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Legge

L.R. Valle d'Aosta 7/2022

Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 7/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce per la Valle d'Aosta l'ATO unico, individua nel BIM l'ente di governo d'ambito, disciplina gestione unitaria, tariffa, risorse e osservatorio regionale sul servizio idrico integrato. Abroga la previgente l.r. 27/1999 e altre norme collegate, con disposizioni transitorie per subentro, tariffe e rinnovo degli organi BIM.

Nuova disciplina del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta e riforma del BIM

Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato in Valle d’Aosta

La legge ridisegna l’assetto del servizio idrico integrato nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, imponendo un modello unitario di governo, gestione e controllo della risorsa idrica. Interviene anche sulla disciplina del BIM e su alcune leggi regionali collegate, con regole transitorie per il passaggio al nuovo sistema.

Finalità e principi generali

La legge mira a tutelare e usare correttamente la risorsa idrica, secondo criteri di solidarietà, salvaguardia delle generazioni future, rinnovo, riutilizzo e risparmio, assicurando la priorità dell’uso idropotabile. Stabilisce inoltre la separazione tra funzioni di organizzazione/controllo e funzioni di erogazione, nel rispetto di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità, e punta a tariffazione graduata, responsabile, equa e perequata nell’ambito territoriale ottimale.

Competenze regionali e poteri sostitutivi

La Regione conserva le competenze di pianificazione dell’uso della risorsa idrica e della sua tutela, compresa la definizione dei criteri tariffari in coerenza con la metodologia statale. Può esercitare i poteri sostitutivi previsti dal d.lgs. 152/2006; se la normativa statale richiede un commissario ad acta, la Giunta regionale lo nomina con deliberazione, previa diffida del Presidente della Regione e sentito il soggetto inadempiente. Il commissario opera per i compiti definiti nell’atto di nomina, con trattamento e durata stabiliti dalla Giunta; le sue funzioni cessano dopo trenta giorni dal compimento degli atti sostitutivi. Gli oneri sono a carico del bilancio dell’EGA.

Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato

È istituito presso la Regione l’Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato, con funzione di monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa idrica e di informazione alla collettività. Con il supporto di ARPA, raccoglie, elabora e restituisce dati statistici e conoscitivi sulla gestione delle acque, sull’attuazione dei piani di settore e sulle attività di tutela e salvaguardia della risorsa idrica.

L’Osservatorio elabora inoltre un rapporto periodico sull’attuazione dei Piani di settore, da pubblicare sui siti istituzionali della Regione e dell’EGA. Se emergono inosservanze della pianificazione regionale di settore o criticità/irregolarità funzionali dei servizi, informa Giunta regionale e Giunta dell’EGA per eventuali azioni correttive da parte dell’EGA e del gestore.

È costituito entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge con deliberazione della Giunta regionale; è presieduto dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente sul monitoraggio dello sviluppo del servizio idrico integrato e composto da rappresentanti regionali, di ARPA, dell’EGA e del gestore. Può avvalersi gratuitamente di altre strutture, associazioni, fondazioni, istituti o enti pubblici o privati; la partecipazione è gratuita. Entro tre mesi dalla costituzione approva un regolamento interno.

Ambito territoriale ottimale e governo del servizio

L’intero territorio regionale costituisce un unico ATO, individuato in base al bacino idrografico, alla localizzazione delle risorse e all’adeguatezza delle dimensioni gestionali. L’ATO è il quadro di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali sulla gestione della risorsa idrica.

Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale ente di governo dell’ambito (EGA) per l’intera Regione. L’EGA esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull’intero territorio regionale, predisponendo e aggiornando il Piano d’Ambito, trasmettendolo secondo le regole del d.lgs. 152/2006, scegliendo la forma di gestione e affidando il servizio, predisponendo la convenzione di gestione e il piano economico-finanziario, approvando la tariffa, tenendo i rapporti con ARERA, gestendo le risorse finanziarie, disciplinando l’uso dei fondi tariffari aggiuntivi, realizzando il Sistema informativo del servizio idrico integrato (coordinato con il sistema delle conoscenze territoriali) e svolgendo le ulteriori funzioni attribuite dalla Regione.

Gestione del servizio idrico integrato

La gestione deve rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e il principio di unicità della gestione nell’ATO. L’EGA individua quindi un gestore unico per l’intero territorio regionale compreso nell’ATO. I rapporti tra EGA e gestore sono regolati da apposita convenzione.

Tariffe del servizio idrico integrato

La tariffa è qualificata come corrispettivo del servizio idrico integrato. La Giunta regionale, su proposta dell’EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce i criteri per determinare le tariffe del ciclo idrico per acquedotto, fognatura e depurazione, comprese le componenti aggiuntive. I criteri devono tener conto della qualità della risorsa idrica e del servizio, della copertura dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio ARERA.

L’EGA approva annualmente il Piano economico-finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, considerando le componenti tariffarie aggiuntive e istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata.

Risorse finanziarie

Per attuare gli interventi del Piano d’Ambito e promuovere la qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l’EGA utilizza le risorse del fondo comune consorziale alimentato dai sovracanoni idroelettrici previsti dalle leggi statali richiamate e da quelli di cui all’articolo 1, comma 137, della legge 228/2012, come successivamente modificato.

L’EGA e il gestore unico possono inoltre ricevere finanziamenti di settore da fondi regionali, statali o europei destinati agli interventi del Piano d’Ambito e al miglioramento della qualità dei servizi. Per interventi strategici previsti nel Piano d’Ambito, EGA e Regione possono contrarre mutui a medio o lungo termine nel rispetto della normativa statale; la Regione può anche contribuire con risorse proprie alla restituzione dei mutui accesi dall’EGA o alla copertura degli interessi.

Modifiche alla disciplina del BIM

La legge riscrive la disciplina del Consorzio BIM nella l.r. 54/1998. Il BIM è qualificato come ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana, incluse quelle relative al servizio idrico integrato. Comuni e Regione possono delegargli funzioni e servizi sovracomunali tramite convenzioni.

Sono ridefiniti organi e competenze: Assemblea, Giunta e Presidente. L’Assemblea, composta dai sindaci dei Comuni consorziati, approva statuto, bilancio, rendiconto, pianificazione degli interventi strategici, Piano d’Ambito, piani tariffari e gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto. La Giunta, nominata dall’Assemblea, è composta dal Presidente, dal Sindaco di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta tra gli amministratori comunali, rappresenta legalmente l’ente, convoca e presiede gli organi collegiali, nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi in assenza di dirigenti e sovraintende al funzionamento dell’ente. È prevista la sostituzione temporanea in caso di assenza o impedimento e la decadenza automatica degli organi in caso di cessazione dalla carica comunale.

Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni comunali e restano in carica fino all’insediamento dei nuovi.

Compensi e rimborsi per gli organi del BIM

La legge interviene anche sulla l.r. 4/2015, estendendo il riferimento agli “amministratori locali”. Introduce una disciplina specifica per il Presidente del BIM, cui spetta un’indennità mensile lorda di funzione determinata dall’Assemblea entro il tetto previsto per la corrispondente fattispecie della l.r. 4/2015; tale indennità non è cumulabile con altre indennità o gettoni percepiti come sindaco, vice sindaco, assessore o consigliere comunale.

Al Presidente e ai componenti della Giunta compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate quando si recano fuori dal territorio del Comune sede dell’ente per l’esercizio delle funzioni.

Ulteriori modifiche normative

Viene modificata anche la l.r. 35/2021 con un rinvio interno e con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 14. La legge interviene quindi su disposizioni collegate alla riorganizzazione del settore idrico e della finanza del BIM.

Regime transitorio e prima applicazione

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, in prima applicazione, il BIM deve approvare il Piano d’Ambito, definendo modalità e tempi di subentro del gestore unico alle gestioni esistenti e del subentro dell’EGA nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, delle Autorità di sub-ATO preesistenti e dei Comuni.

In caso di affidamento diretto a società interamente pubblica, per garantirne l’operatività immediata, possono essere reperite le risorse umane necessarie anche mediante comando di personale dei Comuni consorziati nel BIM e di altri enti del comparto, per un massimo di trentasei mesi; dotazione e criteri di individuazione del personale sono approvati dall’assemblea del BIM.

Fino al completo trasferimento della gestione al gestore unico, nell’Osservatorio partecipa un rappresentante individuato di comune accordo tra i legali rappresentanti degli attuali gestori. Nello stesso periodo la Regione continua a contribuire al finanziamento e alla realizzazione dei programmi pluriennali di interventi già approvati; le convenzioni in essere restano valide fino al completamento delle opere già finanziate, e l’EGA può subentrare nei rapporti con la Regione sulla base di accordi tra gli enti e in relazione all’avanzamento degli interventi.

Fino all’aggiornamento dei criteri tariffari e all’approvazione del Piano economico-finanziario restano in vigore le disposizioni tariffarie fissate ai sensi della previgente l.r. 27/1999.

Il mandato in corso del Presidente del BIM cessa con l’elezione del nuovo Presidente dopo le prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore della legge; fino a tale cessazione il Presidente percepisce un’indennità rideterminata dall’Assemblea entro il tetto previsto dalla l.r. 4/2015. La Giunta del BIM deve essere rinnovata entro quarantacinque giorni e lo statuto del BIM deve essere adeguato entro sessanta giorni.

Restano al BIM le entrate derivanti dall’articolo 1, comma 137, della legge 228/2012 non ancora incassate al 31 dicembre 2021.

Abrogazioni e regime di chiusura

La legge abroga integralmente la l.r. 27/1999 e numerose disposizioni sparse collegate al previgente sistema del servizio idrico integrato e del BIM, oltre alla l.r. 29 settembre 2015, n. 17 sul BIM e ad ulteriori norme finanziarie e modificative indicate nel testo. Le disposizioni abrogate riguardano il precedente impianto di organizzazione, finanziamento e disciplina del servizio idrico integrato.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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