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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06854/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta ministeriale di pagamento dei contributi per il diritto individuale d’uso di frequenze radio e relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ANAS aveva richiesto il conferimento del diritto individuale d’uso di frequenze per collegamenti in ponte radio destinati agli impianti di sicurezza delle gallerie e aveva domandato l’esenzione totale dai contributi o, in subordine, riduzioni. Il Ministero aveva rilasciato l’autorizzazione con decorrenza dal 1° giugno 2012 e previsto il pagamento dei contributi, applicando una riduzione del 40%. Dopo avere comunicato di non avere installato gli impianti e avere chiesto nel 2013 l’annullamento della pratica, ANAS aveva contestato la richiesta ministeriale di pagamento dei contributi relativi al periodo di efficacia dell’autorizzazione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello ANAS ha dedotto: travisamento della situazione di fatto e di diritto; violazione degli artt. 107, commi 8 e 13, e 7 e 32 dell’Allegato 25 al d.lgs. 259/2003; mancata conclusione del procedimento autorizzatorio per l’omessa indicazione dei numeri degli apparati e il mancato pagamento di ulteriori oneri; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; erronea motivazione e omessa valutazione dei fatti; violazione dell’art. 27 del d.lgs. 259/2003. L’appellante ha sostenuto che il contributo avesse natura corrispettiva e non fosse dovuto in assenza di effettivo utilizzo delle frequenze, nonché che il Ministero avrebbe dovuto procedere al rimborso o alla revoca dell’autorizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. La nota del 31 maggio 2012, unitamente alla determina direttoriale, costituiva il provvedimento conclusivo di conferimento del diritto d’uso: indicava la decorrenza, la scadenza e l’importo dei contributi dovuti. Anche se non esplicitava la percentuale di riduzione, l’importo complessivo era puntualmente indicato; pertanto, ANAS avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente per contestare il mancato accoglimento dell’esenzione o di una maggiore riduzione. La successiva nota del settembre 2012 aveva comunque chiarito che era stata applicata la riduzione del 40%, ma neppure essa era stata impugnata. Sono state quindi dichiarate inammissibili, per tardività dell’impugnazione dell’atto presupposto ormai inoppugnabile, le censure relative alla mancata esenzione, alla mancata applicazione di maggiori riduzioni e alla pretesa incompletezza del procedimento. L’omessa indicazione dei numeri degli apparati e il mancato pagamento degli ulteriori oneri costituivano adempimenti successivi al rilascio e non impedivano la conclusione del procedimento né incidevano sulla validità dell’autorizzazione. I richiami agli artt. 107, commi 8 e 13, del d.lgs. 259/2003 non potevano essere utilizzati per contestare tardivamente l’autorizzazione; inoltre, una domanda di revoca sarebbe stata nuova e estranea al thema decidendum del giudizio di primo grado. Il mancato utilizzo effettivo delle frequenze, dovuto alla mancata installazione dei ponti radio, era successivo al rilascio dell’autorizzazione e non incideva sull’obbligo contributivo, che derivava dall’attribuzione del diritto di utilizzo della risorsa scarsa e non dall’effettiva fruizione. ANAS avrebbe dovuto rinunciare tempestivamente all’autorizzazione; avendo rinunciato soltanto il 10 giugno 2013, era tenuta al pagamento dei contributi per il periodo in cui il titolo era efficace. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 107, commi 8, 12 e 13, d.lgs. 259/2003

    “Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli”.

    Le disposizioni sul rimborso e sulla revoca non consentono di contestare tardivamente il provvedimento autorizzatorio ormai divenuto inoppugnabile; un’eventuale domanda di revoca, inoltre, sarebbe estranea al thema decidendum se non proposta in primo grado.

  • art. 32, comma 9, lettera f), Sezione 9, Capo II, Titolo II, Allegato 25, d.lgs. 259/2003

    La disposizione è stata applicata dal Ministero per riconoscere una riduzione del 40% sul contributo annuo dovuto per l’utilizzo della risorsa scarsa.

  • art. 7 della determina di concessione del diritto d’uso

    “la rinuncia al diritto individuale del diritto d’uso delle frequenze va effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo”.

    La rinuncia produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo se effettuata entro il 30 novembre; l’autorizzato resta tenuto ai contributi relativi al periodo di efficacia del titolo.

  • art. 3, Allegato 25, d.lgs. 259/2003

    Gli adempimenti relativi agli oneri di istruttoria, vigilanza e mantenimento sono successivi al rilascio e il loro mancato assolvimento non impedisce, di per sé, la conclusione del procedimento autorizzatorio già definito.

  • art. 27, comma 3, d.lgs. 259/2003

    Il richiamo al principio di ragionevolezza e alla disciplina contributiva non consente di superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell’atto che ha determinato il contributo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le contestazioni relative alla motivazione dell’autorizzazione e alla quantificazione del contributo erano precluse dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento conclusivo.

Massime di principio

  • Il provvedimento che conferisce il diritto individuale d’uso di una frequenza, indicando decorrenza, scadenza e importo dei contributi dovuti, conclude il procedimento autorizzatorio; l’interessato deve impugnarlo tempestivamente se intende contestare il mancato riconoscimento di un’esenzione o di una maggiore riduzione del contributo.
  • La mancata indicazione dei numeri degli apparati e il mancato pagamento di oneri successivi al rilascio non impediscono la conclusione del procedimento autorizzatorio e non consentono di contestare tardivamente l’esistenza o la validità del titolo già rilasciato.
  • Il contributo dovuto per l’attribuzione del diritto d’uso di una risorsa scarsa è collegato alla disponibilità giuridica della frequenza e non all’effettivo utilizzo dell’impianto; la mancata installazione o utilizzazione dei ponti radio non esclude l’obbligo contributivo per il periodo di efficacia dell’autorizzazione.
  • La rinuncia all’autorizzazione produce effetti secondo i termini stabiliti dal provvedimento concessorio; fino alla decorrenza della rinuncia l’autorizzato resta obbligato al pagamento dei contributi.
  • Le disposizioni che prevedono rimborso o revoca dell’autorizzazione non possono essere utilizzate per introdurre in appello una domanda nuova di revoca né per eludere la preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell’atto autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini e notificazione del ricorsoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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