Decreto del 18/12/07
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso gratuito alla consultazione telematica delle banche dati catastale e, a certe condizioni, ipotecaria da parte di Comuni, Comunità montane, Unioni e altre forme associative di Comuni, in attuazione del decentramento delle funzioni catastali. Definisce condizioni generali, obblighi di utilizzo e tutela dei dati, cause di disabilitazione, durata dell’abilitazione e una disciplina transitoria fino al 29 febbraio 2008 per le convenzioni già in essere.
Accesso telematico alle banche dati catastale e ipotecaria per enti locali
Accesso telematico alle banche dati catastale e ipotecaria per enti locali
Il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 disciplina le modalità di accesso al servizio di consultazione telematica delle banche dati catastale e ipotecaria da parte di Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altre forme associative di Comuni. Il provvedimento si inserisce nel quadro del decentramento delle funzioni catastali e del principio di interoperabilità tra amministrazioni.
Quadro normativo e finalità
Il decreto richiama una serie di fonti normative che giustificano l’intervento regolatorio, tra cui:
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 3, che consente ai Comuni di richiedere dati e notizie agli uffici pubblici competenti nell’attività di liquidazione e accertamento, con esenzione da spese e diritti;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 66, che conferisce agli enti locali funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali;
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 64, relativo all’istituzione dell’Agenzia del Territorio;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 43, comma 4, che impone alle amministrazioni certificanti di consentire la consultazione telematica dei propri archivi informatici senza oneri;
- l’art. 1, comma 5, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, che demanda a un decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio la definizione delle modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
- la l. 27 dicembre 2006, n. 296, commi 194-200, sul trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni;
- il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, che aveva introdotto un nuovo regime convenzionale dal 1° gennaio 2008;
- il d.P.C.M. 14 giugno 2007 sul decentramento delle funzioni catastali ai Comuni;
- il protocollo d’intesa Agenzia del Territorio-ANCI del 4 giugno 2007, in particolare l’art. 5, commi 3 e 4, che colloca il sistema di interscambio tra gli strumenti di supporto al decentramento.
Soggetti ammessi e condizioni di accesso
L’articolo 1 individua i soggetti che possono accedere al servizio telematico:
- Comuni;
- Comunità montane;
- Unioni dei Comuni;
- altre forme associative di Comuni di cui all’art. 2 del d.P.C.M. 14 giugno 2007.
L’accesso alla banca dati catastale avviene in esenzione dal versamento degli importi previsti dall’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto del 4 maggio 2007. Il decreto precisa però che resta fermo il divieto di cui all’art. 1, comma 195, della l. 296/2006.
Per la banca dati ipotecaria, l’accesso alle medesime condizioni è consentito solo se ricorrono anche i presupposti di esenzione dalle tasse ipotecarie previsti dalla normativa vigente e se il soggetto dichiara, al momento dell’adesione, di utilizzare l’accesso per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dalla normativa di esenzione.
Modalità di adesione al servizio
L’accesso al servizio è subordinato all’adesione alle condizioni generali contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.
L’adesione deve avvenire:
- esclusivamente in via telematica;
- mediante sottoscrizione con firma digitale.
Disciplina transitoria
Per garantire la continuità dell’accesso alla banca dati ipocatastale, il decreto prevede una norma transitoria a favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, erano titolari di convenzioni per l’accesso in esenzione dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie.
Tali soggetti mantengono l’accesso alle banche dati senza alcun onere fino al 29 febbraio 2008 e comunque non oltre tale data.
Entrata in vigore
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Contenuto dell’Allegato A: condizioni generali di accesso
L’allegato A disciplina il rapporto convenzionale tra Agenzia del Territorio e Utente abilitato, definendo diritti, obblighi, limiti di utilizzo e profili di responsabilità.
Oggetto dell’abilitazione
L’Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell’Agenzia per accedere alla consultazione telematica delle banche dati catastale e ipotecaria.
Importi dovuti e gratuità del servizio
L’accesso alla banca dati catastale è esente da oneri per l’Utente ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del 18 dicembre 2007.
L’accesso alla banca dati ipotecaria è anch’esso senza oneri, ma solo se l’Utente dichiara di utilizzarlo esclusivamente per il raggiungimento di scopi istituzionali riconducibili ad almeno una delle norme di esenzione indicate:
- art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992;
- art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000.
Utilizzo dei dati e tutela della riservatezza
L’Utente si impegna a utilizzare le informazioni e i documenti acquisiti solo per fini consentiti dalla legge e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.
Deve inoltre adottare le misure organizzative, fisiche e logiche previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal relativo Disciplinare Tecnico, rispondendo anche dell’operato di dipendenti, incaricati e collaboratori.
Gestione dei sistemi informativi e limiti di responsabilità
L’Agenzia mantiene la competenza esclusiva nella definizione e modifica dei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati, nonché nella gestione delle informazioni memorizzate.
L’Agenzia può variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e alle innovazioni tecniche del sistema informatico. Non assume responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da tali variazioni, né per sospensioni o interruzioni del servizio.
Cause di disabilitazione
La violazione degli obblighi relativi all’uso dei dati comporta l’immediata disabilitazione dell’accesso.
Inoltre, l’uso dell’accesso alla banca dati ipotecaria in violazione delle condizioni previste per l’esenzione comporta:
- l’immediata disabilitazione del servizio;
- il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.
La disabilitazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Agenzia e l’Utente è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Durata dell’abilitazione
L’abilitazione decorre dalla data di adesione alle condizioni generali e ha durata di dieci anni.
Trattamento dei dati personali
L’Agenzia tratta i dati comunicati dall’Utente in sede di registrazione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.
Il trattamento:
- avviene anche con strumenti elettronici;
- è necessario per l’adempimento di obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio;
- rende impossibile instaurare o proseguire il rapporto in caso di mancato consenso;
- comporta comunicazione a terzi solo se imposta da specifici obblighi di legge o necessaria/funzionale alla gestione del servizio.
Comunicazioni all’Agenzia
Le comunicazioni e notifiche devono essere inviate esclusivamente:
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Ufficio gestione contratti e convenzioni, Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma;
- oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio.
Aspetti formali della convenzione
L’allegato prevede la sottoscrizione da parte dell’Agenzia e dell’Utente, con firma digitale per l’Utente. Viene inoltre richiamata l’approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341 c.c., degli articoli 5 e 7 relativi a disabilitazione e durata.
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