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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2024 n. 8412 - Corte di Cassazione

Provvedimenti di diniego di interpelli disapplicativi - Articolo 11 dello Statuto del contribuente - Elencazione tassativa degli atti impugnabili nel contenzioso tributario - Facoltà di impugnare anche altri atti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il motivo relativo all’impugnabilità dei dinieghi di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo, nonostante tali atti non siano elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Dichiara inammissibile per carenza d’interesse il motivo sul merito e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari per l’esame della controversia e la regolazione delle spese.

Impugnabilità dei dinieghi di interpello disapplicativo anteriori al 1° gennaio 2016.

Impugnabilità dei dinieghi di interpello disapplicativo

La controversia riguarda i provvedimenti con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato alla società Delizia di latte Srl la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo. La Corte afferma che i dinieghi anteriori al 1° gennaio 2016 possono essere impugnati, anche se non inclusi nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Vicenda processuale

La società aveva impugnato con ricorsi distinti le risposte dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello disapplicativo presentate ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria di prima istanza li aveva dichiarati inammissibili. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva confermato la decisione, ritenendo i dinieghi meri pareri non impugnabili. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Regola sull’impugnabilità e disciplina temporale

I provvedimenti contestati erano anteriori all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, del comma 7 dell’art. 11 dello Statuto del contribuente, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015. Per tale fattispecie, la Corte richiama il principio secondo cui l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è tassativo, ma non impedisce di impugnare altri atti quando l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria specifica e individuata.

In applicazione di tale principio, è impugnabile il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione delle norme antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. Benché non compreso nell’elenco dell’art. 19 e privo di efficacia vincolante per il contribuente, il provvedimento rende noto il convincimento dell’Amministrazione rispetto a un determinato rapporto tributario. La Corte richiama Cass., Sez. 6-5, n. 3775 del 15 febbraio 2018 e Cass., Sez. 5, ord. n. 2634 del 27 gennaio 2023.

Motivi di ricorso

Con il primo motivo, la società denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., contestando la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi contro i dinieghi. Il motivo è stato accolto.

Con il secondo motivo, la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, contestando l’applicazione della disciplina sulle società di comodo. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: una volta che il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sul merito con una pronuncia d’inammissibilità, le eventuali considerazioni sul merito inserite nella motivazione hanno carattere non decisorio e non devono essere impugnate. La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, n. 3840 del 20 febbraio 2007 e Cass. n. 29529 dell’11 ottobre 2022.

Esito e rinvio

La Corte ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo e dichiarando inammissibile il secondo. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, per l’esame nel merito e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

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