L.R. Valle d'Aosta 16/2005
Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta rapporti, requisiti, registri, convenzioni, controlli e forme di sostegno per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Prevede organi consultivi e tecnici, il centro di servizio per il volontariato e contributi specifici per iniziative contro la povertà. Contiene anche norme transitorie e finanziarie; le disposizioni finanziarie originarie riguardavano il triennio 2005/2007.
Disciplina regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale in Valle d’Aosta
Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale in Valle d’Aosta
La legge regionale detta il quadro di riconoscimento, organizzazione e sostegno del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale sul territorio della Valle d’Aosta. L’obiettivo è favorire la partecipazione, la solidarietà, il pluralismo e l’apporto delle organizzazioni al perseguimento di finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile, nel rispetto della loro autonomia.
Finalità, ambito e soggetti esclusi
La disciplina si applica alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale liberamente costituite, con attività svolte senza fini di lucro nei settori socialmente rilevanti indicati dalla legge. Sono comprese, tra le altre, le attività in ambito sanitario, socio-assistenziale, protezione civile, tutela dei diritti, ambiente, cultura, formazione, sport non agonistico, turismo sociale e cooperazione allo sviluppo.
La legge non si applica a:
- partiti e movimenti politici;
- associazioni sindacali e dei datori di lavoro;
- associazioni professionali e di categoria;
- cooperative sociali;
- circoli privati e associazioni finalizzate esclusivamente alla tutela di interessi economici degli associati;
- enti con limitazioni discriminatorie all’ammissione, con trasferibilità della quota associativa o con partecipazione collegata a azioni o quote patrimoniali.
Regole sul volontariato e sulle risorse umane
L’attività dei volontari non può essere retribuita, neppure dal beneficiario. Sono ammessi solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dall’organizzazione. La qualifica di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato o autonomo e con altri rapporti di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza.
Le organizzazioni possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività svolta; per le associazioni di promozione sociale ciò può avvenire anche ricorrendo ai propri associati.
Atto costitutivo, statuto e requisiti organizzativi
Le organizzazioni devono costituirsi per iscritto, con indicazione della sede legale. Lo statuto deve contenere elementi essenziali di trasparenza e democraticità, tra cui denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, assenza di lucro, gratuità delle cariche, reinvestimento degli avanzi, criteri di ammissione ed esclusione, rendicontazione economico-finanziaria e destinazione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.
Risorse economiche e attività consentite
Le organizzazioni possono finanziarsi mediante quote associative, donazioni, contributi pubblici e privati, fondi UE e internazionali, entrate da servizi convenzionati, iniziative promozionali e, per le associazioni di promozione sociale, anche mediante cessione di beni e servizi e attività economiche commerciali, artigianali o agricole svolte in modo ausiliario e sussidiario. Per le organizzazioni di volontariato sono previsti anche proventi da attività commerciali e produttive marginali.
Registro regionale e iscrizione
È istituito presso la struttura regionale competente il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, articolato in due sezioni distinte. Possono iscriversi le organizzazioni con sede e operatività in Valle d’Aosta, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, nonché organismi di coordinamento o federazioni aventi sede legale in Valle d’Aosta.
L’iscrizione richiede:
- almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
- il possesso dei requisiti statutari e sostanziali previsti dalla legge.
L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con Regione, enti locali e altri enti pubblici, nonché per ottenere contributi da tali enti. L’elenco delle iscrizioni è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Procedimento di iscrizione, revisione e controlli
La domanda di iscrizione è presentata alla struttura competente con la documentazione stabilita dalla Giunta regionale. Il dirigente decide sull’iscrizione o sul diniego entro 60 giorni.
La struttura competente effettua la revisione del registro ogni due anni, e comunque quando necessario, verificando il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività. Per le nuove iscrizioni la verifica avviene entro il primo anno. L’esito negativo comporta la cancellazione dal registro, la risoluzione delle convenzioni in corso e la decadenza dagli altri benefici connessi all’iscrizione.
I controlli sulle organizzazioni iscritte sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico.
Convenzioni con enti pubblici
Le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con Regione, enti locali e altri enti pubblici. Se l’iscrizione è inferiore a un anno, la convenzione non può superare la durata annuale, salvo rinnovo subordinato alla valutazione della qualità delle prestazioni e dei risultati.
Nella scelta delle organizzazioni, gli enti devono considerare prioritariamente:
- esperienza specifica nel settore oggetto della convenzione;
- presenza di una struttura operativa stabile sul territorio;
- formazione permanente e aggiornamento dei volontari;
- modalità innovative o sperimentali di svolgimento delle attività.
La copertura assicurativa per infortuni, malattie, spese sanitarie, responsabilità civile verso terzi e, se prevista, tutela legale è elemento essenziale della convenzione ed è a carico dell’ente stipulante, esclusi dolo e colpa grave. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per appalti di lavori, servizi o forniture.
Contributi per raccolta e distribuzione di beni contro la povertà
La Regione può concedere contributi, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni iscritte che abbiano tra le finalità statutarie la raccolta e distribuzione di beni per contrastare la povertà e che collaborino con il servizio sociale professionale regionale tramite appositi accordi per la distribuzione dei beni a nuclei familiari in carico al servizio.
Criteri, modalità di concessione, strumenti di valutazione e schema-tipo degli accordi sono stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
Organi di partecipazione e coordinamento
La legge istituisce la Consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale come sede di partecipazione consultiva. Vi partecipano le organizzazioni iscritte nel registro e anche quelle con sede in Valle d’Aosta non iscritte; hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle iscritte o loro delegati. La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno, è presieduta dall’assessore regionale competente e può coinvolgere rappresentanti degli enti locali.
La Consulta:
- esprime pareri sugli atti programmatori regionali;
- individua questioni da sottoporre alla Conferenza regionale;
- designa i rappresentanti delle organizzazioni nel comitato di gestione del fondo speciale del volontariato;
- elegge i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Comitato tecnico;
- formula indicazioni per i piani di attività e i bandi del centro di servizio per il volontariato.
Il Comitato tecnico è composto da dirigenti regionali e rappresentanti del fondo, del centro di servizio e delle organizzazioni iscritte. Dura in carica tre anni e svolge funzioni di supporto, monitoraggio, verifica, istruttoria su iscrizioni e cancellazioni, e valutazione di azioni ispettive o sanzionatorie in caso di gravi irregolarità. Esprime anche pareri sulle iniziative di formazione. La partecipazione è gratuita, salvo rimborso spese.
La Conferenza regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale è convocata ogni tre anni per esaminare le problematiche emerse, con partecipazione delle organizzazioni, degli enti locali, dell’Azienda USL, dei patronati e degli enti previsti dalla normativa statale richiamata.
Centro di servizio per il volontariato
La Regione riconosce il ruolo del centro di servizio per il volontariato regionale, unico per tutto il territorio valdostano. Il Comitato di gestione del fondo individua ogni quinquennio i criteri per la gestione del centro e pubblica un bando; nell’anno precedente la scadenza raccoglie le manifestazioni di interesse delle organizzazioni di volontariato. Se vi è più di una manifestazione di interesse, si procede al bando; in mancanza, la gestione è riaffidata alle organizzazioni in carica alla scadenza del quinquennio.
Per costituire il centro, possono presentare istanza le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro in numero non inferiore al 20% di quelle iscritte al momento del bando. Il Comitato di gestione valuta le istanze, istituisce il centro e ne può disporre il commissariamento in caso di cessazione dell’attività effettiva, difformità dai regolamenti o irregolarità gestionali. Entro sei mesi dal commissariamento si avviano le procedure per un nuovo centro.
Il centro opera in raccordo con la programmazione regionale tramite protocolli d’intesa, approva un regolamento interno conforme alle indicazioni di legge e redige bilanci preventivo e consuntivo, trasmettendoli al Comitato di gestione.
Sostegno alle associazioni di promozione sociale e rapporti con la legge regionale n. 12/1994
La Regione, sulla base di convenzione, destina al centro di servizio un fondo per le attività delle associazioni di promozione sociale. Il centro predispone un piano triennale delle attività, che la Giunta regionale approva determinando anche l’ammontare del fondo.
Sono esclusi dal fondo i contributi erogati alle associazioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12, richiamata e modificata dalla presente legge.
Uso gratuito di beni e formazione
La Regione, gli enti locali e l’Azienda USL possono concedere gratuitamente beni mobili e immobili alle organizzazioni per manifestazioni temporanee e per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto di trasparenza e imparzialità.
La Regione favorisce inoltre la partecipazione degli aderenti alle organizzazioni iscritte alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale promosse direttamente o da agenzie formative nei settori di intervento delle organizzazioni.
Disposizioni transitorie
All’entrata in vigore della legge, la Consulta deve essere convocata entro 60 giorni e il Comitato tecnico nominato entro 90 giorni.
La struttura competente, sentito il Comitato tecnico, deve entro sei mesi ricognire le organizzazioni già iscritte nel precedente registro regionale del volontariato per collocarle d’ufficio nella sezione corretta; le organizzazioni già iscritte non devono presentare nuova domanda, salvo diversa collocazione in esito alla ricognizione.
Sempre in prima applicazione, i criteri per il centro di servizio per il volontariato devono essere individuati e pubblicati entro sei mesi.
Abrogazioni e rinvio alla normativa statale
Sono abrogate la legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83, la legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5 e il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di organizzazioni di volontariato e associazionismo di promozione sociale.
Aspetti finanziari
Gli oneri della legge erano stimati in 30.000 euro annui per il triennio 2005/2007 e coperti con le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali, secondo le modalità previste dalla normativa finanziaria regionale richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 lug 2005L.R. Valle d'Aosta 17/2005
- Legge · 1 ago 2005L.R. Valle d'Aosta 18/2005
- Legge · 5 ago 2005L.R. Valle d'Aosta 19/2005
- Legge · 16 giu 2005L.R. Valle d'Aosta 14/2005
- Legge · 16 giu 2005L.R. Valle d'Aosta 15/2005
- Legge · 31 mag 2005L.R. Valle d'Aosta 12/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →