Circolare numero 115 del 19-07-2017
1. Premessa e quadro normativo 2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL 2.1 Destinatari 2.2 Soggetti esclusi 2.3 Requisiti 2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità 2.5 Base di calcolo e misura 2.6 Durata della prestazione 2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione 2.8 Condizionalità 2.9 Nuova attività lavorativa 3. Decadenza 4. Finanziamento e monitoraggio 5. Regime fiscale 6. Ricorsi 7. Istruzioni procedurali 8. Istruzioni contabili Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che - integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 7 non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico la DIS-COLL dopo la stabilizzazione introdotta dalla legge n. 81/2017, chiarendo destinatari, requisiti, durata, misura, domanda, condizionalità, cumulo con altre attività lavorative, casi di decadenza, regime fiscale, ricorsi e istruzioni operative-contabili. Viene confermato che dal 1° luglio 2017 la prestazione spetta anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, con contribuzione aggiuntiva dello 0,51%, e che non opera più il previgente requisito contributivo/reddituale originario. La circolare definisce inoltre il periodo transitorio per le domande relative alle cessazioni tra il 1° luglio 2017 e la pubblicazione del provvedimento.
Stabilizzazione ed estensione della DIS-COLL dal 1° luglio 2017
Stabilizzazione e disciplina della DIS-COLL
La circolare interviene sulla DIS-COLL dopo la stabilizzazione disposta dall’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha modificato l’art. 15 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Il documento chiarisce che, dal 1° luglio 2017, la prestazione di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi non è più una misura sperimentale, ma si applica anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, oltre ai soggetti già tutelati in precedenza.
Quadro normativo e decorrenza temporale
La DIS-COLL era stata originariamente introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015 e poi estesa agli eventi del 2016 e del periodo 1° gennaio-30 giugno 2017. Per tali fasi avevano trovato applicazione le circolari INPS n. 83/2015, n. 74/2016 e n. 89/2017. Con la legge n. 81/2017 l’indennità viene stabilizzata e resa applicabile agli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° luglio 2017.
Destinatari della prestazione
Sono destinatari della DIS-COLL:
- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- dal 1° luglio 2017, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Ai fini dell’accesso, i soggetti devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non essere pensionati e non avere partita IVA. La circolare precisa che l’eventuale partita IVA attiva ma silente deve essere chiusa prima della domanda.
Soggetti esclusi
Restano esclusi dalla tutela gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica.
Requisiti per il diritto alla DIS-COLL
La prestazione spetta ai lavoratori che, al momento della domanda, si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione e la data di cessazione stessa.
La circolare chiarisce che non opera più il requisito originariamente previsto dal d.lgs. n. 22/2015, secondo cui il collaboratore doveva far valere un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di un mese con reddito minimo.
Stato di disoccupazione e immediata disponibilità
Lo stato di disoccupazione è definito dal d.lgs. n. 150/2015 come la condizione del soggetto privo di impiego che dichiara telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
La domanda di DIS-COLL presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In attesa della piena operatività del sistema informativo unitario, l’INPS mette a disposizione dei Centri per l’Impiego le domande ricevute tramite la banca dati percettori.
Requisito contributivo: tre mensilità
Il requisito contributivo consiste in almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata INPS. Il periodo di osservazione va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione.
La circolare ribadisce che non si applica il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Utilità della contribuzione figurativa per maternità
I contributi figurativi relativi alla tutela della maternità, già richiamati nel messaggio INPS n. 16961/2013, sono utili al raggiungimento del requisito contributivo, perché equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.
Base di calcolo della prestazione
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile previdenziale risultante dai versamenti contributivi dei rapporti di collaborazione, assegni o dottorati di ricerca con borsa di studio riferiti all’anno civile della cessazione e a quello precedente. Il reddito medio mensile si ottiene dividendo il reddito per il numero di mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti nel periodo di riferimento.
Ai fini della base di calcolo e della misura, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione, assegnista o dottorato, in coerenza con l’indirizzo ministeriale richiamato dalla circolare.
Misura dell’indennità
Per l’anno 2017:
- se il reddito medio mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, la prestazione è pari al 75% di tale reddito;
- se il reddito medio mensile è superiore a 1.195 euro, la prestazione è pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra reddito medio e 1.195 euro;
- l’importo non può superare 1.300 euro mensili.
La circolare precisa che tali importi restano invariati rispetto al 2016 per effetto del meccanismo di adeguamento minimo previsto dalla legge di stabilità 2016. Inoltre, la prestazione si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, cioè dal 91° giorno.
Durata della prestazione
La durata della DIS-COLL è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo di osservazione, tenendo conto dei mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti utili. La durata massima è comunque di sei mesi.
La circolare sottolinea che:
- non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedente DIS-COLL;
- i periodi di fruizione della prestazione non danno diritto a contribuzione figurativa;
- il criterio di calcolo si applica anche alle cessazioni successive al 2017, in quanto la disciplina è stabilizzata.
Regole sul non computo di periodi già indennizzati
Viene illustrato un meccanismo analogo a quello già usato per la NASpI: per le nuove domande con cessazione dal 1° luglio 2017, ai fini della durata non si contano i periodi di lavoro che hanno già generato una precedente DIS-COLL, anche se la prestazione precedente è stata fruita nel 2016 e derivava in tutto o in parte da rapporti del 2015.
La circolare dettaglia il metodo di verifica:
- individuazione dei mesi o frazioni dei rapporti presenti nel periodo di osservazione;
- verifica della presenza di una precedente DIS-COLL;
- determinazione dei mesi già utilizzati per la vecchia prestazione;
- esclusione, per la nuova domanda, dei mesi che hanno già concorso alla prestazione precedente, con distinzione tra casi in cui la precedente indennità sia stata generata solo da mesi del 2015 o da mesi in parte del 2015 e in parte del 2016.
Sono riportati due esempi applicativi con cessazione nel 2017 per chiarire come si determini la durata della nuova prestazione.
Tutela della maternità e gravidanza
I periodi di tutela della maternità, quali interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale, coperti da contribuzione figurativa, sono utili sia per il requisito contributivo sia per la durata della prestazione.
Inoltre, se il collaboratore, assegnista o dottorando ha percepito una prestazione collegata alla tutela della maternità, tale importo concorre alla determinazione della base di calcolo della DIS-COLL.
Presentazione della domanda e decorrenza
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
La prestazione decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno.
In caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili insorte durante o subito dopo il rapporto cessato, il termine di 68 giorni può decorrere dalla cessazione dell’evento o restare sospeso per la sua durata, con ripresa del termine residuo al termine dell’evento.
La circolare richiama anche la disciplina della malattia: gli eventi di malattia insorti durante il rapporto e proseguiti oltre la cessazione, o insorti dopo la cessazione, non sospendono né prorogano il termine per la domanda e non incidono sulla decorrenza della DIS-COLL.
Regime transitorio per le cessazioni del 2017
Per le cessazioni intervenute tra il 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Le domande già presentate nel periodo transitorio restano valide e non devono essere ripresentate. Le sedi territoriali devono riesaminare le domande eventualmente respinte perché presentate prima della proroga.
Nei casi transitori, la prestazione decorre comunque dall’ottavo giorno successivo alla cessazione.
Condizionalità e misure di politica attiva
La fruizione della DIS-COLL è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e di riqualificazione proposte dai Centri per l’Impiego.
La domanda equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. Il beneficiario deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni dalla domanda per la stipula del patto di servizio personalizzato. In assenza di contatto, il soggetto viene convocato dal CPI.
Le misure di condizionalità includono la partecipazione a:
- iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro;
- iniziative formative o di riqualificazione;
- altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di offerte di lavoro congrue.
Sono previste sanzioni progressive per la mancata presentazione alle convocazioni: decurtazione di un quarto di mensilità alla prima, di una mensilità alla seconda, decadenza alla terza, con applicazione da parte dell’INPS sulla base delle comunicazioni del CPI.
Nuova attività lavorativa: lavoro subordinato, autonomo, accessorio e occasionale
La circolare disciplina l’effetto delle nuove attività lavorative sulla DIS-COLL.
Per il lavoro subordinato:
- se il contratto dura fino a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e riprende per il periodo residuo;
- se dura più di cinque giorni, si verifica la decadenza.
Per il lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinato, il beneficiario deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, o dalla domanda se l’attività era già in essere, il reddito presunto. La circolare richiama i limiti di 8.000 euro per il parasubordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo. Se il reddito è entro i limiti, la prestazione si riduce dell’80% del reddito previsto, proporzionato al periodo; il ricalcolo avviene anche sulla base della dichiarazione dei redditi o di apposita autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo nei casi di esonero dichiarativo.
Per il lavoro accessorio, la circolare richiama i limiti di 7.000 euro annui complessivi e di 2.000 euro per singolo committente imprenditore o professionista, nonché il regime transitorio dei buoni dopo l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio. La DIS-COLL è cumulabile entro il limite di 3.000 euro annui lordi, senza obbligo di comunicazione entro tale soglia; oltre tale importo e fino a 7.000 euro, si applica la riduzione dell’80% e scatta l’obbligo di comunicazione all’INPS secondo le modalità richiamate.
Per il lavoro occasionale ex art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, il beneficiario può svolgere prestazioni entro 5.000 euro annui complessivi; entro tale limite la DIS-COLL è interamente cumulabile e non è richiesta comunicazione all’INPS. La circolare precisa che la previsione di sottrazione dei contributi figurativi non opera per la DIS-COLL, poiché durante la sua fruizione non sono riconosciuti contributi figurativi.
Cause di decadenza
Il beneficiario decade dalla DIS-COLL, con effetto dal verificarsi dell’evento, in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle misure di politica attiva;
- nuova occupazione subordinata di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata senza comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la DIS-COLL.
Finanziamento e copertura economica
L’estensione della tutela dal 1° luglio 2017 è finanziata attraverso le maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% prevista dal comma 15-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015. La circolare riporta il fabbisogno stimato per gli anni 2017-2026 e oltre, fino a 44 milioni di euro annui dal 2026.
L’INPS deve trasmettere tempestivamente ai Ministeri competenti i dati sull’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione ai fini del monitoraggio finanziario.
Regime fiscale
La DIS-COLL è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. È quindi soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973, con applicazione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR se richieste.
L’INPS opera il conguaglio fiscale a fine anno e rilascia la certificazione unica (CU).
Ricorsi amministrativi
I ricorsi contro i provvedimenti in materia di DIS-COLL sono decisi dal Comitato Amministratore per la Gestione speciale ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento, tramite:
- servizio online INPS dedicato ai ricorsi;
- patronati e intermediari autorizzati tramite i servizi telematici dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
L’applicazione telematica per la presentazione delle domande è stata aggiornata per consentire l’invio anche per gli eventi di cessazione del 2017; anche l’applicazione DsWeb è stata adeguata per l’istruttoria delle domande DIS-COLL di tipo Q.
Sul piano contabile, la circolare istituisce specifici conti e codici bilancio per la rilevazione dell’onere, dei debiti verso i beneficiari, delle somme non riscosse, dei recuperi e dei provvedimenti sanzionatori, tra cui i conti PAR30170, PAR10170, PAR24135 e PAR24136, oltre ai relativi codici bilancio indicati nel testo.
Punti principali
Stabilizzazione della DIS-COLL e ambito temporale
La DIS-COLL, inizialmente sperimentale per gli eventi di disoccupazione del 2015, è stata prorogata per il 2016 e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2017. La legge n. 81/2017 ne ha poi disposto la stabilizzazione e l’estensione dal 1° luglio 2017, rendendola strutturale per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Destinatari e soggetti esclusi
Sono destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e dal 1° luglio 2017 anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Sono inclusi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. Sono esclusi amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed enti.
Requisiti di accesso
Per accedere alla prestazione occorre essere in stato di disoccupazione al momento della domanda e poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione. Non è più richiesto il previgente requisito di un mese di contribuzione o di reddito minimo nell’anno dell’evento.
Base di calcolo, importo e durata
La prestazione è calcolata sul reddito imponibile previdenziale del rapporto cessato nell’anno dell’evento e in quello precedente, dividendo il reddito per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti utili. L’importo è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro per il 2017, con incremento del 25% della parte eccedente, entro un massimale di 1.300 euro mensili; la prestazione si riduce del 3% dal quarto mese. La durata è pari alla metà dei mesi o frazioni di mese di contribuzione utili, con massimo di sei mesi.
Domanda, decorrenza e periodo transitorio
La domanda va presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è tempestiva, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. Per le cessazioni tra il 1° luglio 2017 e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre da quest’ultima; le domande già presentate sono valide e quelle respinte possono essere riesaminate.
Condizionalità e sanzioni
La fruizione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative dei Centri per l’Impiego. La domanda DIS-COLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità; il beneficiario deve contattare il CPI entro 15 giorni per il patto di servizio. Sono previste decurtazioni progressive e decadenza in caso di mancata partecipazione o di mancata accettazione di offerte congrue.
Cumulo con nuove attività lavorative
Il testo distingue tra lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, accessorio e occasionale. La rioccupazione subordinata entro 5 giorni sospende la DIS-COLL, oltre 5 giorni ne determina la decadenza. Per lavoro autonomo o parasubordinato vi sono limiti reddituali e obbligo di comunicazione all’INPS entro 30 giorni; per il lavoro accessorio e occasionale sono previsti specifici limiti di cumulo e obblighi informativi, con esenzioni entro determinate soglie.
Decadenza, fiscalità, ricorsi e aspetti operativi
Sono elencate le cause di decadenza, tra cui perdita dello stato di disoccupazione, mancata partecipazione alle politiche attive, nuova occupazione subordinata oltre 5 giorni, omessa comunicazione dei redditi da attività autonoma/parasubordinata, pensione diretta o assegno ordinario di invalidità non optato. La prestazione è fiscalmente imponibile con tassazione ordinaria e CU finale. I ricorsi sono di competenza del Comitato Amministratore della Gestione speciale ex legge n. 335/1995, con termine di 90 giorni. La circolare chiude con istruzioni procedurali e contabili, inclusi nuovi conti e codici bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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