R.R. TAA 61/2018
Emanazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 "Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento di esecuzione della l.r. Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2018 sulle minoranze cimbra, mòchena e ladina. Disciplina domande, criteri, limiti e liquidazione di finanziamenti per iniziative, funzionamento e investimenti, oltre alle adesioni. Si applica solo agli interventi regionali previsti dalla legge, non alle iniziative dirette di Regione e Province autonome.
Regolamento attuativo per il finanziamento e le adesioni a favore delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina in Trentino-Alto Adige/Südtirol
Regolamento attuativo per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche
Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di attuazione della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina. In particolare definisce le procedure per i finanziamenti regionali e per le forme di adesione previste dalla legge.
Ambito di applicazione e principi generali
Il regolamento si applica agli interventi regionali di compartecipazione economica relativi alle iniziative, ai progetti, alle spese di funzionamento e agli investimenti dei soggetti interessati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle indicazioni programmatiche annuali della Giunta regionale. Restano esclusi:
- le iniziative dirette, ideate e realizzate dalla Regione e/o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- i finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province autonome per progetti da esse presentati alla Giunta regionale.
L’azione amministrativa deve rispettare imparzialità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità, speditezza, pubblicità e trasparenza. Si applicano le regole generali sul procedimento amministrativo e l’ufficio competente deve assicurare ampia conoscenza del regolamento agli interessati.
Soggetti ammessi e presupposti dei finanziamenti
Possono accedere ai finanziamenti enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati e altre organizzazioni dotate di atto costitutivo e statuto, purché prive di scopo di lucro. In via generale devono:
- avere sede nel territorio regionale;
- svolgere un’attività continuativa nel territorio della Regione;
- disporre di una struttura organizzativa idonea.
Per i finanziamenti agli investimenti il requisito della sede in regione non è richiesto, purché siano rispettate le finalità della legge regionale.
L’ammissibilità dipende dalla valenza dell’iniziativa, attività, progetto o investimento rispetto alle finalità statutarie e alle priorità programmatiche fissate annualmente dalla Giunta. La valutazione avviene in istruttoria e può essere supportata dal parere del Comitato tecnico.
Finanziamenti per iniziative e progetti: domande, contenuti e termini
Le domande per iniziative e progetti devono essere presentate:
- entro il 30 novembre se l’iniziativa si realizza nell’anno successivo;
- entro il 30 aprile se la realizzazione avviene nel secondo semestre dell’anno di riferimento.
La Giunta può ammettere oltre termine proposte di particolare valenza presentate da enti locali, se vi sono risorse disponibili. Le domande vanno compilate sui modelli regionali, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da relazione illustrativa, relazione sull’attività precedente, preventivo di spesa e piano finanziario. Devono inoltre essere allegati atto costitutivo/statuto, salvo enti pubblici, e documento di identità del legale rappresentante.
La presentazione può avvenire a mano, per raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo indicato dal regolamento. Se la scadenza cade in giorno festivo o non lavorativo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Spesa ammessa, volontariato e criteri di valutazione
La spesa ammessa è quella ritenuta congrua dall’amministrazione e comprende solo voci direttamente e chiaramente riconducibili all’iniziativa o al progetto. Sono ammissibili anche spese di funzionamento ordinario, riconoscibili in assenza di dettaglio fino al 5% della spesa ammessa. Può essere computato anche il volontariato.
Il volontariato è valorizzato con importo convenzionale di 16 euro/ora, aggiornabile dalla Giunta in base all’indice dei prezzi al consumo. Il valore riconoscibile non può superare il 25% della spesa ammessa né 25.000 euro. Occorre conservare elenco nominativo delle prestazioni e, in liquidazione, dichiarazione sostitutiva che attesti ore svolte e assenza di altre agevolazioni per la medesima attività.
Le domande sono valutate con punteggio su qualità, dimensione e rilevanza dell’iniziativa o del progetto. Ogni criterio è valutato da 1 a 10; sotto il punteggio complessivo di 7 il finanziamento non è erogabile.
Misura del finanziamento per iniziative e progetti
La compartecipazione regionale può coprire fino all’80% della spesa ammessa. Il contributo è deliberato dalla Giunta sulla base dell’istruttoria e del parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato tecnico. In ogni caso non può superare il disavanzo tra spesa ammessa e altre entrate previste.
La stessa iniziativa o lo stesso progetto non può ottenere più finanziamenti regionali richiesti da soggetti diversi; è invece cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati entro il limite della copertura complessiva della spesa netta. Se le richieste superano le risorse disponibili, si procede con graduatoria.
Rendicontazione, liquidazione e revoca dei finanziamenti per iniziative e progetti
La liquidazione avviene dopo la realizzazione dell’iniziativa o del progetto, su richiesta presentata con i modelli regionali e corredata da relazione finale, consuntivo, documentazione di spesa, dichiarazione di non utilizzo per altri contributi, indicazione delle altre entrate, dati IVA e ritenuta d’acconto, valutazione sugli obiettivi raggiunti e materiale illustrativo.
Se la spesa effettiva è inferiore alla spesa ammessa, la liquidazione è ridotta proporzionalmente. La Giunta può rivedere la percentuale concessa in presenza di scostamenti significativi dovuti a eventi imprevedibili, su richiesta motivata. Non sono ammesse in rendicontazione voci non previste, salvo quelle essenziali e imprescindibili. La domanda di liquidazione deve pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo alla concessione; il ritardo comporta revoca, salvo motivazioni oggettive indipendenti dal beneficiario.
Sono previsti controlli a campione fino al 5% sulle dichiarazioni rese in liquidazione; in caso di gravi irregolarità, mancata realizzazione, difformità non autorizzate o inosservanza del regolamento può essere disposta la revoca. La revoca, salvo rinuncia espressa, impedisce nuovi sostegni regionali per il biennio successivo.
Finanziamenti per spese di funzionamento
La compartecipazione alle spese di funzionamento riguarda gli interventi di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale ed è accessibile ai soggetti dell’art. 4, esclusi gli enti pubblici. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con relazione sull’attività precedente, relazione dell’attività programmata, cronoprogramma, spese previste, piano finanziario, ultimo bilancio approvato, atto costitutivo/statuto e documento di identità.
La spesa ammessa comprende gli importi direttamente riconducibili al funzionamento per l’attività annuale. Il finanziamento può coprire al massimo il 50% della spesa ammessa e comunque non oltre il disavanzo. La liquidazione avviene per metà alla concessione e per metà dopo richiesta con relazione sull’attività svolta, dichiarazione di destinazione del contributo e bilancio consuntivo approvato. Se le spese sostenute risultano inferiori, il contributo è ridotto; in ogni caso non può superare la differenza tra spese e entrate risultanti dal consuntivo.
Finanziamenti per investimenti
Gli investimenti finanziabili comprendono acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro e conservazione di strutture, immobili e beni mobili funzionali alle attività dei soggetti ammessi. I beni mobili devono avere destinazione d’uso pluriennale; sono esclusi gli interventi di modesta entità nell’attività ordinaria o nello svolgimento di un progetto.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno con relazione sull’attività precedente, descrizione dell’investimento, obiettivi ed esigenze da soddisfare, piano finanziario, atto costitutivo/statuto, documento di identità e documentazione tecnica con preventivi. L’ufficio verifica la correttezza e coordina l’istruttoria con gli uffici provinciali competenti; per gli immobili può essere coinvolto l’ufficio tecnico regionale.
La spesa ammessa è quella congrua risultante dalla documentazione allegata. Il finanziamento può arrivare, in via generale, fino all’80% della spesa ammessa; sale fino al 90% per interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale storico, fermo restando il limite del disavanzo. La Giunta delibera tenendo conto degli stanziamenti e degli eventuali impegni già assunti per progetti pluriennali.
La liquidazione avviene su richiesta successiva alla realizzazione, con relazione finale e dichiarazione di destinazione del contributo; modalità, tempistica e documentazione possono essere definite nei singoli provvedimenti di concessione.
Sono esclusi dall’ammissibilità gli acquisti di costumi tradizionali o beni distintivi/rappresentativi del soggetto, salvo che rientrino in una ricerca o indagine storico-culturale. Strumenti e divise di bande, cori e gruppi folcloristici sono ammissibili solo se parte integrante di iniziative o progetti con finalità di tutela e promozione; in tal caso la parte di investimento è riconosciuta entro il 30% della spesa complessiva. Altri beni distintivi o rappresentativi possono essere finanziati solo in caso di nuova costituzione del soggetto, come sostegno all’avviamento.
Adesioni
L’adesione è una forma di sostegno finanziario della Regione a enti pubblici e privati con sede nel territorio regionale, nazionale o estero che perseguono finalità collegate alla tutela e promozione dei gruppi linguistici minoritari. È deliberata dalla Giunta valutando l’interesse regionale e le ricadute sulla comunità di minoranza.
Può consistere nell’assunzione della quota associativa o nella corresponsione di un contributo annuo per l’attività istituzionale. La domanda va corredata da programmazione annuale approvata dagli organi statutari, bilancio di previsione e documentazione sull’attività pregressa. La liquidazione è contestuale alla concessione. L’adesione non è compatibile con i finanziamenti per concorso alle spese di funzionamento.
Comitato tecnico e programmazione regionale
Il Comitato tecnico valuta la rispondenza delle proposte ai criteri del regolamento e al Piano programmatico annuale, la spesa ammessa, può chiedere integrazioni documentali e predispone gli elenchi delle domande ammissibili ed escluse con proposte sull’entità della compartecipazione. Opera con il numero legale, dura in carica per l’intera legislatura e il provvedimento di nomina stabilisce eventuali compensi.
La Giunta regionale approva ogni anno, entro novembre dell’anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative, il Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali, con tipologie, modalità e criteri di attuazione degli interventi.
Regime temporale e attualità della disciplina
Il regolamento detta una disciplina procedurale e finanziaria riferita a finanziamenti e interventi annuali o pluriennali. Non contiene un termine di efficacia limitato; tuttavia alcune previsioni sono strettamente legate a esercizi annuali, scadenze e rendicontazioni entro l’anno successivo. In assenza di abrogazione espressa nel testo fornito, il regolamento resta formalmente rilevante come disciplina attuativa della legge regionale 3/2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 27 set 2018R.R. TAA 55/2018
- Regolamento · 25 ott 2018R.R. TAA 68/2018
- Regolamento · 25 ott 2018R.R. TAA 69/2018
- Regolamento · 20 set 2018R.R. TAA 53/2018
- Regolamento · 2 nov 2018R.R. TAA 66/2018
- Legge · 13 set 2018L.R. TAA 7/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →