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Provvedimento

Deliberazione n. 19 del 16/01/2025

Provvedimento del 16 gennaio 2025

Garante Privacy19

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. Il provvedimento conferma l'ordine di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la prescrizione di conservarne l'eventuale copia acquisita in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un intervento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso.

Presupposti normativi e procedimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. La norma impone all’Autorità di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte del Garante.

Contenuto della segnalazione

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.

Misure urgenti adottate l’8 gennaio 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 3 e 4 dell’8 gennaio 2025, con cui ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • richiesto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il 16 gennaio 2025, riunito in composizione collegiale, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 3/2025 e 4/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori valutazioni istruttorie, ma conferma la misura preventiva volta a impedire la circolazione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante la competenza a intervenire in casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso, con decisione da adottare entro quarantotto ore.

Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 3 e 4 dell'8 gennaio 2025. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l'eventuale diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 16 gennaio 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza nn. 3/2025 e 4/2025 adottati nei confronti delle società indicate. Il provvedimento si limita alla ratifica delle misure urgenti già impartite, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.

Come è indicizzato

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