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Circolare

Circolare numero 121 del 21-07-2017

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INPS e CONF.I.MED. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, protezione dei dati, durata e recesso. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili con l’istituzione del codice causale W449 e dei conti dedicati.

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento illustra il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, i costi del servizio, le modalità di riversamento all’associazione e le relative istruzioni contabili e operative.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione riguarda i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene da parte dell’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non è tenuto ad alcuna azione di riscossione coattiva del contributo stesso.

Misura del contributo e modalità di imputazione

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L’Istituto non effettua interventi diretti né attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per l’anno 2017 il costo del servizio di riscossione è fissato in euro 0,21 per ogni UNIEMENS, sulla base della determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Sono inoltre posti a carico dell’associazione, oltre alle spese di servizio, tutti gli ulteriori oneri eventualmente connessi alla convenzione, compresi quelli fiscali.

Riversamento delle somme e gestione degli importi

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza riconoscere interessi o altri titoli aggiuntivi. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.

La circolare segnala inoltre che l’INPS non risponde di eventuali ritardi nelle rimessioni derivanti da difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con l’associazione

L’INPS viene esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per l’applicazione della convenzione. Tale esonero riguarda anche i casi di pignoramento presso terzi eseguito dai creditori dell’associazione o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione. L’associazione stipulante esonera quindi l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti, comprese le eventuali richieste di restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

È inoltre previsto che l’associazione rimborsi, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS nel caso in cui l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione. Il rimborso deve essere quantificato nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

Sospensione dell’efficacia e recesso dell’INPS

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per l’accesso alla convenzione. La sospensione può essere disposta anche quando intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui rilevi pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a proprio danno da parte dell’associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della CONF.I.MED. è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania.

Istruzioni operative per il flusso UNIEMENS

Alle imprese aderenti alla CONF.I.MED. è attribuito il codice di nuova istituzione W449. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono valorizzare tale codice causale, avente il significato di contributo di assistenza contrattuale CONF.I.MED.

I contributi esposti con il codice W449 vengono imputati in sede di specificazione contabile al conto GPA25614 di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso la Confederazione, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35614 a GPA11614, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25614.

I saldi dei conti GPA25614 e GPA35614 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza, nonché quella tra la contabilità e le somme derivate dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute tramite UNIEMENS, i conti GPA25614 e GPA35614 devono essere movimentati con il codice documento 95 soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Contabilizzazione, reportistica e rendicontazione annuale

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una seconda copia è inviata all’ufficio competente per la contabilità della sede; la terza resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11614; allo stesso conto devono essere addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e le somme trattenute per l’imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11614 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.I.MED. un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

La circolare precisa infine che nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11614, GPA25614 e GPA35614 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

Il 20 giugno 2017 INPS e Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e disciplinati dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014 e definisce le regole operative del servizio.

Modalità di riscossione e natura del contributo

La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o di controllo nei confronti dei datori di lavoro rispetto a tali versamenti.

Costi del servizio e facoltà di recesso

Per il 2017 il costo del servizio di riscossione è fissato in euro 0,21 per ogni UNIEMENS, in base alla determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, da tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.

Riversamento delle somme all’associazione

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi, gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS al netto dei costi di servizio. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, le somme restano accantonate fino al raggiungimento di almeno 50 euro.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi eseguiti dai creditori dell’associazione o delle strutture associate, anche se già in corso alla data di stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di controversie giudiziarie connesse a tali rapporti, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti, intervenute disposizioni normative o regolamentari, o pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede della CONF.I.MED. è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania.

Istruzioni operative UNIEMENS e codici contabili

Alle imprese aderenti viene attribuito il codice di nuova istituzione W449, da indicare nel flusso UNIEMENS con il significato di contributo di assistenza contrattuale CONF.I.MED. I contributi evidenziati con W449 sono imputati al conto GPA25614; contestualmente viene rilevato il debito verso l’associazione con la scrittura GPA35614 a GPA11614. I saldi dei conti GPA25614 e GPA35614 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una agli atti dell’ufficio amministrativo.

Contabilizzazione, rendicontazione e chiusura esercizio

Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11614; le trattenute per rimborso spese confluiscono in AVERE sul conto GPA24042 e quelle per l’eventuale bollo in AVERE sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11614 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.I.MED. un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11614, GPA25614 e GPA35614.

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