Circolare INAIL n. 63 del 27 dicembre 2011
Disposizioni per rinnovo delle convenzioni in essere presso ex Ipsema per il Servizio di riscossione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale. Legge 4 giugno 1973 n. 311
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in attuazione della legge n. 311/1973 e delle norme richiamate, le modalità di rinnovo delle convenzioni già in essere presso l’ex IPSEMA e la stipula di nuove convenzioni per la riscossione di contributi associativi, contributi per assistenza contrattuale e del premio integrativo a favore dell’E.BI.PESCA. Vengono definiti soggetti legittimati a richiedere il servizio, contenuti dell’istanza, iter autorizzativo e stipula, durata e disdetta, servizi riscossi, modalità di riscossione, adempimenti contabili, percentuali di rimborso e limiti di responsabilità dell’INAIL.
Disposizioni per il rinnovo e la stipula delle convenzioni per la riscossione di contributi associativi, assistenza contrattuale ed E.BI.PESCA
Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni ex IPSEMA per la riscossione di contributi associativi e premi integrativi
La circolare disciplina il rinnovo delle convenzioni già in essere e la stipula di nuove convenzioni per il servizio di riscossione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale, nonché del premio integrativo a favore dell’E.BI.PESCA. L’intervento è motivato dall’esigenza di armonizzare le procedure dell’ex IPSEMA con quelle dell’INAIL, nel contesto del processo di integrazione delle funzioni.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama la legge n. 311/1973, l’art. 44 del D.P.R. n. 1124/1965 come modificato dalle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, la legge n. 856/1986, art. 18, l’art. 3 del regolamento di assicurazione ex IPSEMA (D.M. 12 febbraio 1999), il D.P.R. n. 445/2000, la circolare INAIL n. 52 del 6 agosto 2002, il d.lgs. n. 196/2003, l’art. 56 del CCNL del 8 marzo 2008 per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, l’accordo integrativo del 29 maggio 1990 relativo all’assicurazione supplementare per i pescatori temporaneamente inabili, l’atto costitutivo dell’E.BI.PESCA e la legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010.
Finalità e campo di applicazione
La circolare fornisce istruzioni amministrative e tecniche sulle convenzioni che riguardano:
- la riscossione dei contributi associativi;
- la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale;
- la riscossione del premio integrativo destinato all’Ente Bilaterale della Pesca.
Le allegate bozze di convenzione costituiscono uno schema generale di riferimento, da adattare alle specifiche esigenze delle parti interessate e da sottoporre, di volta in volta, all’approvazione del Ministero del Lavoro nell’ambito della richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione.
Procedura per la stipula di nuove convenzioni
Il servizio può essere assunto dall’Istituto solo su richiesta di Organizzazioni Sindacali o Associazioni nazionali, anche per conto delle strutture regionali o provinciali aderenti. L’istanza va presentata direttamente alla Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA, che procede all’esame preliminare e all’acquisizione dell’autorizzazione ministeriale.
La domanda deve indicare:
- denominazione e domicilio dell’organizzazione o associazione;
- codice fiscale;
- generalità del legale rappresentante, comprensive di data e luogo di nascita e codice fiscale;
- numero, anche approssimativo, delle ditte aderenti tenute al pagamento;
- numero del conto postale o bancario su cui versare le somme riscosse;
- indirizzo e-mail;
- misura del contributo.
Alla domanda va allegata:
- copia dello statuto dell’organizzazione o associazione;
- in caso di contributi per assistenza contrattuale, copia del contratto collettivo di riferimento.
Ottenuta l’autorizzazione e l’approvazione ministeriale, la Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA procede alla stipula e invia copia della convenzione alle sedi interessate dal servizio. La convenzione è redatta in tre originali: uno per l’archivio della Direzione Centrale Supporto Organi, uno per gli atti della Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA e uno per l’associazione.
La registrazione è richiesta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte interessata, con oneri di bollo e tassa di registrazione secondo la normativa vigente.
Rinnovo delle convenzioni già in essere
Per le convenzioni già in essere con ex IPSEMA, la Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA interroga le Organizzazioni/Associazioni interessate per verificare la volontà di rinnovo. Anche in questo caso la convenzione è stipulata in triplice copia secondo le modalità previste per le nuove convenzioni.
Durata e disdetta
Le convenzioni hanno validità triennale. È prevista la facoltà di disdetta da parte di ciascuna delle parti entro il 15 ottobre di ogni anno; in tal caso la convenzione cessa di avere efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Adempimenti successivi alla stipula
Dopo la stipula di una nuova convenzione, questa viene numerata e codificata. La Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA attribuisce:
- un codice organizzazione/associazione;
- un codice contributo interno per la riscossione dei contributi associativi e di quelli per assistenza contrattuale;
- un codice tariffa per la riscossione del premio integrativo E.BI.PESCA.
Tali codici vengono comunicati dall’Istituto all’associazione interessata. Successivamente, l’organizzazione o associazione deve fornire l’elenco delle aziende tenute al pagamento del contributo associativo.
Servizi offerti e limiti dell’attività dell’Istituto
Possono essere oggetto di riscossione solo:
- i contributi associativi dovuti dagli iscritti a titolo di quota di iscrizione;
- i contributi per assistenza contrattuale prestata agli iscritti in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- i premi integrativi destinati all’Ente Bilaterale della Pesca.
L’attività dell’Istituto è limitata alla sola riscossione e rendicontazione. È esclusa qualsiasi forma di riscossione coattiva del contributo. La circolare precisa inoltre che non verranno svolti controlli e verifiche su quanto riscosso e versato a titolo di contributo associativo, salvo casi di comprovata discordanza tra i dati comunicati dall’Istituto e quelli accertati dall’Associazione.
Sistema di riscossione
I contributi associativi e quelli per assistenza contrattuale sono riscossi contestualmente alla contribuzione mensile per malattia e maternità. Per tali importi è previsto un codice identificativo per ciascuna organizzazione o associazione.
Per il premio integrativo dell’Ente Bilaterale della Pesca è previsto un codice tariffa. Il premio è riscosso contestualmente al premio assicurativo; la riscossione è anticipata anche per le assicurazioni accese nel corso dell’anno, mentre il conguaglio avviene in sede di autoliquidazione definitiva.
Adempimenti contabili e rendicontazione
Per il servizio di riscossione dei contributi associativi e di assistenza contrattuale spetta all’Istituto un rimborso pari al 4% dei contributi riscossi, trattenuto al momento del versamento all’organizzazione o associazione.
Per il servizio di riscossione dei premi integrativi destinati all’E.BI.PESCA spetta all’INAIL un rimborso spese del 4,50% sull’ammontare dei premi riscossi. Entrambi i rimborsi sono assoggettati a IVA.
L’INAIL effettua trimestralmente il versamento delle quote associative introitate sul conto bancario preventivamente comunicato dall’associazione. Ogni tre mesi l’Istituto mette a disposizione una distinta contenente:
- importo riscosso;
- importo trattenuto a titolo di rimborso;
- importo detratto a titolo di IVA;
- importo netto versato all’associazione;
- riferimenti degli armatori relativi a ciascun importo.
Eventuali variazioni della percentuale di rimborso spettante all’INAIL devono essere comunicate dall’associazione entro il 30 giugno e hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. La circolare prevede inoltre che l’Istituto si riservi la facoltà di variare periodicamente la percentuale di rimborso, con comunicazione entro il 30 giugno e decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Ogni ulteriore servizio deve essere richiesto formalmente all’INAIL, che potrà svolgerlo previa verifica di fattibilità e analisi dei costi, richiedendo un rimborso aggiuntivo da determinare in funzione del tipo, della quantità e della qualità del servizio.
Esonero di responsabilità
L’INAIL è esonerato da responsabilità per:
- la regolarità degli elenchi degli aderenti consegnati dall’organizzazione o associazione;
- l’eventuale mancata corrispondenza tra i dati forniti e quelli presenti in archivio;
- la mancata riscossione coattiva dei contributi;
- le variazioni non apportate per mancata comunicazione nei modi e nei termini prescritti;
- errori nella compilazione e trasmissione dei modelli di pagamento;
- ogni altra responsabilità verso terzi derivante dallo svolgimento del servizio.
Gli allegati alla circolare sono parte integrante e sostanziale della disciplina.
Punti principali
Finalità e ambito della circolare
La circolare mira ad armonizzare le procedure ex IPSEMA con quelle INAIL, tenendo conto dell’integrazione delle funzioni e delle peculiarità del settore navigazione. Fornisce istruzioni operative e nuovi schemi di convenzione per il servizio di riscossione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale e per il premio integrativo E.BI.PESCA.
Nuove convenzioni: richiesta, documentazione e autorizzazione
Il servizio può essere assunto solo su richiesta di Organizzazioni Sindacali o Associazioni nazionali, anche per conto di strutture regionali o provinciali aderenti. L’istanza va presentata alla Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA e deve contenere dati identificativi dell’associazione, del legale rappresentante, numero delle ditte aderenti, coordinate bancarie o postali, indirizzo e-mail e misura del contributo. Va allegato lo statuto e, per l’assistenza contrattuale, il contratto collettivo di riferimento. La convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministero del Lavoro, stipulata in tre originali e registrata solo in caso d’uso.
Rinnovo delle convenzioni già in essere
La Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA verifica con le Organizzazioni/Associazioni interessate la volontà di rinnovo delle convenzioni già attive. Il rinnovo segue la stessa forma prevista per le nuove convenzioni, con stipula in triplice esemplare.
Durata, disdetta e decorrenza
Le convenzioni hanno durata triennale. Le parti possono esercitare la disdetta entro il 15 ottobre di ogni anno; in tal caso la convenzione cessa di efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Servizi e modalità di riscossione
Possono essere riscossi solo contributi associativi, quote per assistenza contrattuale e premi integrativi a favore dell’E.BI.PESCA. L’attività dell’Istituto è limitata alla riscossione e rendicontazione, con esclusione della riscossione coattiva. I contributi associativi e di assistenza contrattuale sono riscossi insieme alla contribuzione mensile per malattia e maternità; il premio integrativo E.BI.PESCA è riscosso contestualmente al premio assicurativo e con conguaglio in autoliquidazione definitiva.
Aspetti contabili, rimborsi e rendicontazione
Per la riscossione dei contributi associativi e di assistenza contrattuale spetta all’INAIL un rimborso del 4% dei contributi riscossi; per il premio integrativo E.BI.PESCA il rimborso è pari al 4,50%. Entrambi i rimborsi sono soggetti a IVA. L’INAIL versa trimestralmente le somme nette alle associazioni su conto comunicato preventivamente e fornisce una distinta con importi riscossi, trattenute, IVA e netti versati. Eventuali variazioni della percentuale di rimborso vanno comunicate entro il 30 giugno e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Esonero di responsabilità
L’INAIL è esonerato da responsabilità per la regolarità degli elenchi degli aderenti, eventuali difformità dei dati, la mancata riscossione coattiva, le variazioni non comunicate nei termini, errori nella compilazione o trasmissione dei modelli di pagamento e ogni altra responsabilità verso terzi connessa allo svolgimento del servizio.
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