Risposta n. 245 del 5/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le componenti non siano soggette a IVA in quanto non derivano da un rapporto sinallagmatico sottostante e sono calcolate in misura fissa per utenza, non in relazione al consumo
Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 – Art. 13 d.P.R. n. 633/1972
Il quesito
La società ALFA chiede se le componenti perequative UR1a e UR2a, previste dalla Delibera ARERA e addebitate per ciascuna utenza, debbano essere assoggettate a IVA
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda le finalità e la disciplina ARERA e ritiene le componenti perequative parte integrante della tariffa: se addebitate come maggiorazione della TARI sono fuori campo IVA; se addebitate come maggiorazione della TARIP (tariffa puntuale o corrispettiva) concorrono alla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633/1972
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