L.R. Veneto 20/2023
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e adozione di misure di valorizzazione dei distretti del cibo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 20/2023 aggiorna la disciplina sui distretti del cibo nella l.r. 40/2003: abroga il vecchio art. 7, riscrive gli artt. 8 e 9, introduce un articolo di sostegno promozionale e adegua altri richiami. Prevede prima applicazione ai distretti già riconosciuti dalla Giunta fino alla definizione dei nuovi criteri regionali.
Modifiche alla legge regionale veneta n. 40/2003 e valorizzazione dei distretti del cibo
Modifiche alla disciplina veneta sui distretti del cibo
La legge regionale del Veneto n. 20 del 4 agosto 2023 interviene sulla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, per riallineare la disciplina dei distretti del cibo al quadro statale e rafforzarne la valorizzazione. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto.
Ambito e definizione dei distretti del cibo
La legge riscrive la disciplina regionale dei distretti del cibo, che sono richiamati come sistemi produttivi territoriali, anche interprovinciali o interregionali, caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale. La definizione è ricondotta all’articolo 13 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni.
Individuazione dei distretti e poteri della Giunta regionale
La Giunta regionale è incaricata di definire termini, criteri e modalità per l’individuazione dei distretti del cibo, nonché gli strumenti di controllo e monitoraggio del rispetto della disciplina. Prima di adottare tale provvedimento, la Giunta deve sentire la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, il parere si intende non necessario. L’atto istitutivo del distretto deve indicarne il nome e il territorio di riferimento.
Finalità di valorizzazione e promozione
La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che sviluppino sinergie tra attività localizzate in prossimità territoriale, con le seguenti finalità:
- promuovere i prodotti del distretto e inserirli nel circuito enogastronomico locale;
- sostenere iniziative per la sicurezza alimentare e la riduzione dello spreco alimentare, anche a tutela delle produzioni agricole e agroalimentari, del paesaggio rurale e della biodiversità;
- favorire il reinsediamento produttivo e occupazionale in aree rurali dismesse;
- sviluppare interventi e servizi legati a progetti di economia solidale;
- integrare le attività turistiche del territorio.
La Giunta regionale svolge anche attività di comunicazione e informazione per favorire la nascita dei distretti.
Regime di prima applicazione
Nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta che definisce i criteri attuativi, la legge considera già come distretti del cibo quelli già costituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001. Questa previsione opera come regime transitorio fino alla definizione della nuova disciplina attuativa.
Sostegno alle attività di promozione e accesso ai fondi
La Giunta regionale deve promuovere, incentivare e sostenere le iniziative dei distretti del cibo finalizzate al riconoscimento, alla diffusione e alla commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto. Per tali progettualità è prevista la valorizzazione mediante criteri di priorità e preferenza ai fini dell’assegnazione dei fondi strutturali dell’Unione europea destinati all’ambito tematico di riferimento nell’ambito della strategia di sviluppo locale (SSL), ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.
Adeguamenti ad altre disposizioni della legge regionale n. 40/2003
La legge aggiorna anche i richiami interni alla normativa regionale, sostituendo il riferimento ai “distretti rurali e agroalimentari di qualità” con quello ai “distretti del cibo” in una disposizione relativa agli interventi finanziari. In questo modo l’intero impianto regionale viene riallineato alla nuova nozione unitaria di distretto del cibo.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati dai fondi europei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ago 2023L.R. Veneto 18/2023
- Legge · 4 ago 2023L.R. Veneto 19/2023
- Legge · 4 ago 2023L.R. Veneto 21/2023
- Legge · 27 lug 2023L.R. Veneto 15/2023
- Legge · 27 lug 2023L.R. Veneto 16/2023
- Legge · 27 lug 2023L.R. Veneto 17/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →