state valide solo per 12 mesi dall’entrata in vigore.
Disciplina regionale del noleggio autobus con conducente
Disciplina regionale del noleggio di autobus con conducente
La legge regola, nel territorio della Valle d’Aosta, il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in armonia con la disciplina statale di settore. Definisce i soggetti e i mezzi rilevanti, istituisce un’autorizzazione regionale e un registro delle imprese, e prevede obblighi, controlli, sanzioni e misure di sospensione o revoca.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle imprese che svolgono professionalmente servizi di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente. Sono considerati rilevanti:
- le imprese in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori;
- i servizi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti, con definizione preventiva di periodo, durata e corrispettivo complessivo;
- gli autobus intesi come autoveicoli della categoria indicata dal codice della strada;
- la disponibilità legittima del mezzo, ottenuta per proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con riservato dominio.
Autorizzazione regionale all’esercizio
L’attività di noleggio è subordinata al rilascio di un’autorizzazione regionale, concessa alle imprese che abbiano la sede legale nel territorio regionale e siano in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di persone. La domanda deve indicare dati aziendali, requisiti soggettivi e professionali, numero e identificativi degli autobus, eventuali mezzi acquistati o cofinanziati con contributo pubblico, qualificazione internazionale, assetto del personale, possesso dei titoli abilitativi dei conducenti e numero degli stessi.
Alla domanda vanno allegati:
- la dichiarazione sul rapporto di lavoro o la documentazione attestante la qualità di titolare, socio o collaboratore familiare;
- la documentazione sui contratti collettivi applicati.
L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha durata illimitata, ma resta efficace solo se permangono i requisiti dichiarati. La Regione verifica tali requisiti almeno ogni due anni e l’impresa deve comunicare ogni variazione entro 15 giorni.
Registro regionale delle imprese
Presso la struttura regionale competente è istituito il registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente. Nel registro sono inseriti i dati indicati dalle imprese autorizzate nella domanda di autorizzazione.
Requisiti e status dei conducenti
I conducenti possono essere:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori con contratto a termine o altre forme di lavoro temporaneo consentite;
- titolari, soci o collaboratori familiari dell’impresa autorizzata.
La qualità di dipendente o di lavoratore temporaneo è attestata con dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, con indicazione, per il dipendente, degli estremi di registrazione a libro matricola e del rispetto della contrattazione collettiva. La documentazione deve essere tenuta a bordo dal conducente. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Dal 2019 è previsto che i titolari delle imprese autorizzate e i dipendenti in possesso di patente D e dell’abilitazione professionale siano iscritti di diritto al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, previa domanda, accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina di settore e svolgimento di un percorso formativo di almeno 8 ore a carico dell’impresa. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal ruolo.
Documentazione fiscale e dotazione dei veicoli
Per ogni servizio di noleggio l’impresa deve compilare il documento fiscale previsto dalla legge statale di riferimento.
I mezzi destinati al servizio devono risultare dal registro regionale e devono essere revisionati, muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato. A bordo devono essere conservati:
- l’autorizzazione regionale;
- il documento fiscale del servizio;
- la carta di circolazione;
- il certificato di abilitazione professionale del conducente.
Divieto di impiego di autobus acquistati con contributo pubblico
È vietato utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributo pubblico per il servizio di noleggio, anche se acquistati prima dell’entrata in vigore della legge. È ammesso solo un uso eccezionale in situazioni di emergenza per la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale, normalmente svolti con mezzi ferroviari, funivie o funicolari.
È inoltre esclusa la possibilità di concedere l’autorizzazione per autobus destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.
Contabilità separata
Le imprese che svolgono sia trasporto pubblico locale sia attività di noleggio devono tenere una contabilità separata per le diverse attività.
Obblighi dei conducenti
I conducenti devono:
- esibire i documenti relativi all’attività su richiesta degli organi di vigilanza stradale;
- effettuare i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica per ragioni di ordine pubblico e sicurezza;
- non chiedere compensi ai passeggeri;
- non interrompere il servizio né modificare il percorso, salvo richiesta dell’utente o casi di forza maggiore o pericolo evidente.
Sanzioni amministrative
L’esercizio dell’attività senza autorizzazione è punito con sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. La stessa fascia sanzionatoria si applica alla violazione delle regole sui mezzi destinati al servizio.
Sono previste sanzioni da 200 a 1.500 euro per la mancata osservanza degli obblighi di conservazione della documentazione a bordo e di esibizione dei documenti da parte del conducente. Le violazioni degli obblighi di servizio verso l’utenza e verso l’autorità comportano sanzioni da 200 a 2.000 euro.
Le sanzioni sono irrogate secondo la legge n. 689/1981 dal Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti dei funzionari e degli agenti competenti. I relativi proventi confluiscono nel bilancio regionale.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Per violazioni delle regole sui mezzi e sui conducenti l’autorizzazione può essere sospesa:
- da 20 a 40 giorni, in relazione al numero di violazioni commesse nell’anno;
- da 30 a 60 giorni, se nell’anno sono commesse almeno due violazioni gravi, intendendosi per tali quelle punite con sanzione superiore alla metà del massimo edittale.
L’autorizzazione è revocata se l’impresa:
- continua a esercitare durante la sospensione;
- viola le norme sulla contabilità separata;
- nell’arco di cinque anni subisce sospensioni per un totale superiore a 180 giorni.
Regime transitorio
Le autorizzazioni comunali già rilasciate al momento dell’entrata in vigore della legge restavano valide solo per i 12 mesi successivi. Entro tale termine i Comuni dovevano comunicare ai titolari la scadenza delle autorizzazioni; per proseguire l’attività era necessario ottenere l’autorizzazione regionale. In mancanza si applicava la sanzione per esercizio senza autorizzazione.
La disposizione transitoria sulla maggiore vetustà degli autobus già immatricolati è stata successivamente abrogata.
Decorrenza e attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La disciplina generale sull’autorizzazione regionale, sugli obblighi di esercizio e sulle sanzioni resta la parte tuttora strutturalmente rilevante della norma, mentre il regime transitorio sulle autorizzazioni comunali è ormai esaurito.
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