Cassazione Civile, Sentenza n. 16852/2020 del 07/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS, della somma di Euro 1.095,00 a titolo di credito residuo per 13ª e 14ª mensilità relative all'anno 2002, in relazione al rapporto di lavoro con GE. Gruppo Eldo s.p.a. (in amministrazione straordinaria). Lamentava che la prescrizione non fosse maturata perché la domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale avrebbe avuto effetto interruttivo e, comunque, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere solo alla cessazione dell'amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di merito. Ha ritenuto che il diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia abbia natura previdenziale autonoma e si perfezioni al verificarsi dei presupposti di legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito in sede di ammissione al passivo o formazione di titolo esecutivo con esecuzione infruttuosa). Nel caso di specie lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo l'11 febbraio 2004; da tale situazione (perfezionamento della fattispecie attributiva) decorre la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., per cui la domanda notificata all'INPS il 14 luglio 2010 era ormai tardiva. La Corte ha precisato che la disciplina delle obbligazioni in solido e il relativo termine annuale di prescrizione interrotto in caso di procedimento concorsuale non si applicano alla prestazione previdenziale del Fondo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2935 cod. civ.
La prescrizione decorre dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto; pertanto per la prestazione del Fondo il termine decorre dal momento in cui si verificano i presupposti di legge (es. dichiarazione di esecutività dello stato passivo)
d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2
Definisce i crediti di lavoro coperti dal Fondo; la Corte ricorda che tali crediti costituiscono una prestazione previdenziale distinta e autonoma rispetto al credito verso il datore di lavoro
L. n. 297 del 1982, art. 2
Istituisce il Fondo di Garanzia presso l'INPS e stabilisce le condizioni per la corresponsione delle somme in caso di insolvenza del datore di lavoro; la Corte interpreta la prestazione come obbligazione previdenziale autonoma
art. 2120 cod. civ.
Richiamato come riferimento al TFR: la giurisprudenza ha applicato principi analoghi relativi al Fondo anche per altri crediti di lavoro non corrisposti
r.d. n. 267 del 1942, artt. 195 e 209
Norme sul procedimento concorsuale e sull'ammissione al passivo; la Corte utilizza la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (ex norme concorsuali) come momento rilevante per il perfezionamento del diritto al Fondo
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato: la Corte accerta l'obbligo, a carico della parte soccombente, di versare l'ulteriore importo previsto
art. 1310 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla natura previdenziale e ai termini di prescrizione applicabili alla prestazione del Fondo
Massime di principio
- La prestazione del Fondo di Garanzia INPS ha natura previdenziale autonoma: il diritto al pagamento nasce con il verificarsi dei presupposti di legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito in sede concorsuale o formazione di titolo esecutivo) e non semplicemente con la cessazione del rapporto di lavoro.
- La prescrizione del diritto al pagamento dal Fondo decorre dal perfezionamento della fattispecie attributiva (es. esecutività dello stato passivo) ai sensi dell'art. 2935 c.c.; pertanto occorre calcolare i termini a partire da tale momento.
- La procedura concorsuale non interrompe automaticamente la prescrizione nei confronti del Fondo INPS come accade invece, in alcuni casi, per obbligazioni solidali: l'insinuazione al passivo non sostituisce necessariamente l'atto di messa in mora o altri atti interruttivi rilevanti nei confronti del Fondo.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare tempestivamente la data di ammissione/al deposito dello stato passivo o la formazione del titolo esecutivo e, conseguentemente, attivare le azioni previste dalla legge (domanda amministrativa all'INPS o procedura esecutiva) entro i termini di prescrizione.
- Conservare e documentare qualsiasi atto processuale o amministrativo rilevante (notifiche, istanze di insinuazione, provvedimenti concorsuali) è essenziale per dimostrare eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
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