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Circolare

Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011

Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo Regolamento INAIL del 29 settembre 2011, che aggiorna e sostituisce la disciplina precedente sull’erogazione di protesi, ausili, dispositivi tecnici, adattamenti per veicoli, sistemi domotici, interventi per barriere architettoniche e misure di sostegno al reinserimento sociale e lavorativo degli invalidi del lavoro. Vengono evidenziate le principali novità sui destinatari, sul funzionamento delle équipe multidisciplinari, sulle modalità di fornitura e autorizzazione dei dispositivi, sui limiti di spesa e sui criteri per gli interventi di reinserimento nella vita di relazione, con forte attenzione al modello integrato di presa in carico e alla collaborazione con il territorio.

Nuovo regolamento INAIL su dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione

Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione

La circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 illustra il nuovo regolamento INAIL approvato con Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011 in materia di assistenza protesica, dispositivi tecnici e interventi di sostegno al reinserimento nella vita di relazione. Il testo sostituisce le istruzioni incompatibili precedenti e si inserisce nel modello di tutela globale ed integrata dell’assicurato infortunato o tecnopatico, aggiornando la disciplina alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche e culturali in tema di disabilità.

Finalità del nuovo impianto regolamentare

Il regolamento viene presentato come uno strumento centrale dell’azione INAIL per favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro. La disciplina non riguarda soltanto la fornitura di protesi, ortesi e ausili, ma anche adattamenti dei veicoli, sistemi informatici e domotici, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito domestico e interventi di sostegno per il reinserimento sociale e lavorativo. L’aggiornamento risponde al progresso tecnologico e alla necessità di una presa in carico più evoluta e personalizzata.

Quadro di riferimento e principi ispiratori

Nel predisporre il nuovo testo, l’Istituto ha tenuto conto degli indirizzi programmatici del C.I.V. e della Relazione programmatica 2011-2013, che valorizzano il consolidamento delle attività di reinserimento e la costruzione di una rete territoriale con istituzioni e altri soggetti. Il regolamento è inoltre coerente con l’evoluzione del concetto di riabilitazione legato all’ICF dell’OMS, che non si limita al recupero funzionale ma comprende il recupero dell’autodeterminazione, del ruolo familiare, sociale e lavorativo della persona disabile.

Soggetti destinatari

L’art. 2 amplia la platea dei destinatari delle prestazioni. Tra i beneficiari delle prestazioni protesiche e delle iniziative di sostegno sono compresi anche gli assistiti ex IPSEMA. Per gli interventi del Titolo IV sono destinatari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e i familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.

Équipe multidisciplinari e presa in carico

L’art. 4 attribuisce un ruolo decisivo alle équipe multidisciplinari, che operano quando l’evento tutelato produce difficoltà in più aree di vita e richiede competenze professionali integrate. L’équipe di I livello elabora il progetto riabilitativo individualizzato, che costituisce il momento centrale della presa in carico e deve coordinare interventi sanitari, amministrativi e sociali in funzione del recupero psico-fisico, sociale e lavorativo.

Le équipe di I e II livello possono avvalersi delle competenze del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, della sua Filiale di Roma e, quando necessario, del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra. È prevista anche un’équipe di III livello o centrale, composta da professionalità delle strutture centrali competenti, con funzioni di orientamento e consulenza nei casi più complessi o controversi. Tale équipe può essere integrata da altre unità centrali in relazione alla materia trattata.

Dispositivi tecnici: definizioni e criteri generali

Nel Titolo II la circolare richiama la definizione di dispositivi tecnici, comprendendo ausili, protesi e ortesi. Gli ausili sono prodotti o sistemi tecnologici volti a prevenire, compensare, controllare, alleviare o eliminare menomazioni e limitazioni; le protesi sostituiscono in parte o del tutto parti del corpo mancanti; le ortesi sostengono, allineano o correggono deformità o funzionalità compromesse.

Tariffe, acquisti e dispositivi extratariffari

L’art. 11 disciplina i rapporti tra tariffe di riferimento e scelte del fornitore da parte dell’assicurato. Se l’assicurato si rivolge a un fornitore di fiducia, la tariffa di riferimento coincide con quella derivante dalle procedure di acquisizione, mentre l’eventuale differenza di prezzo resta a suo carico. Se la procedura di acquisizione non è stata espletata e il Centro Protesi non fornisce il dispositivo richiesto, la struttura territoriale deve valutare la congruità tecnica ed economica del preventivo acquisito dall’assicurato tramite indagine di mercato.

Per i dispositivi personalizzati non inclusi nel Nomenclatore Tariffario, l’art. 12 prevede che il prezzo dell’azienda scelta dall’assicurato possa essere confrontato con un elenco appositamente istituito e aggiornato periodicamente dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio, strumento pensato per supportare l’attività delle strutture territoriali.

Prestazioni per specifiche menomazioni e dispositivi di riserva

La circolare segnala un ampliamento delle prestazioni per menomazioni dell’apparato visivo, con possibilità di erogare lenti a contatto rigide, semirigide e morbide e la fornitura di riserva per gli occhiali correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori e inferiori, l’attenzione è posta su dispositivi di riserva estivi in silicone personalizzato, idonei a uniformare il colore della protesi al colorito abbronzato della pelle. In particolare:

  • per gli arti superiori possono essere prescritte protesi di riserva estive in silicone personalizzato per amputazioni della mano e cosmesi di riserva estive in silicone personalizzato per protesi di arto superiore;
  • per gli arti inferiori possono essere autorizzate protesi di riserva estive in silicone personalizzato per amputazioni del piede e cosmesi di riserva estive in silicone personalizzato per protesi di arto inferiore.

Per entrambe le categorie è previsto un aumento del 50% del tempo di rinnovo del dispositivo di riserva. Inoltre, sulla protesi o ortesi di riserva non possono essere prescritti componenti articolari con controllo elettronico, rivestimenti cosmetici personalizzati in silicone, ginocchiere di sospensione di scorta o cuffie di scorta, né del Nomenclatore Tariffario né extratariffarie.

Le modifiche riguardano anche le protesi da bagno, per le quali non è prescrivibile la ginocchiera di sospensione di scorta né la cuffia di scorta. Per le calzature di rivestimento sono ammessi solo alcuni codici di aggiuntivo del Nomenclatore Tariffario e in quantità pari a due: 06.33.06.208, 06.33.06.181 e 06.33.06.169.

Forniture per casi particolari, sport e attività motoria

L’art. 35 conferma la possibilità di erogare dispositivi tecnici di postura e antidecubito, nonché ulteriori accessori e dispositivi/ausili per la continenza e l’incontinenza urinaria e fecale. È prevista anche una carrozzina speciale multiuso, utilizzabile in acqua e su terreni accidentati come sabbia, neve e ciottoli, per agevolare la vita di relazione degli assicurati con gravi disabilità. I dispositivi previsti possono essere prescritti non solo in casi di paraplegia, tetraplegia, paraparesi e tetraparesi, ma anche quando natura e gravità dei postumi lo rendano necessario.

L’art. 36 disciplina i dispositivi e gli ausili per attività sportive e motorie. È possibile prescrivere un secondo dispositivo tecnico/ausilio per una seconda attività sportiva. Gli adattamenti dell’attrezzatura sportiva o del mezzo commerciale utilizzato per lo sport devono essere limitati a interventi che migliorino postura, efficienza e comfort, come modifiche del sellino, della pedivella o del manubrio di una bicicletta. La circolare distingue inoltre attività sportiva agonistica, non agonistica e attività motoria, richiamando le relative definizioni normative e di prassi.

Barriere architettoniche e interventi domestici

Il Titolo III è corredato dall’allegato 6, che contiene il disciplinare tecnico per l’esecuzione di opere murarie e impiantistiche per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche con oneri a carico dell’INAIL. Il disciplinare indica tipologie di intervento, importi massimi autorizzabili, documentazione necessaria, modalità istruttorie e modalità di erogazione.

L’art. 39 distingue gli interventi domestici in tre categorie:

  • adeguamento degli ambienti per facilitare deambulazione e accessibilità;
  • adeguamento funzionale e modifiche impiantistiche;
  • adeguamento degli arredi per migliorare accessibilità e fruibilità dell’ambiente domestico.

È inoltre meglio definita la concessione di dispositivi speciali per garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature essenziali, come gruppi di continuità o generatori elettrici. Una novità rilevante riguarda il lavoratore divenuto disabile che abbia in corso la costruzione di un alloggio: può essere autorizzata la differenza di costo tra gli ausili speciali non ancora installati e quelli standard previsti nel capitolato di compravendita. Per l’adattamento di arredi nuovi o esistenti è stabilito un importo massimo autorizzabile di € 10.000 più IVA.

Veicoli, ausili informatici e domotica

L’art. 40 consente la concessione di comandi speciali e/o adattamenti o allestimenti anche per un secondo veicolo, purché utilizzato esclusivamente per l’attività lavorativa principale. Per i veicoli nuovi con cambio automatico di serie, quando non sia possibile determinare il costo specifico del cambio, sono previsti rimborsi forfettari di € 400 fino a 1.400 cc, € 600 da 1.400 a 1.999 cc ed € 800 per cilindrate pari o superiori a 2.000 cc; la stessa disciplina vale per la riparazione del cambio automatico di serie su veicolo nuovo, mentre non è previsto rimborso per la riparazione su veicolo usato.

L’art. 41 amplia l’accesso agli ausili informatici anche ai lavoratori affetti da malattie professionali gravemente invalidanti, oltre che agli infortunati sul lavoro. La fornitura può comprendere anche interventi formativi sui principali programmi applicativi e sugli strumenti di comunicazione via web. Viene inoltre adeguata la tipologia dei dispositivi ai prodotti oggi in commercio, come PC, notebook, palmari, tablet e smartphone, mantenendo l’integrazione con gli ausili necessari in relazione alle limitazioni funzionali dell’assicurato.

L’art. 42 estende l’accesso agli ausili e ai sistemi domotici anche ad assicurati con patologie diverse da quelle già contemplate, purché comportino grave limitazione dell’autonomia e della sicurezza. Sono previsti arredi personalizzati con sistemi domotici e cucine comandate da sistemi domotici, se ricompresi nel progetto riabilitativo individualizzato, per un importo massimo autorizzabile di € 15.000 più IVA, comprensivi di progetto, fornitura, trasporto e installazione. L’autorizzazione richiede la valutazione della situazione personale e ambientale e della reale capacità di utilizzo degli ausili.

Rivisitazione di garanzie e rinnovi dei dispositivi

La circolare evidenzia una revisione dei termini di garanzia e rinnovo dei dispositivi. In particolare:

  • la garanzia del ginocchio a completo controllo elettronico passa da 5 a 6 anni, con conseguente aumento di un anno del tempo di rinnovo della protesi transfemorale;
  • il tempo di rinnovo del dispositivo di riserva aumenta del 50%.

Viene spiegato che il dispositivo di riserva, protesi o ortesi, serve a garantire l’autonomia funzionale nei brevi periodi necessari alla riparazione o sostituzione del dispositivo di normale dotazione. Proprio per il suo uso limitato, deve avere termini di rinnovo almeno superiori del 50% rispetto ai minimi del dispositivo ordinario e caratteristiche funzionali similari, senza incidere negativamente sull’autonomia dell’assicurato. Su tale dispositivo non possono essere applicati componenti articolari con controllo elettronico, rivestimenti cosmetici in silicone, ginocchiere di sospensione di scorta o cuffie di scorta.

Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione

Il Titolo IV traduce operativamente la “tutela globale ed integrata” in interventi educativi e sociali finalizzati a superare barriere ambientali, culturali e sociali e a sostenere il ritorno alla vita familiare, sociale e lavorativa. Tali interventi integrano quelli sanitari e riabilitativo-funzionali e sono concepiti come parte conclusiva del processo di riabilitazione, nella fase del reinserimento.

I destinatari sono:

  • gli infortunati o tecnopatici con postumi stabilizzati, compresi gli ex IPSEMA;
  • gli infortunati o tecnopatici ancora in inabilità temporanea assoluta, quando sia necessaria una presa in carico tempestiva;
  • i familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico e i familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.

Le Unità territoriali possono integrare gli interventi con quelli di istituzioni e organismi del territorio, pubblici e privati, anche mediante accordi di programma, convenzioni e protocolli di intesa. È richiamato il possibile contributo dei Comitati Consultivi Provinciali nella costruzione di una rete territoriale capace di valorizzare risorse e competenze senza duplicazioni.

Tipologie di intervento di reinserimento

L’art. 45 individua cinque categorie di interventi:

  • sostegno alla persona;
  • sostegno all’autonomia;
  • integrazione e risocializzazione;
  • facilitazione del reinserimento lavorativo;
  • promozione dell’attività sportiva.

Il sostegno alla persona comprende orientamento e supporto psicologico, elaborazione del trauma o del lutto, sostegno individuale, familiare e di gruppo, gruppi di auto-mutuo aiuto e supporto educativo alla gestione domiciliare della grave disabilità.

Il sostegno all’autonomia mira a sviluppare capacità di autodeterminazione e consapevolezza delle proprie abilità e limiti, con interventi sull’autonomia primaria e secondaria: cura di sé, attività quotidiane, uso dei mezzi di comunicazione, gestione della casa, del denaro, dei trasporti, organizzazione del tempo e problem solving.

L’integrazione e la risocializzazione includono laboratori occupazionali e di socializzazione, partecipazione ad attività artistiche, culturali e socializzanti continuative e interventi specifici per infortunati stranieri e le loro famiglie, al fine di facilitare la comunicazione e l’accesso alle tutele.

La facilitazione del reinserimento lavorativo comprende orientamento al lavoro, bilancio di competenze, definizione di un nuovo progetto lavorativo e inserimento in esperienze lavorative protette, in sinergia con centri per l’impiego, servizi comunali e ASL, agenzie per il lavoro e altri soggetti competenti.

La promozione dell’attività sportiva si realizza orientando la persona verso attività motorie e sportive agonistiche o non agonistiche più adatte, anche in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con società sportive o associazioni no profit del territorio.

Modalità operative, progettazione e livelli di competenza

L’art. 46 stabilisce che gli interventi di reinserimento possono essere progettati per singoli casi, tramite progetto riabilitativo personalizzato, oppure per gruppi di assicurati con problematiche comuni. La proposta progettuale deve essere sviluppata secondo una metodologia che consideri motivazioni, obiettivi, partnership, risorse, budget, monitoraggio e valutazione finale. Le UU.TT. possono anche predisporre una mappatura dei servizi territoriali per coordinare al meglio le risorse.

Gli interventi del Titolo IV possono essere realizzati dalle UU.TT. anche mediante protocolli, convenzioni e accordi di programma, ma la circolare precisa che l’Istituto non può più erogare finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro né per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro.

L’art. 47 attribuisce alle Strutture regionali la possibilità di attivare interventi tramite l’équipe multidisciplinare di secondo livello, in collaborazione con le UU.TT. della Regione. L’art. 48 riconosce analoga facoltà al Centro Protesi di Vigorso di Budrio e alla sua Filiale di Roma, in raccordo con le Unità territoriali competenti. L’art. 49 attribuisce infine alla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi la possibilità di attivare interventi per problematiche a valenza nazionale.

Allegati e strumenti di supporto

La circolare richiama tre allegati principali: il Regolamento, lo schema di intervento per il Titolo IV e la scheda-tipo per la mappatura dei servizi territoriali. È inoltre sottolineata la funzione dell’allegato 6 come disciplinare tecnico per gli interventi edilizi e impiantistici con oneri a carico dell’INAIL, utile per uniformare l’istruttoria e la quantificazione degli importi autorizzabili.

Punti principali

Aggiornamento del Regolamento e finalità

Il nuovo Regolamento, approvato con Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011, abroga le istruzioni incompatibili con le nuove disposizioni. La circolare sottolinea che l’obiettivo è rafforzare la tutela globale e integrata degli assicurati, adeguando le prestazioni al progresso scientifico e tecnologico e alla più moderna concezione di disabilità e riabilitazione, anche alla luce dell’ICF dell’OMS.

Soggetti destinatari ed équipe multidisciplinari

Si amplia la platea dei beneficiari, includendo gli assistiti ex IPSEMA tra i destinatari sia delle prestazioni protesiche sia delle iniziative di sostegno. Per gli interventi del Titolo IV sono inclusi anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e i superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative. Centrale è il ruolo delle équipe multidisciplinari di I, II e III livello, incaricate di elaborare il progetto riabilitativo individualizzato e di fornire orientamento, consulenza e coordinamento nei casi più complessi.

Dispositivi tecnici, tariffe e forniture

La circolare chiarisce la nozione di dispositivi tecnici distinguendo ausili, protesi e ortesi. Per tariffe e prezzi di acquisto sono disciplinati i casi di scelta di un fornitore di fiducia e quelli in cui la struttura territoriale deve valutare la congruità di preventivi per dispositivi extratariffari o non forniti dal Centro Protesi. Si introducono anche strumenti di supporto come l’elenco prezzi per i dispositivi personalizzati non inclusi nel Nomenclatore Tariffario.

Novità su specifiche prestazioni protesiche e ausili

Sono ampliate o precisate le prestazioni per menomazioni visive, arti superiori e inferiori, protesi da bagno, calzature e plantari, dispositivi di postura e antidecubito, ausili per incontinenza, carrozzine speciali multiuso e dispositivi per attività sportive e motorie. Vengono introdotte protesi e cosmesi di riserva estive in silicone personalizzato, con estensione del tempo di rinnovo del 50% per il dispositivo di riserva, e sono stabiliti limiti specifici per alcuni componenti e accessori non prescrivibili sulle protesi di riserva.

Barriere architettoniche, veicoli, informatica e domotica

Il Regolamento disciplina in modo più analitico gli interventi domestici per il superamento delle barriere architettoniche, gli adattamenti degli arredi e l’adeguamento di abitazioni in costruzione, con importi massimi autorizzabili fissati per specifiche categorie di intervento. Sono previste inoltre nuove regole per comandi speciali e adattamenti di un secondo veicolo per uso lavorativo, rimborsi forfettari per il cambio automatico, ampliamento degli ausili informatici anche a lavoratori con malattie professionali gravemente invalidanti e concessione di arredi e cucine domotiche fino a un importo massimo di € 15.000 più IVA.

Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione

Il Titolo IV introduce interventi socio-riabilitativi rivolti all’infortunato o tecnopatico, ai familiari e ai superstiti, finalizzati a rimuovere ostacoli ambientali, culturali e sociali e a favorire autonomia, integrazione, risocializzazione, reinserimento lavorativo e attività sportiva. Le tipologie comprendono sostegno alla persona, sostegno all’autonomia, integrazione e risocializzazione, facilitazione del reinserimento lavorativo e promozione dell’attività sportiva, da realizzare anche tramite accordi con istituzioni, servizi territoriali, cooperative sociali, associazioni e CIP.

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