Cassazione Civile, Ordinanza n. 05806/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento il 7 settembre 2022, deducendone l'illegittimità sotto più profili, soprattutto perché avrebbe dovuto essere considerato richiedente asilo e perché non gli sarebbe stata resa una informativa effettiva e comprensibile sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Il Giudice di pace ha respinto l'opposizione ritenendo non provato un respingimento collettivo, richiamando genericamente il contenuto del decreto circa l'avvenuta informazione, valorizzando l'assenza di una formale domanda di asilo e la dichiarazione nel foglio notizie secondo cui l'interessato era venuto in Italia per lavoro. In cassazione il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 10, comma 4, e 10-ter del T.U. immigrazione, nonché all'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo che il mero richiamo nel decreto al fatto che lo straniero fosse stato informato non basta senza prova concreta delle modalità, del luogo, della lingua, dell'eventuale interprete o mediatore, e che il riferimento alla Direttiva 2008/115/CE era erroneo perché attiene ai rimpatri, non all'obbligo informativo sulla protezione internazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Giudice di pace stereotipata e non idonea a rispondere alla doglianza sull'omessa o non provata informativa. Ha affermato che l'art. 10-ter del T.U. immigrazione impone un'informazione completa ed effettiva, che grava sull'autorità anche quando lo straniero non abbia espresso subito la volontà di chiedere asilo, e che non basta una formula generica inserita nel decreto se dagli atti non emergono elementi concreti sulla somministrazione dell'informazione. Ha inoltre ribadito che il giudice della convalida deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto quando questa sia dedotta. Per effetto dell'accoglimento, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 10, comma 4, D.Lgs. 286/1998
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'ingresso e della posizione dello straniero, insieme all'obbligo informativo sulla protezione internazionale.
"è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"
Impone ai punti di crisi un'informazione completa ed effettiva sulla protezione internazionale e sulle ulteriori opzioni previste dall'ordinamento; l'obbligo sussiste anche se lo straniero non abbia manifestato spontaneamente la volontà di chiedere asilo; non è sufficiente una formula generica nel decreto se non vi sono elementi concreti sulla effettiva somministrazione dell'informativa.
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
È richiamato come fonte dell'obbligo informativo in materia di protezione internazionale.
Direttiva 2008/115/CE
È indicata come disciplina delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi, quindi non come base dell'obbligo informativo sulla protezione internazionale.
art. 117 Cost.
È utilizzato come parametro di conformità costituzionale e convenzionale dell'interpretazione dell'art. 10-ter, in relazione alla giurisprudenza CEDU.
È richiamato per affermare che, in sede di convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
art. 5, par. 1, CEDU
È evocato per affermare che la detenzione a fini espulsivi è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 9 e art. 14 Regolamento UE n. 603/2013
Sono menzionati nel testo dell'art. 10-ter come riferimenti alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.
Massime di principio
- L'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di richiedere protezione internazionale deve essere assolto in modo effettivo, completo e comprensibile; non basta una clausola di stile nel provvedimento amministrativo se non è corroborata da elementi concreti sugli atti e sulle modalità della comunicazione.
- La verifica dell'adempimento dell'obbligo informativo richiede dati specifici su tempi, luogo, lingua impiegata e presenza di interprete o mediatore culturale, così da consentire un controllo sulla reale comprensibilità delle informazioni.
- L'obbligo informativo previsto per i punti di crisi sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato sin da subito la volontà di chiedere asilo, perché un'eventuale dichiarazione incompatibile resa prima dell'informativa non può essere valorizzata contro di lui.
- In sede di convalida del trattenimento conseguente a provvedimento espulsivo o di respingimento, il giudice deve poter rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto quando la relativa questione sia dedotta e trovi riscontro nelle allegazioni.
- Una dichiarazione generica sul foglio notizie circa il viaggio per lavoro non esclude, di per sé, la possibile esigenza di protezione internazionale e non sana l'eventuale omissione dell'informativa prevista dalla legge.
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