Ordinanza ingiunzione o revoca n. 770 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato la illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in seguito all'invio, da parte di un medico convenzionato, di una e-mail con allegato contenente dati sulla salute di 13 pazienti a più soggetti interni ed esterni, compreso l'Ordine dei medici. L'Autorità ha ritenuto violati i principi di minimizzazione e integrità/riservatezza, oltre agli obblighi di sicurezza, perché la finalità perseguita poteva essere raggiunta senza trasmettere dati eccedenti e perché il titolare avrebbe dovuto impartire istruzioni più specifiche agli operatori sanitari. È stata irrogata una sanzione pecuniaria di 5.000 euro e disposto il provvedimento pubblicato sul sito del Garante.
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sanzionata per l'invio non protetto di dati sulla salute di 13 pazienti a più destinatari interni ed esterni
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - comunicazione illecita di dati sulla salute di pazienti e sanzione amministrativa
Il provvedimento riguarda un data breach notificato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige a seguito dell'invio, da parte di un medico convenzionato operante presso gli ambulatori aziendali, di una e-mail a più destinatari interni ed esterni con allegato contenente dati personali e dati sulla salute di 13 pazienti. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento.
Fatti e origine della violazione
L'Azienda ha trasmesso la notifica di violazione ai sensi dell'art. 33 GDPR, segnalando che il professionista sanitario, nel contesto di una comunicazione relativa alla riduzione dell'orario di servizio e alla necessità di fornire chiarimenti sull'orario di lavoro, aveva inviato una e-mail in chiaro con allegata la lista dei pazienti visitati in un determinato giorno.
L'allegato conteneva, per ciascun interessato, informazioni quali:
- nome e cognome;
- data di nascita;
- residenza;
- sede di erogazione della prestazione;
- prestazione erogata;
- indicazione di paziente pagante o esente, con codice di esenzione;
- codice fiscale;
- numero di cellulare.
L'invio era stato effettuato verso 15 strutture e soggetti diversi, tra cui servizi aziendali, professionisti sanitari, personale amministrativo e l'Ordine dei medici.
Difese dell'Azienda e misure adottate
Nel corso del procedimento, l'Azienda ha precisato che l'episodio aveva coinvolto 13 interessati e che i destinatari della comunicazione erano in prevalenza soggetti appartenenti al Comprensorio sanitario di Bolzano, oltre ad alcuni soggetti esterni. Ha sostenuto che tali destinatari fossero vincolati al segreto professionale o d'ufficio.
Ha inoltre rappresentato di aver adottato o avviato le seguenti misure:
- richiesta a tutti i destinatari di cancellare l'allegato ricevuto;
- avvio del procedimento disciplinare nei confronti del medico;
- segnalazione dell'accaduto all'Ordine dei medici;
- coinvolgimento del DPO;
- predisposizione e diffusione di istruzioni interne sulla corretta gestione di e-mail, allegati e dati sensibili;
- messa a disposizione di indicazioni operative sulla protezione degli allegati con password;
- avvio di formazione massiva in modalità FAD per i dipendenti, con ulteriori edizioni programmate;
- pianificazione di formazione specifica per i professionisti sanitari e attenzione anche ai lavoratori non dipendenti;
- emanazione di circolari interne sulla protezione dei dati personali.
In audizione, l'Azienda ha anche riferito che nessun interessato aveva presentato reclamo o lamentela e che l'evento era emerso grazie a una segnalazione interna.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ha richiamato la nozione di dato personale e di dato relativo alla salute di cui all'art. 4, par. 1, nn. 1 e 15, GDPR, nonché il considerando 35. Ha inoltre richiamato l'art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice privacy, che definisce la comunicazione di dati personali come il dare conoscenza dei dati a soggetti determinati diversi dall'interessato e dai soggetti legittimati.
L'Autorità ha ribadito che le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate a terzi solo in presenza di un idoneo presupposto giuridico ai sensi dell'art. 9 GDPR. Nel caso concreto, la trasmissione dell'elenco dei pazienti è stata considerata una comunicazione di dati sulla salute priva di un valido titolo legittimante.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto integrata la violazione dei seguenti obblighi e principi:
- art. 5, par. 1, lett. c), GDPR: principio di minimizzazione, poiché la finalità di chiarire l'orario di lavoro poteva essere perseguita senza trasmettere la documentazione sanitaria dei pazienti;
- art. 5, par. 1, lett. f), GDPR: principio di integrità e riservatezza, per l'invio non protetto di dati sensibili a più destinatari;
- art. 9 GDPR: trattamento di dati relativi alla salute in assenza di idoneo presupposto giuridico;
- art. 32 GDPR: mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, considerata la natura particolarmente delicata dei dati trattati.
Secondo l'Autorità, l'Azienda avrebbe dovuto impartire istruzioni specifiche agli operatori sanitari e adottare misure organizzative più robuste, proprio perché i dati sulla salute richiedono una protezione rafforzata.
Valutazione delle difese e conclusioni dell'Autorità
Le deduzioni difensive e quanto riferito in audizione non sono stati ritenuti idonei a superare i rilievi formulati con l'atto di avvio del procedimento. Il Garante ha osservato che la condotta del medico era finalizzata solo a giustificare l'orario di lavoro, ma ciò non legittimava l'invio dell'elenco dei pazienti con i relativi dati sanitari.
L'Autorità ha quindi dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda, imputando al titolare la comunicazione di dati sulla salute senza idoneo presupposto giuridico e in violazione dei principi di base del trattamento e degli obblighi di sicurezza.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha richiamato l'art. 83 GDPR e il criterio dell'art. 83, par. 3, relativo al cumulo di violazioni nello stesso trattamento. Ha considerato la gravità elevata della violazione, in ragione della categoria di dati coinvolti, ritenuti particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali.
Sono stati valorizzati, come elementi attenuanti:
- la notifica spontanea della violazione da parte dell'Azienda;
- l'assenza di reclami o segnalazioni degli interessati;
- la cooperazione con l'Autorità;
- le misure adottate per rimediare alla violazione e attenuarne gli effetti;
- l'avvio di attività formative per il personale.
È stato inoltre considerato che il titolare era già stato destinatario di un precedente provvedimento sanzionatorio del 22 febbraio 2024, n. 97.
La sanzione è stata determinata in euro 5.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo e adempimenti
Il Garante ha quindi:
- rilevato l'illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con avvertimento sulle conseguenze esecutive in caso di inadempimento;
- ricordato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini previsti dalla legge;
- disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità;
- disposto l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma che, anche quando la comunicazione avvenga all'interno di strutture sanitarie o verso soggetti professionalmente vincolati al segreto, la divulgazione di dati sulla salute richiede comunque un presupposto giuridico idoneo e il rispetto rigoroso del principio di minimizzazione. Per i titolari pubblici o sanitari, il caso evidenzia l'esigenza di:
- istruzioni operative puntuali per il personale sanitario e amministrativo;
- controlli sulla spedizione di allegati contenenti dati sensibili;
- formazione periodica e specifica;
- misure tecniche per prevenire invii non autorizzati o non necessari.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
L'Azienda ha notificato ai sensi dell'art. 33 GDPR una violazione dei dati personali dovuta all'invio, da parte di un medico convenzionato, di una comunicazione a 15 strutture/soggetti con allegato l'elenco dei pazienti visitati in un determinato giorno. Il file era trasmesso in chiaro e conteneva dati identificativi e sanitari: nome, cognome, data di nascita, residenza, sede di erogazione della prestazione, tipo di prestazione, indicazione di pagamento o esenzione, codice di esenzione, codice fiscale e numero di cellulare.
Difese del titolare e misure adottate
L'Azienda ha sostenuto che l'episodio riguardava 13 interessati e che i destinatari erano perlopiù uffici, servizi sanitari e amministrativi interni, oltre all'Ordine dei medici. Ha evidenziato di aver richiesto la cancellazione dell'allegato ai destinatari, avviato il procedimento disciplinare, attivato il coinvolgimento del DPO e comunicato istruzioni operative sulla corretta gestione di e-mail e allegati, anche tramite intranet. In audizione ha riferito di aver avviato formazione massiva FAD e di pianificare ulteriori corsi, anche specifici per i professionisti sanitari.
Valutazioni del Garante sulla natura dei dati e sulla liceità del trattamento
L'Autorità ha richiamato le definizioni di dato personale e di dati relativi alla salute di cui all'art. 4 GDPR e il principio secondo cui le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate a terzi solo in presenza di un idoneo presupposto giuridico. Ha qualificato la trasmissione dell'elenco dei pazienti come comunicazione di dati sulla salute ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice privacy, rilevando che la finalità dichiarata dal medico era solo quella di chiarire l'orario di lavoro e poteva essere soddisfatta senza includere la documentazione sanitaria.
Violazioni accertate e criteri di responsabilità
Il Garante ha ritenuto violati i principi di minimizzazione e di integrità e riservatezza, nonché l'art. 9 GDPR e gli obblighi di sicurezza dell'art. 32 GDPR. Ha osservato che, data la delicatezza dei dati sulla salute, l'Azienda avrebbe dovuto adottare istruzioni specifiche per gli operatori sanitari e misure organizzative adeguate al rischio. Le difese non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi dell'Ufficio; la condotta è stata considerata non dolosa, ma comunque illecita.
Sanzione, aggravanti/attenuanti e pubblicazione
Applicando l'art. 83 GDPR, il Garante ha qualificato la gravità della violazione come alta, pur in assenza di dolo. Ha valorizzato, in senso attenuante, la notifica spontanea del data breach, l'assenza di reclami o segnalazioni, la collaborazione con l'Autorità e le misure di rimedio e formazione adottate; ha tenuto conto anche di un precedente provvedimento sanzionatorio del 22 febbraio 2024, n. 97. È stata irrogata una sanzione di euro 5.000 per la violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR, con ordine di pagamento entro 30 giorni e previsione della facoltà di definizione agevolata nei termini di legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.
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