DECRETO 23 giugno 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2022. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per le operazioni creditizie nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2022 e stabilisce i criteri per calcolare i tassi soglia antiusura applicabili dal 1° luglio al 30 settembre 2022. Impone agli intermediari di esporre la tabella e chiarisce il trattamento degli interessi di mora.
Rilevazione dei tassi soglia antiusura per il terzo trimestre 2022
Tassi medi e tassi soglia antiusura
Il decreto pubblica nell’allegato A i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati da banche e intermediari finanziari per le categorie di operazioni creditizie rilevate nel trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. I valori costituiscono la base per determinare i tassi soglia ai fini della disciplina antiusura.
Periodo di applicazione e calcolo del limite
Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2022. Dal 1° luglio al 30 settembre 2022, il limite oltre il quale gli interessi sono usurari si determina aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite così ottenuto e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.
Obblighi e criteri per gli intermediari
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’allegato A in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, in un luogo facilmente visibile. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia.
Rilevazione successiva
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 2022, con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Interessi di mora
I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora pattuiti per il ritardato pagamento. In base all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la maggiorazione media dei tassi di mora rispetto ai tassi corrispettivi è pari a:
- 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni;
- 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing;
- 3,1 punti percentuali per gli altri prestiti nel loro complesso.
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