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Provvedimento

Deliberazione n. 184 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Twitter International Company. Le misure erano state disposte a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, potenzialmente destinati alla diffusione senza consenso su più piattaforme digitali. Il Garante ha confermato l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta, Telegram e Twitter/X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti su contenuti sessualmente espliciti diffusi online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Twitter International Company. Il procedimento è stato attivato a seguito di segnalazioni relative al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.

Origine del procedimento e base normativa

Le segnalazioni sono state protocollate presso l’Ufficio del Garante e provenivano dalla persona interessata, che chiedeva l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram ed X. Il Garante richiama espressamente:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce competenza a intervenire nei casi di c.d. revenge porn;
  • la previsione secondo cui l’Autorità decide entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la possibile diffusione del materiale, salvo successiva ratifica del Garante.

Misure urgenti adottate il 17 marzo 2025

Con le determinazioni nn. 90, 91 e 92 del 17 marzo 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, verificata la compatibilità delle segnalazioni con la fattispecie normativa:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram ed X, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale in chiaro.

Ratifica collegiale

Nel provvedimento del 27 marzo 2025 il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 90/2025, 91/2025 e 92/2025, adottati il 17 marzo 2025. La ratifica conferma l’assetto cautelare predisposto per prevenire la diffusione del contenuto segnalato e per assicurare la conservazione del materiale eventualmente rilevante ai fini probatori.

Esito e rilievi operativi

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una valutazione di merito sul contenuto delle piattaforme oltre alla verifica della compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice. Sul piano operativo, il caso evidenzia che, nelle segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il Garante può intervenire rapidamente con misure di blocco della diffusione e con prescrizioni di conservazione probatoria limitata nel tempo, anche nei confronti di più intermediari e piattaforme digitali.

Punti principali

Origine della procedura e segnalazioni

La decisione trae origine da due segnalazioni presentate alla segreteria del Garante da una persona interessata che rappresentava di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati fossero oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La persona interessata chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Threads, Telegram ed X.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza e prima della ratifica collegiale, le determinazioni nn. 90, 91 e 92 del 17 marzo 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram ed X.

Prescrizione di conservazione del materiale

Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e ai soli fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 27 marzo 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 90/2025, 91/2025 e 92/2025 adottati il 17 marzo 2025. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria predisposte in sede urgente.

Come è indicizzato

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