DECRETO 31 maggio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’alimentazione e la consultazione del registro pubblico informatizzato istituito presso l’OAM per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, nonché della sottosezione riservata e della sezione sui punti di contatto centrale. Fissa dati, modalità e termini delle comunicazioni, accessi, contributi e profili tecnici. L’OAM doveva avviare la gestione entro tre mesi dall’entrata in vigore.
Modalità di gestione del registro OAM degli agenti e soggetti convenzionati di prestatori di pagamento
Registro OAM dei soggetti convenzionati e degli agenti
Il decreto stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro pubblico informatizzato tenuto dall’OAM, della relativa sottosezione ad accesso riservato e della sezione dedicata ai punti di contatto centrale. Il trattamento dei dati è effettuato dall’OAM, quale titolare, esclusivamente per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Soggetti e dati da comunicare per il registro pubblico
I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, comprese le rispettive succursali, che operano in Italia avvalendosi di soggetti convenzionati o agenti comunicano i dati all’OAM direttamente. Gli operatori con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro trasmettono le comunicazioni tramite il punto di contatto centrale.
La comunicazione comprende:
- i dati identificativi del prestatore o dell’istituto: denominazione, sede legale, Stato membro d’origine e, se assegnati, codice fiscale, codice meccanografico e numero d’iscrizione nell’elenco dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine, oltre a un indirizzo PEC per le comunicazioni con l’OAM;
- i dati del soggetto convenzionato o agente: nome e cognome se persona fisica; denominazione e generalità del responsabile legale se diverso da persona fisica; codice fiscale e nome e cognome del preposto per ciascuna sede operativa;
- residenza e, se diverso, domicilio della persona fisica; per gli altri soggetti, sede legale; in entrambi i casi, gli indirizzi delle sedi operative in Italia, con città e CAP;
- la data di avvio del rapporto di convenzionamento o mandato;
- l’indicazione dell’eventuale erogazione del servizio di rimessa di denaro tramite il soggetto convenzionato o l’agente.
I dati e le variazioni sono comunicati telematicamente nell’area privata del portale OAM, previa registrazione, con cadenza semestrale: dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio. Per i rapporti già in essere all’avvio del registro, la prima comunicazione va effettuata nella prima finestra semestrale utile successiva all’avvio della gestione.
Verifica e annotazione dei dati
L’OAM verifica completezza e regolarità della comunicazione e provvede all’annotazione nel registro entro quindici giorni, attribuendo a ciascun soggetto convenzionato o agente un codice identificativo unico. Il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di dieci giorni, se occorrono integrazioni o ulteriori informazioni. L’interessato deve fornire quanto richiesto entro dieci giorni dall’avviso; in mancanza, l’OAM annota i dati oppure nega l’iscrizione con comunicazione tempestiva e motivata. Se il diniego dipende dall’incompletezza della comunicazione, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto. L’OAM cura la gestione, l’aggiornamento e l’accessibilità al pubblico dei dati.
Sottosezione ad accesso riservato
I prestatori, gli istituti e le succursali comunicano all’OAM, direttamente o tramite il punto di contatto centrale nei casi previsti, la cessazione del rapporto di convenzionamento o mandato per motivi non commerciali, intervenuta dopo l’avvio del registro. La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dall’estinzione del rapporto e accompagnata da un’autodichiarazione, trasmessa telematicamente ai sensi del DPR 445/2000, che attesti la natura non commerciale della cessazione. Deve indicare:
- nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale dell’interessato;
- il codice identificativo unico attribuito dall’OAM, se disponibile;
- le date di attivazione e cessazione del rapporto.
Nella sottosezione riservata l’OAM annota inoltre gli estremi dei provvedimenti di sospensione e dei decreti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie adottati dopo l’avvio del registro, quando ne abbia ricevuto comunicazione secondo il decreto antiriciclaggio. Verificata la regolarità e completezza, l’annotazione è effettuata entro quindici giorni; per le comunicazioni incomplete si applicano le regole di sospensione e integrazione previste per il registro pubblico.
La Guardia di finanza, la Banca d’Italia e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia devono disporre di accesso completo e tempestivo per le rispettive funzioni di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Anche prestatori, istituti, succursali e punti di contatto centrale possono consultare i dati, ma esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
Punti di contatto centrale
I prestatori e gli istituti con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro comunicano tempestivamente all’OAM, per posta elettronica, i dati identificativi del punto di contatto centrale operante in Italia: denominazione, sede legale, codice fiscale, generalità e luogo e data di nascita del legale rappresentante e indirizzo PEC. Il punto di contatto comunica l’avvio della propria operatività, anche se precedente all’avvio del registro, e ogni variazione. Periodicità e modalità tecniche sono definite dagli atti attuativi dell’OAM.
Contributo e specifiche tecniche
L’OAM determina con propri atti attuativi il contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni relative ai dati del registro e alle cessazioni dei rapporti. Nel quantificarlo considera la natura giuridica e la complessità organizzativa, anche in relazione al numero di sedi operative e di preposti. Le somme riscosse devono coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
Gli atti attuativi dell’OAM disciplinano registrazione, accreditamento e consultazione, assicurando continuità dei servizi e manutenzione delle piattaforme, accessibilità del registro pubblico, accesso riservato protetto da autenticazione e autorizzazione, nonché adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza e tempi massimi di conservazione dei dati personali. Devono inoltre essere previsti servizi informativi sulla regolarità dei contributi per gli operatori accreditati. L’OAM doveva adottare tali atti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e comunque prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicarli sul proprio sito istituzionale.
Inadempimenti, avvio e copertura finanziaria
Per l’omessa o tardiva comunicazione dei dati del registro, delle cessazioni non commerciali o delle informazioni sui punti di contatto centrale, l’OAM avvia la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 61, comma 2, del decreto antiriciclaggio.
L’OAM doveva avviare la gestione del registro e delle relative sezioni e sottosezioni entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. La sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e avviene con le risorse già previste a legislazione vigente.
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