L.R. TAA 1/2017
Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale (Supplemento n. 3 al B.U. n. 9/I-II del 28/02/2017)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il rientro al bilancio regionale delle somme del Consiglio regionale investite in strumenti finanziari e modifica la legge regionale sul bilancio e contabilità. L’Ufficio di Presidenza predispone, sentita la Giunta, un programma pluriennale di disinvestimento; le somme rientrate sono trasferite al bilancio regionale con le conseguenti variazioni. Entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale e modifica della disciplina di bilancio
Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale e modifica della disciplina di bilancio
La legge regionale Umbria 17 febbraio 2017, n. 1 interviene sul finanziamento del Consiglio regionale e sulla gestione delle somme già trasferite allo stesso, con l’obiettivo di ricondurre tali risorse nell’alveo del bilancio regionale.
Intervento sulla legge regionale di bilancio e contabilità
Il provvedimento modifica la disciplina regionale in materia di bilancio e contabilità, sostituendo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3. Il testo consolidato risultante non è riportato integralmente nel documento fornito, ma l’effetto normativo è quello di aggiornare la regolazione relativa ai rapporti finanziari tra Regione e Consiglio regionale.
Disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari
Per ricondurre ogni gestione finanziaria nell’ambito del bilancio e restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per le spese di funzionamento, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve predisporre, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in strumenti finanziari.
La disciplina pone quindi un meccanismo programmato e graduale di rientro delle disponibilità finanziarie non impiegate per le finalità di funzionamento dell’organo consiliare.
Trasferimento delle somme e variazioni di bilancio
Le somme progressivamente disinvestite devono essere trasferite al bilancio regionale. Sulla base del programma pluriennale predisposto dall’Ufficio di Presidenza, vengono adottate le conseguenti variazioni al bilancio regionale, così da adeguare la programmazione contabile al rientro delle risorse.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Non risultano nel testo forniti ulteriori termini transitori o scadenze di applicazione oltre alla previsione di entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 feb 2017L.R. TAA 2/2017
- Legge · 23 feb 2017L.R. TAA 3/2017
- Legge · 17 mar 2017L.R. TAA 4/2017
- Regolamento · 17 mar 2017R.R. TAA 6/2017
- Regolamento · 17 mar 2017R.R. TAA 7/2017
- Regolamento · 27 dic 2016R.R. TAA 16/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →