Accordo 23457 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 13 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 117 Disposizioni uniformi relative alla omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 13 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 117, relativo all’omologazione degli pneumatici per emissioni sonore da rotolamento e aderenza sul bagnato. Il documento richiama il contesto dell’Accordo di Ginevra del 1958 e precisa che, trattandosi di un supplemento, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre fornito l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti al Regolamento n. 117.
Entrata in vigore del supplemento 13 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
Supplemento 13 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 117
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili comunica l’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 13 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 117. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni dei veicoli, degli accessori e delle parti.
Oggetto tecnico del regolamento
Il Regolamento n. 117 reca disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici con riguardo alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e all’aderenza sul bagnato. Il documento ministeriale segnala che il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/8 è disponibile sul sito UNECE e richiama il paragrafo 78 del verbale ECE/TRANS/WP.29/1157 della 183^ sessione del WP29, nel quale sono indicate correzioni puntuali al progetto di modifica.
Correzioni richiamate dal WP29
Nel verbale citato, il World Forum ha raccomandato la trasmissione del progetto di emendamento all’AC.1 per il voto, con le seguenti correzioni:
- nel paragrafo 4.4.1, sostituire la parola "markings" con "approval mark";
- nel paragrafo 9.1, eliminare la proposta e mantenere il testo nella forma attuale.
Decorrenza dell’efficacia
Il MIT precisa che il supplemento 13 entrerà in vigore il 30 settembre 2021. Viene inoltre chiarito che, trattandosi di un supplemento, esso non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Elenco dei Paesi adottanti
A titolo di aggiornamento, il documento riporta l’elenco dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 117. Tra questi figurano, oltre all’Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Austria, Svizzera, Regno Unito, Unione europea, Giappone, San Marino e altri Stati elencati nella comunicazione ministeriale.
Punti principali
Oggetto e contesto internazionale
Il documento riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni dei veicoli e dei loro accessori e parti. In tale quadro si inserisce il supplemento 13 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 117, dedicato agli pneumatici.
Contenuto tecnico dell’emendamento
Il Regolamento n. 117 disciplina le disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici con riferimento alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e all’aderenza sul bagnato. Il MIT segnala che il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/8 è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE e richiama le correzioni raccomandate dal WP.29 al paragrafo 4.4.1 e al paragrafo 9.1.
Decorrenza e natura del supplemento
Si comunica che il supplemento 13 entra in vigore il 30 settembre 2021. Il documento chiarisce che, essendo un supplemento, non determina l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 117
La circolare aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 117, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Unione europea, Giappone, Sud Africa, Nuova Zelanda, San Marino e altri Stati elencati nel provvedimento.
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