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Regolamento

R.R. TAA 66/2018

Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale

Normativa regionaleR.R. TAA 66/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol che disciplina criteri, soggetti ammessi, domande, valutazione, limiti di spesa, erogazione e controlli dei finanziamenti per iniziative di integrazione europea e attività di particolare interesse regionale. Si applica alle iniziative realizzate dal 1° gennaio 2020. Il testo è sospeso dal 20 dicembre 2019.

Regolamento regionale sui finanziamenti per integrazione europea e attività di interesse regionale

Regolamento regionale sui finanziamenti per l’integrazione europea e per attività di interesse regionale

Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di esecuzione del testo unificato in materia di promozione dell’integrazione europea e di sostegno a particolari attività di interesse regionale. Definisce ambiti, beneficiari, criteri di ammissibilità, domanda, valutazione, erogazione, controlli e revoche dei finanziamenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i finanziamenti regionali per:

  • iniziative volte a favorire l’integrazione europea, la cooperazione interregionale e transfrontaliera;
  • iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare importanza per la Regione;
  • patrocini e, nei limiti previsti dal testo unificato, altre forme di sostegno connesse.

Restano esclusi:

  • i finanziamenti per iniziative, progetti e attività ideati e realizzati direttamente dalla Regione, in forma esclusiva o in collaborazione con altri enti o associazioni, che sono proposti preliminarmente dalla Giunta regionale;
  • i finanziamenti alla Province autonome di Trento e Bolzano per iniziative o attività proprie da esse presentate;
  • i finanziamenti in conto capitale finalizzati alla diffusione dell’amicizia, dell’integrazione e della pace tra popoli, che seguono la diversa disciplina richiamata dal testo unificato.

Iniziative finanziabili per l’integrazione europea

Le iniziative per l’integrazione europea sono sostenute tramite contributi regionali finalizzati a promuovere cooperazione e collaborazione transfrontaliera e apertura verso realtà europee diverse. Hanno particolare rilievo:

  • i progetti di apprendimento linguistico, soprattutto in ambito prescolare e scolastico;
  • le iniziative sportive di livello europeo o internazionale, che sono le sole ammissibili in questo settore.

La Giunta regionale può stabilire, con atti di indirizzo, quali tipologie di attività e progetti abbiano priorità rispetto ad altre.

Iniziative di particolare interesse regionale

Sono considerate di interesse regionale le iniziative, i progetti, le manifestazioni e le attività che valorizzano la Regione e i suoi interessi, favorendo incontro, scambio culturale e associazionismo nelle comunità regionali. Per essere finanziabili devono:

  • contribuire in modo efficace e verificabile alla crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni della Regione;
  • avere almeno valenza sovracomunale;
  • non essere di carattere locale, cioè non limitate a un solo comune e ai comuni direttamente confinanti;
  • non essere rivolte in modo prevalente a un pubblico ristretto o a categorie professionali o soggetti portatori di interessi specifici e personali.

Nel settore sportivo sono ammissibili solo iniziative e attività relative a campionati nazionali, interregionali ed extraregionali; sono escluse manifestazioni a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Particolare rilievo è attribuito alle attività congiunte tra le Province di Bolzano e Trento, tra enti e associazioni delle due Province e tra enti territoriali confinanti.

Spesa minima ammessa e spese non finanziabili

Le iniziative di cui al regolamento devono avere una spesa ammessa complessiva pari o superiore a 30.000 euro. Se in rendicontazione tale soglia non è raggiunta, è prevista la procedura di controllo e la revoca del contributo.

La soglia minima non si applica:

  • ai progetti presentati da enti pubblici;
  • alle iniziative di apprendimento linguistico presentate da soggetti privati.

Non sono finanziabili:

  • iniziative prevalentemente turistiche;
  • attività di marketing turistico o commerciale.

Le spese ordinarie di funzionamento sono ammissibili solo entro i limiti fissati dal regolamento; per le attività di interesse regionale sono ammissibili soltanto se direttamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa.

Divieto di cumulo dei finanziamenti

Il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi, in particolare:

  • con quelli richiesti alla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano per la stessa iniziativa, progetto o attività, o anche solo per una parte di essi;
  • con finanziamenti di altri enti quando sia prevista la non cumulabilità;
  • con finanziamenti dell’Unione europea per progetti specifici o loro parti, se è previsto il divieto di doppio finanziamento.

Ulteriori casi di inammissibilità possono essere definiti con gli atti di indirizzo regionali sulle priorità programmatiche.

Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi

Possono accedere ai contributi solo soggetti senza fine di lucro. Sono ammessi:

  • enti pubblici;
  • associazioni;
  • federazioni;
  • fondazioni;
  • comitati;
  • cooperative e cooperative sociali iscritte nei relativi elenchi provinciali;
  • società sportive dilettantistiche non lucrative.

I beneficiari devono:

  • avere sede nel territorio regionale;
  • aver svolto un’attività continuativa da almeno due anni nel territorio regionale;
  • disporre di una struttura organizzativa idonea.

Il requisito del biennio non è richiesto per gli enti pubblici. Per cooperative e cooperative sociali l’oggetto statutario e l’attività devono essere prevalentemente di carattere culturale.

Priorità programmatiche e criteri di finanziamento

Ogni anno la Giunta regionale definisce priorità programmatiche e criteri di finanziamento entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative. Tali priorità orientano l’ammissione e la quantificazione dei contributi.

La valutazione tiene conto soprattutto di:

  • qualità del progetto e delle eventuali precedenti realizzazioni;
  • dimensioni dell’iniziativa e coinvolgimento delle comunità regionali;
  • per l’integrazione europea, coerenza con le finalità di cooperazione transfrontaliera e con gli indirizzi di organismi europei, in particolare Unione europea e Consiglio d’Europa;
  • per le attività di interesse regionale, coerenza con gli indirizzi di legislatura e gli atti programmatici della Giunta.

Presentazione delle domande

Le domande vanno presentate su modulistica regionale e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate da:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto, salvo per gli enti pubblici;
  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, oppure sul biennio precedente per associazioni ed enti nuovi richiedenti;
  • relazione descrittiva dell’iniziativa o attività programmata;
  • preventivo dettagliato delle spese e delle presunte entrate da terzi.

Termini, variazioni e comunicazioni obbligatorie

Le domande devono essere presentate:

  • entro il 30 novembre per iniziative da svolgersi nell’anno successivo;
  • entro il 30 aprile per iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell’anno in corso.

Sono ammesse variazioni significative delle date o degli aspetti logistici, su richiesta motivata, purché non mutino natura e impegno finanziario dell’iniziativa.

Il beneficiario deve comunicare all’ufficio competente, entro un mese dalla data prevista di realizzazione, l’eventuale mancata realizzazione dell’iniziativa.

Valutazione delle domande

Per la valutazione delle domande è istituito un Comitato, composto dal dirigente della struttura organizzativa, dal direttore dell’ufficio competente e da tre membri per ciascuna Provincia, con relativi sostituti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro provinciali e formula un parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta dell’ufficio.

La stessa iniziativa non può essere finanziata più volte su richiesta di soggetti diversi. Le federazioni possono presentare domande cumulative per conto dei propri associati, per progetti composti da più iniziative della stessa tipologia.

I beneficiari, salvo gli enti pubblici, non possono ottenere più di un finanziamento per anno solare, considerando congiuntamente le iniziative di integrazione europea e quelle di interesse regionale.

Spesa ammessa, disavanzo e volontariato

La spesa ammessa è la spesa ritenuta congrua e direttamente riconducibile all’iniziativa. Deve essere identificabile, controllabile e documentabile.

Per le iniziative di integrazione europea sono ammissibili le spese di funzionamento ordinario entro il limite del 10% della spesa effettiva ammessa; il limite non si applica agli eventi con spesa effettiva ammessa superiore a 300.000 euro.

Il disavanzo corrisponde alla differenza tra spesa effettiva ammessa ed entrate da terzi direttamente collegate all’iniziativa. Se in sede di valutazione alcune voci di spesa non sono riconosciute, le entrate corrispondenti devono essere ridotte ai fini del ricalcolo del disavanzo.

L’attività di volontariato può concorrere al calcolo della spesa ammessa secondo le regole regionali: è valorizzata a 16 euro orari, entro il 25% della spesa effettiva preventivata e di quella sostenuta, e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro. Deve essere dichiarata in domanda e documentata con elenco nominativo, ore prestate, prestazioni e luogo di svolgimento; ai fini della liquidazione occorre una dichiarazione sostitutiva che escluda altre agevolazioni pubbliche o private per quella parte di attività.

Entità del contributo

Le iniziative, i progetti e le attività sono finanziabili fino all’80% della spesa complessivamente ammessa. La Giunta regionale determina l’importo definitivo sulla base dell’istruttoria della struttura competente e del parere del Comitato.

L’importo è arrotondato ai 10 euro superiori o inferiori. Se le risorse di bilancio non sono sufficienti, può essere applicata una riduzione percentuale omogenea.

Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta e non coperta da altre entrate. Per iniziative con spesa sostenuta superiore a 300.000 euro, il limite va considerato anche con riferimento all’ultimo triennio.

Erogazione del contributo

Per l’erogazione si applicano le regole del regolamento regionale richiamato in materia di procedimento amministrativo. Se a rendicontazione la spesa ammessa risulta inferiore a quella considerata in sede di concessione, il contributo viene proporzionalmente ridotto; se la spesa effettivamente sostenuta scende sotto la soglia minima prevista, il contributo viene revocato.

Può essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo approvato se la spesa ammessa, comprensiva del volontariato, supera 100.000 euro.

La richiesta di liquidazione e la documentazione devono pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di approvazione del contributo. In caso di eventi imprevedibili o motivazioni valide, la Giunta può rivalutare iniziative che abbiano subito sostanziali modifiche di spesa, previa istruttoria e parere del Comitato. È ammessa la trasmissione digitale della documentazione di spesa, purché identificabile e controllabile.

Controlli, revoche e sanzioni amministrative

I controlli avvengono di norma a campione entro il limite del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente in sede di richiesta di liquidazione. L’amministrazione può sottoporre a controllo anche le iniziative con spesa appena superiore alla soglia minima e, se la spesa effettiva supera 200.000 euro, può affidare il controllo a esperti esterni.

Il contributo è revocato nei casi di:

  • mancato raggiungimento della soglia minima di spesa ammessa;
  • mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il termine, salvo forza maggiore o cause non imputabili al beneficiario;
  • accertato cumulo vietato di finanziamenti;
  • gravi irregolarità nella documentazione di spesa o di entrata;
  • dichiarazioni non veritiere.

Le revoche sono disposte d’ufficio dal dirigente competente. I soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere non possono presentare ulteriori domande di contributo per i due anni successivi all’accertamento.

Adesioni della Regione a enti e organismi

La Regione può aderire o sostenere enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali o esteri che perseguano finalità europeistiche, cooperazione interregionale e transfrontaliera o attività di particolare interesse regionale. L’adesione è deliberata dalla Giunta regionale sulla base dell’interesse regionale e delle ricadute sulla comunità.

L’adesione può comportare:

  • il pagamento della quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o determinata dalla Giunta;
  • un contributo annuo per l’attività associativa e istituzionale.

Le somme dovute come quota di partecipazione sono erogate contestualmente alla concessione; il contributo annuo è corrisposto previa presentazione del bilancio preventivo approvato dagli organi statutari e della documentazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Decorrenza e regime transitorio

Il regolamento si applica alle iniziative realizzate dal 1° gennaio 2020. Per la prima applicazione, nell’anno 2020, non è richiesto alle associazioni finanziate nell’anno in corso il requisito dell’attività continuativa biennale.

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