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Messaggio

Messaggio numero 1382 del 20-01-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che lo sgravio contributivo del 50% previsto per le assunzioni in sostituzione in aziende con meno di 20 dipendenti si applica anche quando la lavoratrice sostituita fruisce della flessibilità del congedo di maternità e comunica l’opzione dopo l’assunzione del sostituto, purché l’assunzione sia avvenuta nei termini dell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001. Resta fermo il limite massimo di fruizione fino al compimento di un anno di età del figlio o, per adozione/affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore.

Sgravio contributivo per assunzioni in sostituzione in caso di congedo e flessibilità del congedo di maternità

Sgravio contributivo per assunzioni in sostituzione durante il congedo di maternità

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001. Il focus è posto sul caso in cui la lavoratrice sostituita eserciti l’opzione per la flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 dello stesso decreto, comunicandola quando il sostituto sia già stato assunto.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è l’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, che regola le assunzioni in sostituzione nei periodi di congedo. Il documento evidenzia in particolare due previsioni:

  • l’art. 4, comma 2, che consente l’assunzione del sostituto anche con anticipo fino a un mese rispetto all’inizio del congedo, salvo periodi più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva;
  • l’art. 4, comma 3, che riconosce, per i rapporti instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione dovuta per il lavoratore assunto.

Rapporto con la flessibilità del congedo

Il documento collega la disciplina dell’assunzione in sostituzione con la facoltà della lavoratrice di usufruire della flessibilità del congedo di maternità prevista dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. Viene ricordato che, in via ordinaria, l’astensione obbligatoria inizia due mesi prima della data presunta del parto, ma la lavoratrice, previa autorizzazione medica, può scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi all’evento.

Applicazione dello sgravio nel caso di comunicazione successiva dell’opzione

Secondo il chiarimento fornito, lo sgravio contributivo può essere riconosciuto anche quando la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro dopo che il sostituto è già stato assunto. La conclusione è motivata sia da un’interpretazione sistematica della normativa sia dalle finalità della disposizione agevolativa.

Il documento precisa inoltre che:

  • l’opzione per la flessibilità può essere esercitata fino alla fine del settimo mese di gravidanza;
  • in tali ipotesi, l’assunzione del sostituto resta comunque originariamente conforme all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, anche se in concreto si verifica un superamento del periodo di affiancamento previsto.

Limite temporale di fruizione dello sgravio

È richiamato infine il limite di durata dell’agevolazione previsto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001. Lo sgravio contributivo può essere applicato entro il termine di:

  • un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo;
  • un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Rinvio interpretativo

Il testo richiama, in nota, il messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007 quale precedente di riferimento in materia di esercizio dell’opzione per la flessibilità del congedo.

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