L.R. Veneto 15/2023
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto 15/2023 aggiorna numerose discipline settoriali. Introduce nuove regole su fauna e caccia, pesca sul lago di Garda, strade del vino, bonifica, funghi, tartufi e foreste, oltre a disposizioni transitorie. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (31 luglio 2023), quindi dal 1° agosto 2023.
Adeguamenti ordinamentali 2023 in agricoltura, caccia, pesca, agroalimentare, bonifica, funghi, tartufi e foreste
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia agricola, venatoria, ittica, agroalimentare e forestale
La legge regionale del Veneto n. 15 del 27 luglio 2023 interviene in modo diffuso su varie normative settoriali, aggiornando competenze amministrative, procedure, contributi, sanzioni e regimi organizzativi. Opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto ed è in vigore dal 1° agosto 2023.
Agricoltura e comunità del cibo
Viene istituito nell’ordinamento regionale l’elenco delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dalla legge statale n. 194/2015. La Giunta regionale deve definire le procedure di iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco. È inoltre prevista la promozione dell’interazione tra le Comunità iscritte e gli enti pubblici già presenti nell’elenco regionale richiamato dalla normativa vigente.
Caccia: organi consultivi, istituti faunistici e gestione
La disciplina venatoria viene aggiornata soprattutto sotto il profilo organizzativo e gestionale. La Commissione regionale faunistico-venatoria è confermata come organo tecnico consultivo della Giunta, con composizione integrata da un comandante di Polizia provinciale individuato d’intesa fra Province e Città Metropolitana di Venezia.
Per oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, la legge precisa che la Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione dei relativi istituti; la gestione può essere affidata dal dirigente competente, secondo criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta. Per le oasi, l’affidamento può avvenire ad associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, aziende faunistico-venatorie e comitati direttivi degli ATC o comprensori alpini. Per le zone di ripopolamento e cattura l’affidamento è preferibilmente ai comitati direttivi degli ATC o dei comprensori alpini, oppure ad associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.
È introdotto il divieto di usare botti o petardi durante le operazioni di cattura delle lepri.
Caccia: controllo della fauna selvatica e piani di abbattimento
La Regione rafforza la disciplina del controllo delle specie di fauna selvatica, che può essere attuato anche in zone vietate alla caccia, nelle aree protette e in ambito urbano, nonché nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Il controllo deve avvenire selettivamente e, di norma, con metodi ecologici; solo se inefficaci, la Giunta può autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, sentito l’ISPRA. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica deve svolgersi sotto controllo veterinario. Tali attività non costituiscono attività venatoria.
I piani di controllo numerico sono attuati da cacciatori, prioritariamente iscritti negli ATC o comprensori alpini e negli istituti venatori privati interessati, che abbiano frequentato specifici corsi autorizzati e superato la prova finale. Il coordinamento spetta al Servizio regionale di vigilanza, che può avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi, di guardie venatorie, agenti di polizia locale e del supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.
Caccia: appostamenti, specie protette e sanzioni
Sono aggiornate varie disposizioni tecniche sulla caccia, tra cui:
- la sostituzione dei riferimenti alla Giunta con il dirigente competente in alcune autorizzazioni e discipline;
- la precisazione sugli appostamenti fissi;
- l’aggiornamento di riferimenti normativi relativi alle specie e alle modalità di esercizio.
Sul piano sanzionatorio viene introdotta una specifica sanzione per l’abbattimento della beccaccia fuori dai periodi, orari e modalità del calendario venatorio o del piano faunistico-venatorio regionale: da 400 a 2.400 euro per ogni capo, raddoppiata in caso di recidiva. Per tale violazione è prevista anche la sospensione del tesserino regionale per un anno, elevata a tre anni in caso di nuova infrazione. È inoltre sanzionata la caccia a rastrello in più di tre persone, con multa da 100 a 400 euro.
Caccia: contributi alle associazioni venatorie
Per l’accesso ai contributi previsti dalla disciplina regionale sulle associazioni venatorie, diventa requisito il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria e la sua diffusione agli associati. La relativa modifica si applica dopo 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di adozione del codice etico da parte della Giunta regionale.
Caccia: piano faunistico-venatorio regionale
Sono apportate correzioni alla relazione allegata al Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, con la precisazione che l’istituzione dell’oasi di protezione e della zona di ripopolamento e cattura è seguita da successivo provvedimento per la gestione, non contestuale all’atto istitutivo.
Pesca: lago di Garda e organizzazione della disciplina regionale
La legge interviene sul sistema venatorio-peschereccio per estendere a 12 mesi il termine richiamato dalla legge regionale n. 30/2018, relativo al riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca.
Soprattutto, viene introdotta una disciplina specifica per la sostenibilità della pesca professionale nel lago di Garda: la Regione deve garantire equilibrio dei popolamenti ittici e valorizzazione delle risorse ittiche, concorrendo alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile tramite strumenti di pianificazione e criteri che considerino il numero medio di pescatori attivi e la superficie lacustre soggetta a prelievo.
Si prevede inoltre che la disciplina delle acque del lago di Garda sia regolata separatamente rispetto alle altre acque, che alcune disposizioni generali non si applichino alle acque gardesane soggette a regolamentazione separata e che il regolamento regionale per il lago di Garda possa introdurre limitazioni all’esercizio della pesca professionale.
Pesca: competenze e acquacoltura
L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario viene abilitata a svolgere attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.
Promozione agroalimentare: strade del vino
La disciplina delle strade del vino e dei prodotti tipici viene aggiornata per allinearla alla normativa sul vino e per rafforzarne l’organizzazione. Si estende il riferimento alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche; si valorizzano anche le aziende enoturistiche e oleoturistiche.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina aspetti attuativi tra cui:
- i requisiti per le strade del vino;
- le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro regionale;
- la promozione legata al turismo enogastronomico.
Viene istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto. Le strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte nel Registro se trasmettono entro 90 giorni la relazione annuale sulle attività, l’elenco aggiornato dei soci e le attività previste per l’anno in corso.
Le strade del vino devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull’attività svolta, l’elenco aggiornato dei soci e le iniziative previste; la mancata trasmissione comporta la sospensione dal Registro. La mancata trasmissione e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione per tre annualità consecutive comportano revoca del riconoscimento e cancellazione dal Registro, salvo cause di forza maggiore.
È prevista la possibilità per i comitati di gestione delle strade riconosciute di associarsi a livello regionale per promozione e valorizzazione. La Giunta regionale fissa requisiti, termini e modalità per i contributi destinati alle attività di promozione, comunicazione e valorizzazione, anche in forma digitale.
Bonifica
Per i contributi concessi ai consorzi di bonifica per interventi urgenti e indifferibili di minore entità, e comunque non superiori a 500.000 euro, la Giunta regionale deve definire modalità semplificate di gestione, al fine di migliorare l’efficacia e ridurre gli oneri amministrativi, informandone tempestivamente la commissione consiliare competente.
Funghi epigei: competenze e contributo di raccolta
Nel settore dei funghi epigei freschi e conservati si sposta al direttore della struttura regionale competente la competenza prima attribuita al Presidente della Giunta per specifici atti amministrativi.
La Giunta regionale deve individuare almeno ogni cinque anni l’ammontare dei limiti del contributo dovuto dai raccoglitori agli enti competenti. Il provvedimento può prevedere una articolazione temporale dei limiti e criteri differenziati in base alla fragilità dei territori e alle categorie di soggetti. Nelle more del nuovo provvedimento, resta dovuto un contributo variabile da 5 a 75 euro.
Tartufi: semplificazione amministrativa
Anche nella disciplina dei tartufi varie competenze passano dal Presidente della Giunta al direttore della struttura regionale competente. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame e per il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità, sostituendo il precedente impianto documentale fondato su domanda in carta legale, certificato di residenza e fotografie.
Foreste: autorizzazioni, trasformazioni del bosco e associazionismo forestale
La legge forestale regionale viene aggiornata in modo sostanziale. L’autorità competente per territorio sostituisce la Giunta in alcuni procedimenti autorizzativi; inoltre vengono introdotte nuove fattispecie e ampliati i casi in cui l’autorizzazione può essere rilasciata in deroga alle misure ordinarie, ferme restando le norme paesaggistiche.
Tra i casi rilevanti:
- opere a servizio di boschi, pascoli e prati-pascoli, nonché interventi di protezione civile e antincendio boschivo;
- sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
- ripristino di habitat di interesse comunitario, se previsto dagli strumenti di gestione;
- riduzione di superficie boscata fino a 2.000 mq in aree di pertinenza di immobili esistenti, senza nuove edificazioni o ampliamenti nella porzione trasformata;
- recupero colturale di terreni agricoli abbandonati e invasi da specie arboree e arbustive;
- riduzione di superficie boscata richiesta da imprenditore agricolo per usi agricoli e pastorali, con divieto di cessare l’attività prima di 10 anni;
- trasformazioni su superfici forestali inferiori a 1.000 mq.
Sono aggiornati anche i riferimenti ai criteri minimi nazionali per i piani di utilizzazione boschiva.
La Regione promuove gli organismi di associazionismo forestale tra proprietari e conduttori pubblici e privati, anche con partecipazione di imprese della filiera del legname, nella forma di consorzi forestali o altre forme associative. Gli statuti devono disciplinare rappresentanza, organi, ineleggibilità, decadenza e indirizzi amministrativi e organizzativi. Se la gestione include aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione di Veneto Agricoltura nell’organo decisionale. La costituzione va comunicata alla struttura regionale competente entro 60 giorni; gli organismi già esistenti devono fare la comunicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e adeguare lo statuto entro 12 mesi.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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