L.R. TAA 4/2017
Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari (Supplemento n. 3 al B.U. n. 13/I-II del 28/03/2017)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione, il mantenimento e il reclutamento temporaneo del personale regionale assegnato agli uffici giudiziari dopo la delega di funzioni amministrative e organizzative. Prevede conferme e nuove assunzioni/commandi fino al 31 dicembre 2026, entro limiti numerici prefissati, e individua provvisoriamente la struttura di coordinamento nella Segreteria della Giunta regionale.
Personale regionale di supporto agli uffici giudiziari
Personale regionale di supporto agli uffici giudiziari
La legge regionale disciplina gli effetti organizzativi della delega di funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari nel territorio regionale. L’obiettivo è assicurare la continuità operativa degli uffici giudiziari mediante la conferma e il temporaneo incremento del personale regionale assegnato.
Ambito applicativo e finalità
La disciplina opera dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale che attribuisce la delega di funzioni relative al supporto amministrativo e organizzativo degli uffici giudiziari. La misura è esplicitamente legata alla fase transitoria di potenziamento degli organici e alla necessità di garantire il funzionamento degli uffici.
Disciplina del personale già assegnato agli uffici giudiziari
Nelle more del potenziamento degli organici, e comunque fino al 31 dicembre 2026, sono confermate le unità di personale regionale già presenti presso gli uffici giudiziari, nel limite massimo di 25 unità, secondo quanto previsto dai precedenti accordi con i Ministeri competenti. Fino a tale data possono inoltre essere disposte assunzioni a tempo determinato oppure prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle norme applicabili alle singole posizioni.
Ulteriore dotazione temporanea fino alla definizione degli standard di funzionalità
Per mantenere invariata l’entità del personale in servizio al momento dell’entrata in vigore della norma di attuazione, la legge consente, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, l’assunzione di ulteriori unità di personale fino a un massimo di 70, con contratto a tempo determinato oppure in posizione di comando, sempre entro il termine del 31 dicembre 2026.
Struttura di coordinamento
Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la funzione di coordinamento degli uffici giudiziari è attribuita alla Segreteria della Giunta regionale.
Modifiche alla normativa di stabilità 2016
La legge interviene anche sulla disciplina regionale di stabilità 2016, modificando l’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, con l’inserimento di nuovi commi e la modifica di un comma successivo. Il testo consolidato fornito non contiene però il dettaglio delle disposizioni sostituite o aggiunte.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina sostanziale sul personale ha però un limite temporale espresso: le misure organizzative e assunzionali sono previste fino al 31 dicembre 2026. Proprio per questo, pur essendo formalmente vigente, l’atto ha natura sostanzialmente temporanea e, per la parte operativa, può dirsi oggi solo transitoriamente utile, con applicabilità circoscritta al termine indicato.
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