L.R. Puglia 9/2005
Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 9/2005 sospende, fino al 30 giugno 2006 e comunque in attesa del piano energetico ambientale regionale, le procedure di VIA e di autorizzazione per le istanze di impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005, con alcune esclusioni per impianti di piccola taglia e per impianti destinati a specifici servizi pubblici. Prevede inoltre la redazione del piano energetico entro 180 giorni e l’approvazione entro i 90 giorni successivi. Il comma 1 è stato dichiarato incostituzionale nel 2006.
Moratoria sulle procedure VIA e autorizzative per impianti eolici in Puglia
Moratoria per VIA e autorizzazioni degli impianti eolici in Puglia
La legge introduce una moratoria temporanea sulle procedure ambientali e autorizzative relative a nuovi impianti eolici nel territorio della Regione Puglia, in attesa della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale. La disciplina è però connotata da un forte limite temporale e da una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale sul nucleo principale della moratoria.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento riguarda le istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate ai competenti uffici regionali dopo il 31 maggio 2005. La sospensione opera sia rispetto alle procedure di valutazione di impatto ambientale, sia rispetto alle procedure autorizzative previste dalla normativa statale sull’energia.
Sospensione delle procedure e limiti temporali
La legge dispone la sospensione:
- delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 11/2001;
- delle procedure autorizzative ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003.
La sospensione è prevista:
- nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale;
- comunque non oltre il 30 giugno 2006.
Esclusioni dalla moratoria
La moratoria non si applica ad alcune categorie di impianti, per le quali i procedimenti proseguono secondo le regole ordinarie:
- impianti a unica turbina con potenza nominale fino a 1 MW, destinati prioritariamente all’autoconsumo;
- impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore di 10 metri e altezza del palo di sostegno non superiore a 20 metri;
- impianti destinati esclusivamente ad alimentare, senza finalità di lucro né margini di profitto, uffici pubblici dello Stato, della Regione, degli enti territoriali, degli enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché esercenti di pubblici servizi come sanità, trasporto pubblico, distribuzione di acqua, energia e gas.
Sono inoltre esclusi dalla moratoria i procedimenti relativi a impianti eolici già sottoposti, prima del 31 maggio 2005, all’esame dell’Assessorato all’ambiente per l’eventuale assoggettabilità o incidenza ambientale e successivamente rinviati a VIA.
Regime autorizzativo semplificato per gli impianti di piccola taglia
Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale previste dalla l.r. 11/2001, gli impianti eolici di piccola taglia sono assoggettati a un regime semplificato basato sulla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi del d.P.R. 380/2001. La DIA costituisce titolo abilitativo per gli adempimenti edilizi ed energetici e sostituisce l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003.
Piano energetico ambientale regionale
La Giunta regionale è chiamata a:
- definire il piano energetico ambientale regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- approvare il piano entro i successivi 90 giorni.
Il piano deve riferirsi alla produzione regionale di energia sia da fonti convenzionali sia da fonti alternative e rinnovabili.
Efficacia e stato attuale
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, essendo stata dichiarata urgente. Il comma 1 è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente con sentenza n. 364/2006 della Corte costituzionale; la disciplina va quindi letta tenendo conto di tale caducazione della parte centrale della moratoria. La norma, nel suo impianto originario, aveva comunque natura transitoria e riferita a un periodo ormai concluso, per cui oggi ha utilità pratica molto limitata.
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