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Legge

L.R. TAA 1/2017

Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale (Supplemento n. 3 al B.U. n. 9/I-II del 28/02/2017)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il rientro al bilancio regionale delle somme del Consiglio regionale investite in strumenti finanziari e modifica la legge regionale sul bilancio e contabilità. L’Ufficio di Presidenza predispone, sentita la Giunta, un programma pluriennale di disinvestimento; le somme rientrate sono trasferite al bilancio regionale con le conseguenti variazioni. Entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale e modifica della disciplina di bilancio

Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale e modifica della disciplina di bilancio

La legge regionale Umbria 17 febbraio 2017, n. 1 interviene sul finanziamento del Consiglio regionale e sulla gestione delle somme già trasferite allo stesso, con l’obiettivo di ricondurre tali risorse nell’alveo del bilancio regionale.

Intervento sulla legge regionale di bilancio e contabilità

Il provvedimento modifica la disciplina regionale in materia di bilancio e contabilità, sostituendo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3. Il testo consolidato risultante non è riportato integralmente nel documento fornito, ma l’effetto normativo è quello di aggiornare la regolazione relativa ai rapporti finanziari tra Regione e Consiglio regionale.

Disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari

Per ricondurre ogni gestione finanziaria nell’ambito del bilancio e restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per le spese di funzionamento, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve predisporre, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari.

La disciplina pone quindi un meccanismo programmato e graduale di rientro delle disponibilità finanziarie non impiegate per le finalità di funzionamento dell’organo consiliare.

Trasferimento delle somme e variazioni di bilancio

Le somme progressivamente disinvestite devono essere trasferite al bilancio regionale. Sulla base del programma pluriennale predisposto dall’Ufficio di Presidenza, vengono adottate le conseguenti variazioni al bilancio regionale, così da adeguare la programmazione contabile al rientro delle risorse.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Non risultano nel testo forniti ulteriori termini transitori o scadenze di applicazione oltre alla previsione di entrata in vigore.

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