Risposta n. 522 del 4/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione riguarda gli interventi sulle strutture opache dell'involucro esterno (intero perimetro esterno) e su balconi, ornamenti e fregi visibili dalla strada o da suolo pubblico; sono escluse le superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada
Accesso al "bonus facciate" per facciate solo parzialmente visibili dalla strada pubblica
Il quesito
Se il Condominio può beneficiare della detrazione del 90% per tutte e quattro le facciate esterne dell'edificio anche se alcune sono nascoste da altri edifici o murature e solo parzialmente (o non) visibili dalla strada pubblica
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'istante possa accedere al bonus per le facciate che costituiscono il perimetro esterno sebbene solo parzialmente visibili dalla strada, mentre le pareti esterne completamente non visibili dalla strada pubblica sono escluse; la valutazione concreta della visibilità è un accertamento di fatto non svolto in sede di interpello. Il parere richiama inoltre le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito
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