L.R. Basilicata 23/2022
ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI A DENOMINAZIONE COMUNALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., per valorizzare produzioni, tradizioni e saperi locali. Stabilisce definizioni, criteri di iscrizione, compiti della Giunta per l’organizzazione del Registro e misure di promozione, con esclusione dei prodotti già tutelati da DOP/IGP/STG o da altri elenchi nazionali. Prevede atti attuativi entro 90 giorni.
Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.)
Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
La legge regionale della Basilicata istituisce un Registro regionale dei Comuni con prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.) per valorizzare produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, tradizioni, saperi e specificità storico-culturali dei territori comunali. Il sistema opera nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale sulle indicazioni geografiche e sulle denominazioni di origine.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina regionale mira a promuovere la conoscenza delle De.Co. già istituite dai Comuni ai sensi del testo unico degli enti locali. La De.Co. resta un istituto comunale, utilizzato come strumento di tutela e promozione di prodotti e tradizioni legati a un determinato territorio comunale, senza assumere natura di marchio di qualità o di certificazione.
Definizioni e contenuto del Registro
Il Registro regionale raccoglie i prodotti locali ad alto valore storico della tradizione locale di ciascun Comune, insieme ai soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni locali contrassegnate dal Comune di origine. Possono rientrare nella nozione di prodotto De.Co. non solo prodotti agroalimentari o gastronomici e ricette, ma anche prodotti di interesse storico, feste, fiere, sagre e tecniche particolari di coltivazione o allevamento, purché identificativi di una comunità.
Soggetti competenti e organizzazione del Registro
Il Registro è istituito presso la Regione Basilicata ed è tenuto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. La Giunta regionale deve provvedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, a definire struttura, sezioni, campi informativi, modalità di tenuta anche elettroniche, procedure di iscrizione e aggiornamento, grafica e regole di uso del logo, regolamento regionale di iscrizione, modalità di diffusione informativa e coordinamento tra gli uffici regionali e gli enti strumentali coinvolti.
Regolamento regionale di iscrizione
La Giunta regionale adotta un apposito regolamento per fornire orientamenti omogenei ai Comuni che intendono riconoscere De.Co. sul proprio territorio. Il regolamento deve essere raccordato con i regolamenti comunali già esistenti e deve disciplinare:
- gli adempimenti formali per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;
- i requisiti minimi dei prodotti iscrivibili;
- i possibili conflitti con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) e le relative modalità di superamento;
- i caratteri tecnici e dimensionali standard dei loghi De.Co.;
- i modelli di disciplinare;
- le modalità di modifica e variazione;
- ulteriori aspetti ritenuti opportuni;
- i criteri e le modalità di controllo delle produzioni. Il regolamento deve inoltre prevedere l’iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della legge.
Promozione, divulgazione e supporto alle filiere
La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro visibilità, promozione e divulgazione, anche tramite strumenti informativi digitali, con programmazione annuale. Può inoltre promuovere iniziative di sostegno alle filiere che integrino e valorizzino i prodotti De.Co., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Le attività sono svolte dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con la collaborazione dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta regionale e il supporto di A.L.S.I.A. e A.P.T.
Limiti, esclusioni e cessazione automatica della denominazione
Non possono essere inclusi nel Registro regionale i prodotti già interessati da indicazioni geografiche DOP, IGP o STG, nonché i prodotti inseriti nell’elenco di cui all’art. 8 del d.lgs. 173/1998. Se un prodotto De.Co. ottiene il riconoscimento europeo oppure viene iscritto in tale elenco, la denominazione decade automaticamente.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le strutture regionali competenti, insieme ad A.L.S.I.A. e A.P.T., operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
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