Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13793/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva parzialmente accolto l'appello di Ghelarducci disponendo il dissequestro degli importi eccedenti vincolati a titolo di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il PM sosteneva che il tribunale avesse erroneamente individuato il "profitto" del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 nel valore dei beni distratti (immobile di Collesalvetti e euro 245.000) anziché nel valore complessivo dei beni a garanzia del debito tributario, pari a euro 290.831,87, e chiese che il vincolo fosse esteso fino a tale ammontare e vincolata anche la società Giaghel s.r.l. in ordine alla responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della confisca ex art. 321, comma 2 c.p.p., il "profitto" del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) è rappresentato dal valore dei beni effettivamente sottratti alla garanzia dei crediti erariali e non dall'intero debito tributario. Ha altresì precisato che i beni o somme immediatamente convertiti o depositati in società, se riconducibili causalmente e soggettivamente all'autore del reato, costituiscono profitto sequestrabile in via diretta. Quanto all'autoriciclaggio, la Corte ha affermato che il profitto del reato derivato corrisponde all'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, ma non può dar luogo a un doppio vincolo sullo stesso valore già vincolato come profitto del reato presupposto. Pur rilevando profili di contraddittorietà motivazionale nell'ordinanza impugnata, la Corte li ha ritenuti non incidi sulla sostanziale legittimità del provvedimento e non idonei a motivare l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    art. 11 d.lgs n. 74 del 2000

    Il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta alle imposte è il valore dei beni sottratti alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria, non l'ammontare complessivo del debito tributario inesatto.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato; può essere eseguito in via diretta sui beni riconducibili al profitto e impone la restituzione di quanto vincolato in eccedenza.

  • art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001

    art. 25-octies del d.lgs n. 231 del 2001

    Norma sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di autoriciclaggio; il procedimento e il vincolo per responsabilità amministrativa devono essere distinti dal sequestro penale disposto ex art. 321 c.p.p.

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    art. 19 d.lgs n. 231 del 2001

    Richiamato per chiarire che il sequestro adottato nel caso di specie è stato disposto ex art. 321 c.p.p. in relazione ai reati penali e non ex art. 19 del d.lgs. 231/2001 per responsabilità amministrativa.

  • art. 648-quater c.p.

    art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.

    Consente di qualificare come "prodotto" del reato le somme o i beni trasferiti o manipolati per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, rendendoli sequestrabili.

  • art. 322-ter c.p.

    Nel contesto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto può comprendere beni immobili acquistati con denaro illecito quando vi sia nesso causale e attribuibilità soggettiva all'autore del reato.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi esperibili: la contraddittorietà motivazionale non sempre comporta l'annullamento quando non incide sulla sostanza del provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di sottrazione fraudolenta ai fini tributari (art. 11 d.lgs. 74/2000) il "profitto" confiscabile è costituito dal valore dei beni effettivamente sottratti alla garanzia dei crediti erariali, non automaticamente dall'intero ammontare del debito tributario.
  • Se il denaro illecito è immediatamente convertito in altri beni o depositato presso una società, tali beni o somme possono costituire profitto del reato ed essere sequestrati in via diretta quando esista nesso causale con il reato e attribuibilità all'autore.
  • In caso di reati derivati come il riciclaggio o l'autoriciclaggio il profitto può essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, ma non è legittima la duplicazione del vincolo sullo stesso valore già vincolato come profitto del reato presupposto.
  • Il sequestro penale finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e le misure collegate alla responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 seguono percorsi e presupposti distinti: non sempre un vincolo penale si estende automaticamente alla società per responsabilità amministrativa.
  • Difetti o contraddizioni formali nella motivazione di un provvedimento non comportano di per sé l'annullamento se la motivazione è, nella sostanza, sufficiente a giustificare la legittimità dell'atto e la tutela dell'interesse pubblico perseguito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.