Messaggio numero 4282 del 31-10-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti operativi agli Uffici medico-legali INPS sulla gestione delle assenze del dipendente pubblico al domicilio di reperibilità: la convocazione a visita ambulatoriale è sempre dovuta, la valutazione delle giustificazioni spetta al datore di lavoro salvo aspetti sanitari valutabili dall’INPS, e vengono indicate le modalità di annotazione e comunicazione dei giudizi nel modello dedicato.
Indicazioni operative sulla giustificazione dell’assenza alla visita domiciliare del lavoratore pubblico
Indicazioni operative sulla giustificazione dell’assenza del lavoratore pubblico alla visita domiciliare
Il documento, richiamando i messaggi Hermes n. 3265 del 9 agosto 2017 e n. 3384 del 31 agosto 2017, fornisce ulteriori istruzioni operative per la gestione delle assenze del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità in sede di visita medica ambulatoriale. L’obiettivo è chiarire ruoli, competenze e modalità di registrazione e comunicazione delle valutazioni dell’Ufficio medico legale INPS nell’ambito del Polo unico.
Convocazione a visita ambulatoriale e ambito di competenza INPS
Viene precisato che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia quando la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia quando sia stata disposta d’ufficio dall’Istituto. Tale passaggio è ritenuto necessario per completare correttamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce della normativa vigente che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva in materia.
Riparto delle competenze tra INPS e amministrazione datrice di lavoro
Il documento richiama quanto già affermato nel messaggio Hermes n. 3265/2017, secondo cui non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità dell’assenza al domicilio nei profili non sanitari, trattandosi di circostanze da comunicare ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.
Più nel dettaglio, viene ribadito che il procedimento sulla giustificazione o meno dell’assenza del lavoratore è deciso esclusivamente dal datore di lavoro pubblico, all’esito di un’istruttoria che può comprendere anche una valutazione tecnica degli Uffici medico-legali INPS sulle eventuali giustificazioni prodotte dal dipendente.
Con il messaggio Hermes n. 3384/2017 viene quindi precisato che:
- è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando occorrano valutazioni di tipo amministrativo, nel rispetto della normativa sul pubblico impiego;
- l’Ufficio medico legale INPS territorialmente competente esamina le giustificazioni soltanto quando abbiano carattere prettamente sanitario.
Modalità di annotazione nel modello di visita ambulatoriale
Per consentire la corretta gestione delle valutazioni, gli Uffici medico-legali devono annotare gli esiti nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”, indicando la competenza amministrativa oppure il giudizio medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza alla visita domiciliare.
Il modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale oppure spedito successivamente al domicilio. Non deve invece essere inviato alla UDP-PSR, in quanto si tratta di lavoratori non indennizzati INPS per malattia.
Casi in cui va indicata la competenza amministrativa
Nel modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa” quando il lavoratore:
- produce documentazione di tipo amministrativo;
- produce documentazione sanitaria da cui non sia possibile concludere per la giustificabilità dell’assenza, come nel caso di visita medica o esame specialistico non urgente;
- non produce alcun documento giustificativo.
In tali ipotesi, nelle note deve essere indicato che il parere è rimesso all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il documento sottolinea infatti che il datore di lavoro pubblico ha il potere e l’onere di decidere sulla giustificazione dell’assenza, potendo considerare anche altri fatti e atti non noti all’INPS. Resta comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, di chiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.
Casi in cui va espresso il giudizio di assenza giustificabile
Quando il lavoratore presenta documenti giustificativi di natura sanitaria e il loro esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere barrato il campo “sì” nella sezione “Assenza giustificabile”. L’annotazione deve esprimere tale valutazione senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
Esclusione dei codici G e A nella procedura gestionale
In attesa di ulteriori implementazioni degli applicativi e della definizione di nuovi codici, non devono essere inseriti nella procedura gestionale né il codice G (giustificato) né il codice A (non giustificato). Tali codici sono infatti destinati ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale e non ai lavoratori pubblici non indennizzati INPS per malattia.
Comunicazione delle informazioni a lavoratore e datore di lavoro pubblico
Fino al rilascio di aggiornamenti procedurali che consentiranno la trasmissione automatizzata al datore di lavoro del Polo Unico tramite il Portale delle aziende, l’informazione relativa alle valutazioni sarà comunicata al datore di lavoro per il tramite del lavoratore. Quest’ultimo consegnerà copia del documento con le annotazioni effettuate.
Gli Uffici INPS competenti devono trattenere un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
Mancata presentazione alla visita ambulatoriale e invio postale dei giustificativi
Se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale ma trasmette i giustificativi per posta, gli stessi non devono essere esaminati salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico. In ogni caso, deve essere registrata come di consueto l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
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