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Legge

L.R. Marche 20/2023

Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 28 bis dello Statuto

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche: nomina anche fuori dal Consiglio, requisiti, durata fino alla legislatura, trattamento economico e copertura finanziaria. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e non contiene un termine finale, ma le spese sono autorizzate per il bilancio 2023-2025.

Disciplina della nomina, del trattamento economico e della copertura finanziaria del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche

Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche

La legge regionale Marche 30 novembre 2023, n. 20 attua l’articolo 28-bis dello Statuto e introduce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, definendone nomina, requisiti, trattamento economico e copertura finanziaria. La disciplina opera nel territorio della Regione Marche ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in quanto dichiarata urgente.

Nomina e requisiti

Il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Se la nomina riguarda un soggetto esterno al Consiglio, questi deve possedere, per la nomina e per tutta la durata dell’incarico, i requisiti necessari per essere candidato al Consiglio regionale e non trovarsi in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Durata dell’incarico e revoca

La durata della carica non può superare quella della legislatura. La nomina può essere revocata prima della scadenza, senza che la legge preveda ulteriori condizioni procedurali.

Trattamento economico e regime applicabile

Se il Sottosegretario è già componente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, conserva il trattamento economico già percepito come consigliere e non riceve indennità aggiuntive.

Se invece non appartiene al Consiglio, dalla nomina e per tutta la durata dell’incarico gli spetta:

  • un’indennità onnicomprensiva mensile pari al 75% dell’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dalla l.r. 23/1995;
  • i rimborsi spese per missione previsti dall’articolo 5 della medesima legge regionale;
  • nessun’altra indennità o rimborso.

Per quanto non disciplinato dalla legge in esame, al Sottosegretario esterno si applica l’articolo 2 della l.r. 23/2000 in materia di incompatibilità e indennità degli assessori non consiglieri regionali. Si applicano inoltre le disposizioni della l.r. 41/2012 sulla pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti degli organi regionali e di altri soggetti apicali.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa massima complessiva di 133.000 euro nel bilancio 2023-2025, imputata alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, così ripartita:

  • 11.000 euro per il 2023;
  • 61.000 euro per il 2024;
  • 61.000 euro per il 2025.

La copertura è assicurata dalle risorse regionali già iscritte nel medesimo bilancio. Per gli anni successivi la spesa sarà autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta regionale può adottare le variazioni contabili necessarie per la gestione.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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