Deliberazione n. 538 del 14/07/2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 9 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. Le misure impongono di impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventualmente la versione acquisita in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con garanzie volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook, Instagram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.
Segnalazione e piattaforme interessate
La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentava la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok.
Misure urgenti adottate il 9 luglio 2026
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026, trasmesse alle società nella stessa data.
Le misure hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, quale strumento funzionale all’individuazione e al blocco dei contenuti senza la necessità di diffonderne direttamente il contenuto;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo, durante tale conservazione, di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 358 e 359 adottati d’urgenza il 9 luglio 2026.
La ratifica è stata formalizzata con il provvedimento n. 538 del 14 luglio 2026. Il testo non prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure urgenti di prevenzione della diffusione, nonché una prescrizione di conservazione temporanea del materiale per finalità probatorie e con cautele di sicurezza e minimizzazione dell’identificabilità.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram e TikTok.
Provvedimenti urgenti del 9 luglio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 538 del 14 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni dirigenziali nn. 358 e 359 del 9 luglio 2026.
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