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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2024 n. 8445 - Corte di Cassazione

Accertamento - Perdita su crediti da transazione - Insindacabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, chiarendo che la perdita su crediti conseguente a una transazione è deducibile quando ne sia documentato in modo certo e preciso il titolo, senza che l’Amministrazione possa sindacare la convenienza economica della scelta imprenditoriale, anche se palesemente antieconomica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti derivanti da transazione e insindacabilità della scelta imprenditoriale.

Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da transazione

La pronuncia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di una perdita su crediti realizzata tramite transazione con il debitore. La Corte afferma che, se la perdita è supportata da elementi oggettivi e il suo titolo è documentato, la scelta di transigere e la sua eventuale antieconomicità rientrano nell’autonomia imprenditoriale e non rendono, di per sé, indeducibile la perdita.

Contesto della controversia

La società A.A. 1973 Srl, avente per oggetto la locazione di immobili, era proprietaria anche di un compendio abitativo di interesse storico-artistico, sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 42/2004. Per tale immobile aveva contabilizzato i redditi secondo il secondo comma dell’articolo 11 della legge n. 413/1991, che prevedeva la determinazione del reddito applicando la minore fra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria.

Per il periodo d’imposta 2010 l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP, rideterminando il ricavo come reddito d’impresa e negando l’applicazione dell’agevolazione. La prima decisione aveva accolto le ragioni della contribuente sull’agevolazione, ma la decisione d’appello era stata riformata. La Cassazione, con ordinanza della VI Sezione n. 29705/2019, aveva dichiarato inapplicabile la disciplina agevolativa e disposto il rinvio per il diverso profilo della deducibilità delle perdite su crediti, ritenuto non adeguatamente motivato.

Nel giudizio di rinvio la domanda della società era stata nuovamente respinta, perché il giudice aveva ritenuto non provata l’oggettiva impossibilità di escutere i crediti. La contribuente ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, contestando la violazione dell’articolo 101, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 2697 del codice civile.

Regole sulla deducibilità delle perdite

La Corte richiama il principio per cui non è necessario che il creditore dimostri di essersi attivato giudizialmente per ottenere una dichiarazione d’insolvenza del debitore o per assoggettarlo a una procedura concorsuale. Ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite sono deducibili anche quando risultino da elementi certi e precisi, purché siano adeguatamente documentate.

Il principio è ricondotto ai precedenti della Corte di cassazione n. 3862/2001, n. 23863/2007 e n. 10643/2018. Nel caso della transazione, la prova del titolo della perdita realizzata è sufficiente a dimostrarne l’oggettività; la scelta di definire il rapporto transattivamente non costituisce di per sé causa di indeducibilità.

Insindacabilità della scelta imprenditoriale

La Corte ribadisce che il legislatore considera l’oggettività della perdita e non introduce limitazioni o differenziazioni in base alla causa che l’ha prodotta. L’imprenditore può compiere anche operazioni apparentemente antieconomiche quando siano motivate da strategie generali o dalla prospettiva di benefici economici ulteriori.

A titolo di esempio, la decisione di transigere può risultare conveniente per preservare i rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori. La valutazione sulla deducibilità deve comunque fondarsi su fatti oggettivi che rendano ragionevole e giustificata la transazione, anche quando l’importo concordato sia sensibilmente inferiore al credito originario e l’alternativa consista nel proseguire l’azione giudiziale. Sono richiamate le pronunce della Cassazione n. 743/2021, n. 10256/2013 e n. 10643/2018.

Esito e rinvio

La Corte ha accolto il motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi enunciati. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

La questione relativa allo ius superveniens in materia di sanzioni, rappresentata dalla contribuente con memoria, è rimasta assorbita dall’accoglimento del ricorso. La decisione è stata assunta a Roma il 23 febbraio 2024 e depositata in cancelleria il 28 marzo 2024.

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