Salta al contenuto
Legge

L.R. Puglia 7/2005

Norme in materia di esodo incentivato

Normativa regionaleL.R. Puglia 7/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la proroga, su istanza, dei termini di risoluzione consensuale per i dipendenti regionali pugliesi che avevano aderito all’esodo incentivato, con scadenze stringenti nel 2005 e cessazione non oltre il 1° ottobre 2006. Prevede anche incarichi temporanei di direzione dal 1° settembre 2005, interpreta la normativa sull’attribuzione dei settori e abroga una disposizione della l.r. 7/2002.

Esodo incentivato e misure organizzative per il personale regionale pugliese

Esodo incentivato e organizzazione del personale regionale

La legge regionale Puglia n. 7 del 4 agosto 2005 introduce una disciplina transitoria per la proroga dell’esodo incentivato di alcuni dipendenti regionali e, in parallelo, interviene su aspetti organizzativi della dirigenza e del trattenimento in servizio. Le misure riguardano esclusivamente l’amministrazione regionale pugliese, distinguendo tra personale della Giunta e del Consiglio.

Proroga della risoluzione consensuale per il personale aderente all’esodo

Possono chiedere la proroga del termine di cessazione i dipendenti regionali che:

  • abbiano sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 28 della l.r. 7/2002;
  • siano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

La domanda va presentata con istanza individuale entro 15 giorni dall’entrata in vigore, al Presidente della Giunta regionale tramite l’Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva - Settore Personale.

La Giunta regionale deve esaminare le richieste entro il 31 agosto 2005 e può accoglierle solo in relazione alle esigenze di servizio, previa specifica sessione di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria. In caso di accoglimento, la nuova data di risoluzione è fissata unilateralmente dalla Giunta e non può comunque andare oltre il 1° ottobre 2006.

Disciplina per il personale del Consiglio regionale

Per i dipendenti regionali in servizio presso le strutture del Consiglio valgono le stesse modalità e gli stessi termini, ma l’istanza va presentata esclusivamente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il tramite del Segretario generale.

L’Ufficio di Presidenza decide negli stessi termini assegnati alla Giunta, in base all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio. L’eventuale decisione è trasmessa all’Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva per gli adempimenti successivi.

Limiti soggettivi e conseguenze del mancato accoglimento

L’istanza non può essere presentata dai dipendenti che compiono 65 anni entro il 1° ottobre 2006.

Se la Giunta non accoglie la domanda entro il termine previsto, l’istanza si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio alla data già indicata nella risoluzione consensuale sottoscritta in precedenza.

Trattamento economico durante la proroga

Per il personale cui sia concessa la proroga, i meccanismi di calcolo previsti dagli artt. 62 e 63 della l.r. 1/2004 sono modificati: le indennità previste dall’art. 28 della l.r. 7/2002, come modificate dalla l.r. 14/2004, sono corrisposte con lo stipendio di agosto 2005.

Incarichi temporanei di direzione e continuità amministrativa

Nelle more dell’applicazione dell’art. 59 della l.r. 1/2004 e per evitare gravi pregiudizi alla continuità dell’azione amministrativa, dal 1° settembre 2005 la Giunta regionale può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici al personale appartenente alla categoria più elevata dell’ordinamento professionale del CCNL applicato.

Gli incarichi sono consentiti nei limiti e alle condizioni dell’art. 52, comma 2, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 165/2001, sulla base di criteri da definire in una specifica sessione di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.

Interpretazione sull’attribuzione della direzione dei settori

L’art. 19, comma 3, della l.r. 7/1997 è interpretato alla luce dell’attuale modello organizzativo della Regione, sia per la Giunta sia per il Consiglio. Per l’attribuzione della direzione dei Settori si applica quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Abrogazione e limite al trattenimento in servizio

È abrogato l’art. 29 della l.r. 7/2002.

Resta fermo che il trattenimento in servizio del personale regionale, compresi i dirigenti, non può comunque superare il compimento del 67° anno di età.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 4 agosto 2005. Le misure più rilevanti hanno natura transitoria e sono collegate a termini puntuali già scaduti, in particolare alla proroga dell’esodo fino al 1° ottobre 2006 e agli adempimenti previsti entro agosto 2005.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.