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Legge

L.R. Basilicata 27/2022

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata il Servizio di psicologia scolastica per supportare scuole, studenti e famiglie, prevenire disagio, dispersione e bullismo, e prevede un regolamento attuativo della Giunta entro 90 giorni. Disciplina compiti, organizzazione territoriale, Comitato tecnico scientifico e copertura finanziaria, con stanziamenti previsti per il triennio 2022-2024 e poi con legge di bilancio.

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica nella Regione Basilicata

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

La legge istituisce nella Regione Basilicata il Servizio di psicologia scolastica, inteso come un insieme coordinato di attività psicologiche riferite al mondo della scuola. Il servizio è pensato per migliorare la vita scolastica e per sostenere istituzioni scolastiche, studenti e famiglie.

Finalità e obiettivi

Il servizio è finalizzato a:

  • migliorare la qualità della vita scolastica;
  • supportare istituzioni scolastiche, studenti e famiglie;
  • migliorare la qualità dei servizi offerti alle scuole;
  • prevenire e contrastare insuccesso formativo, abbandono, dispersione scolastica, bullismo, vandalismo e disagio giovanile.

Attività e contenuti degli interventi

Il Servizio svolge attività di consulenza, formazione, supporto e partecipazione a iniziative e ricerche in ambito scolastico. In particolare interviene nei confronti di docenti, studenti, genitori, dirigenti scolastici e strutture amministrative territoriali.

Tra le attività previste vi sono:

  • partecipazione a iniziative, sperimentazioni e ricerche sull’organizzazione del servizio scolastico;
  • consulenza agli insegnanti sulle difficoltà educative, sui segnali di disagio e sui rapporti con i genitori, nonché supporto nella definizione dei Piani Didattici Personalizzati, inclusa l’area dei Bisogni Educativi Speciali;
  • informazione e consulenza agli allievi, sia individuale sia di gruppo, su sviluppo fisico e psicologico, metodo di studio, relazioni con pari e adulti, educazione sessuale, orientamento, dipendenze, devianza, reazione all’insuccesso e formazione dell’identità;
  • formazione e consulenza ai genitori sui rapporti con i figli e con la scuola;
  • consulenza e formazione ai dirigenti scolastici e alla struttura amministrativa territoriale del sistema scolastico.

Gli interventi e le consulenze devono essere svolti sin dall’inizio dell’anno scolastico e nel rispetto della privacy, con particolare attenzione ai minori. Gli interventi collettivi devono rispettare le competenze degli organi collegiali della scuola. Se emergono difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio rinvia ai servizi specialistici territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze.

Organizzazione del servizio e regolamento attuativo

L’organizzazione del servizio è demandata a un regolamento attuativo che la Giunta regionale deve adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

Il regolamento deve tenere conto di criteri quali:

  • organizzazione territoriale del servizio su base di ambito;
  • individuazione di reti di scuole in base alla distribuzione territoriale, alla tipologia di scuole e al numero di alunni;
  • istituzione e aggiornamento annuale di un elenco di psicologi con comprovata esperienza e di associazioni tra professionisti composte da psicologi e altre figure, come pedagogisti e logopedisti; ove richiesto dalla normativa statale sulle professioni sanitarie, i professionisti devono essere iscritti ai relativi ordini;
  • realizzazione del servizio tramite convenzioni tra reti di scuole richiedenti e soggetti selezionati con procedure di evidenza pubblica nell’ambito dell’elenco; la durata della convenzione deve coincidere con quella dell’offerta formativa.

Le scuole possono inoltre richiedere, nei limiti della propria autonomia organizzativa e finanziaria, attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, assumendone il costo aggiuntivo e nel rispetto della normativa di bilancio statale.

Il servizio opera in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali e con il sistema integrato per l’apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni alla vita attiva.

Comitato tecnico वैज्ञानिकო e funzioni di coordinamento

La Regione coordina, assicura il monitoraggio e la diffusione del servizio attraverso un Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Direzione regionale competente.

Il Comitato:

  • definisce le linee guida del servizio;
  • redige annualmente un piano degli interventi sul territorio;
  • elabora la Carta dei servizi da diffondere nelle scuole e alle famiglie;
  • cura i rapporti con gli altri servizi territoriali;
  • promuove il servizio mediante incontri sul territorio e attività di comunicazione.

Il Comitato è composto da rappresentanti dell’amministrazione scolastica, della dirigenza scolastica, del Garante regionale dei diritti della persona, dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, da due esperti di psicologia scolastica nominati dalla Giunta, da un dipendente regionale con funzioni di segretario e da un rappresentante per ogni Azienda sanitaria territoriale. Si riunisce almeno due volte l’anno; i membri restano in carica tre anni e hanno diritto solo al rimborso delle spese di viaggio secondo la misura prevista per i dirigenti regionali.

Aspetti finanziari

Gli oneri della legge sono quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e sono coperti mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale. Per gli anni successivi la copertura avviene con apposito stanziamento determinato con legge di bilancio.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Basilicata. Si tratta di una normativa ancora utilizzabile, perché istituisce un servizio strutturale e non limitato a un singolo esercizio finanziario; resta tuttavia rilevante il fatto che il primo stanziamento coperto dalla legge riguarda il triennio 2022-2024.

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