Circolare INAIL n. 58 del 20 dicembre 2011
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la riduzione del tasso minimo di partecipazione fissato dalla BCE all’1,00% dal 14 dicembre 2011 e adegua di conseguenza i tassi applicabili ai pagamenti rateali e dilazionati dei premi e accessori. Il nuovo tasso per rateazioni e dilazioni è pari al 7,00%, mentre quello da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili è pari al 6,50%. L’applicazione decorre dalle istanze presentate dal 14 dicembre 2011 e, per quelle anteriori, nei casi in cui la Sede non abbia ancora comunicato il piano oppure lo comunichi dal 14 dicembre 2011 in poi.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni del pagamento di premi e accessori
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni del pagamento di premi e accessori, a seguito della variazione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE all’1,00% dal 14 dicembre 2011. Il documento chiarisce altresì la misura del tasso da impiegare per il calcolo delle sanzioni civili e indica la decorrenza operativa delle nuove misure.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la disciplina di base in materia previdenziale e di determinazione dei tassi di interesse, citando, tra gli altri:
- il decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, articolo 13;
- la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
- il decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, articolo 3, comma 4;
- il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, articolo 2, comma 1;
- la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, articolo 14;
- le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
- la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
- il provvedimento della BCE dell’8 dicembre 2011.
Aggiornamento del tasso di riferimento
In premessa viene evidenziato che la BCE ha fissato all’1,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 14 dicembre 2011. Su tale base vengono rideterminati i tassi applicabili dall’Istituto in materia di rateazione e di sanzioni civili.
Nuove misure dei tassi
La circolare stabilisce che, conseguentemente, sono fissati:
- il 7,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi ed accessori;
- il 6,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
Le note richiamate nel testo precisano che tali valori corrispondono rispettivamente al tasso minimo di partecipazione più 6 punti e al tasso minimo di partecipazione più 5,5 punti.
Ambito di applicazione e decorrenza
La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione:
- presentate a partire dal 14 dicembre 2011;
- presentate in data anteriore al 14 dicembre 2011, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- presentate in data anteriore al 14 dicembre 2011 quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 14 dicembre 2011 o successiva.
La circolare richiama, per tali ipotesi applicative, la disciplina già illustrata dalla circolare n. 51 del 1982.
Indicazioni operative
Per agevolare le operazioni di calcolo, viene richiamata la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, contenuto nell’allegato 1. Il documento ha quindi finalità prevalentemente applicative e di aggiornamento dei parametri da utilizzare nella gestione delle rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.
Punti principali
Aggiornamento del parametro di riferimento
La BCE ha fissato all’1,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 14 dicembre 2011. Tale variazione comporta l’aggiornamento dei tassi applicabili in materia di rateazione, dilazione e sanzioni civili.
Nuovi tassi applicabili
In conseguenza del nuovo parametro BCE, sono stabiliti: il 7,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori; il 6,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
Decorrenza e casi di applicazione
La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 14 dicembre 2011. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data quando la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure quando il piano sia comunicato il 14 dicembre 2011 o successivamente.
Supporto operativo
Per agevolare il calcolo, la circolare segnala la disponibilità di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare.
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