Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 20/2018

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica puntualmente la l.r. Umbria n. 10/1997 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, abrogando contestualmente la l.r. n. 6/2018. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in forza della dichiarazione d’urgenza.

Modifica della disciplina regionale su animali da affezione e abrogazione di una legge del 2018

Modifica della disciplina sugli animali da affezione e sul randagismo

La legge regionale interviene in modo puntuale sulla disciplina umbra degli animali da affezione e della prevenzione del randagismo, modificando la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10. Il provvedimento è limitato al territorio della Regione Umbria e non istituisce una disciplina autonoma, ma aggiorna il testo previgente.

Contenuto della modifica

La norma dispone una modifica al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. n. 10/1997. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto materiale della modifica, ma ne conferma l’esistenza e l’incidenza sul quadro normativo regionale già vigente in materia.

Abrogazione di una precedente legge regionale

La legge abroga espressamente la legge regionale 3 aprile 2018, n. 6, che a sua volta riguardava una modifica della stessa legge regionale n. 10/1997 e della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36. L’effetto è quello di espungere dall’ordinamento regionale la l.r. n. 6/2018.

Regime finanziario

È stabilito che dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La disposizione esclude quindi impatti finanziari aggiuntivi per l’ente regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o scadenze applicative nel testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.