Ordinanza del 20/03/2024 n. 7475 - Corte di Cassazione
Accertamento - Verifica fiscale - Libera valutazione del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione (depositata 20/03/2024) dichiara inammissibile il ricorso di A.A. e rigetta il ricorso di IMPRESA S Srl su accertamento per ritenute 2007. Stabilito il principio che i dati estratti da sistemi informatici non costituiscono di per sé prova privilegiata: fa fede, fino a querela di falso, il verbale cartaceo redatto dai pubblici ufficiali che attesta l'estrazione dei dati, mentre i dati stessi sono soggetti a libera valutazione del giudice di merito; il richiamo al D.Lgs. n.82/2005 non è pertinente. Inoltre il giudicato esterno vale solo per elementi durevoli nel tempo e non si estende automaticamente ad annualità diverse; sono respinte anche le doglianze sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Accertamento - Verifica fiscale - Libera valutazione del giudice
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