Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30552/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per quattro motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'elemento dell'esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato (contestando che il pavimento antistante la pizzeria fosse esposto alla pubblica fede se la persona offesa era presente e lo custodiva); 2) mancata motivazione e insussistenza dell'aggravante ai sensi dell'art. 61, n.2 cod. pen. (contestando che il danneggiamento fosse finalizzato all'esecuzione di un altro reato o a ottenere un vantaggio, invece dovuto all'ubriachezza); 3) manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (sosteneva l'assenza di prova del nesso funzionale tra la richiesta di denaro e la condotta violenta, anche per lo stato di ubriachezza); 4) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. (richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità: comportamento non abituale e danno lieve).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha chiarito che, dopo la riforma del 2016, l'essere "esposta per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" è elemento costitutivo del reato di danneggiamento e non più circostanza aggravante; ha pertanto ritenuto che la querelle sull'esposizione investiva la sussistenza stessa del reato. Tuttavia ha anche rilevato che il danneggiamento contestato (scalfittura del pavimento) era strumentale all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, non essendo sproporzionato rispetto allo scopo, doveva essere assorbito nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Il secondo motivo è da ciò assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché lamenta una diversa valutazione della prova (attacco alla persuasività e attendibilità dei testimoni) e non una manifesta illogicità della motivazione; il quarto motivo è aspecifico e inammissibile: la Corte ha confermato che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata negata in ragione dell'abitualità (pregressi specifici), per cui l'asserzione meramente assertiva del ricorrente non è sufficiente. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenuto assorbito il reato di danneggiamento nell'art. 392, e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la rideterminazione della pena per il reato rimanente, avendo venuto meno il vincolo della continuazione che aveva influito sul calcolo della pena.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha applicato questo parametro per valutare i ricorsi che impugnano la motivazione giudiziaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente con riferimento all'inosservanza dell'art. 131-bis; la Corte ha rilevato l'aspecificità della doglianza.

  • art. 635 cod. pen.

    "La cosa è danneggiata quando è distrutta, dispersa, deteriorata o resa in tutto o in parte inservibile."

    Definisce la nozione di danneggiamento; la Cassazione ha richiamato la norma per confrontare il danneggiamento con la nozione di "violenza sulle cose" prevista dall'art. 392.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 2, comma 1, lett. /)

    Riforma che ha trasferito l'elemento dell'esposizione alla pubblica fede da circostanza aggravante a elemento costitutivo del reato di danneggiamento; principio decisivo per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 392 cod. pen.

    "[A]gli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle cose' allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione."

    Tipizza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto che il danneggiamento del pavimento fosse strumentale all'asserita pretesa e quindi assorbito in questo reato.

  • art. 235 Codice Zanardelli (r.d. 30 giugno 1889, n. 6133)

    Richiamato storicamente per spiegare controversie interpretative sulla nozione di "violenza sulle cose" e la successiva precisazione del legislatore del 1930 poi richiamata dalla Corte.

  • art. 84 cod. pen.

    Regola l'eventuale assorbimento dei reati nel reato complesso; la Corte l'ha usato per spiegare perché il danneggiamento può essere assorbito nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Aggravante che il ricorrente aveva contestato; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "e il comportamento risulta non abituale"

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che l'applicazione richiede valutazione complessa e la verifica della non abitualità, che qui è stata esclusa per precedenti specifici.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo) rilevanti nella valutazione della tenuità ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2016, la condizione che la cosa sia "esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede" è elemento costitutivo del reato di danneggiamento: contestarla equivale a contestare l'esistenza stessa del reato.
  • Quando il danneggiamento è strumentale e proporzionato rispetto a una condotta di "farsi ragione da sé" (art. 392), i fatti materiali di danneggiamento possono essere assorbiti nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; solo se il danno è sproporzionato le due fattispecie possono concorrere.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione della credibilità delle prove né riforma la valutazione probatoria se non sussiste una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza motivazionale su punti essenziali: i rilievi che chiedono una diversa comparazione delle prove sono inammissibili.
  • L'eccezione di particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione globale (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno) e il requisito soggettivo della non abitualità; precedenti specifici per reati della stessa indole possono escluderne l'applicabilità.
  • In caso di accoglimento parziale in Cassazione (es. assorbimento di un capo nel reato principale), la decisione può comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena (ritiro del vincolo di continuazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.